IL DIRETTORE GENERALE dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato; Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante «Differimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»; Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 78/98/CONS del 1° dicembre 1998, n. 78, recante «Regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 dicembre 1998; Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78; Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per il differimento dei termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi»; Vista la delibera n. 435/01/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, recante «Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2001; Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, recante «Disposizioni urgenti concernenti modalita' e tempi di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249»; Vista la relazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni redatta ai sensi del citato decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, inviata alle Camere e al Governo il 27 aprile 2004; Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione», di seguito denominata «la legge» ed in particolare l'art. 25, comma 11; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; Visto il decreto 16 dicembre 2004, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2004; Vista la delibera n. 136/05/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, recante «Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112»; Considerato che l'art. 25, comma 11, della legge prevede, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 3 del medesimo articolo e al conseguente ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo previsti dalla Corte costituzionale, il prolungamento del periodo di validita' delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica in ambito nazionale, consentite ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, ed in ambito locale, fino alla scadenza del termine previsto da disposizioni legislative per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale; Considerato che, ai sensi della citata disposizione, possono presentare domanda di prolungamento entro il 25 luglio 2005 i soggetti che gia' trasmettono contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale; Ritenuto che la contemporanea trasmissione in tecnica digitale puo' essere ragguagliata all'attivita' di fornitore di contenuti soggetta alla disciplina di cui alla legge ed alla delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS del 2001, anche per quanto attiene il regime transitorio; Ritenuto che la diffusione di programmi in tecnica digitale del soggetto richiedente puo' essere svolta attraverso impianti del medesimo soggetto ovvero mediante consorzi o intese appositamente costituiti per la trasmissione in tecnica digitale ovvero su multiplex appartenenti ad altri soggetti, comunque provvisti di titolo abilitativo; Considerato che si sono verificate le condizioni di cui all'art. 25, commi 1 e 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112; Considerata l'opportunita' di uniformare le modalita' di presentazione delle domande per il prolungamento del periodo di validita' delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica in ambito nazionale e locale, secondo criteri di semplificazione; Considerato l'obbligo per le sole emittenti nazionali di assicurare in tecnica digitale la copertura di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale; Considerata la necessita' che tutte le emittenti si impegnino ad adeguare progressivamente la trasmissione in tecnica digitale in vista dello switch off fissato per il 31 dicembre 2006; Determina: Art. 1. Modalita' e condizioni di presentazione della domanda 1. La domanda per ottenere il prolungamento del periodo di validita' della concessione e della autorizzazione per la radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri in tecnica analogica fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale, deve essere presentata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione - Ufficio III, viale America n. 201 - 00144 Roma, entro e non oltre il 25 luglio 2005. A tal fine fa fede la data del timbro postale di spedizione. 2. Possono presentare la domanda di cui al comma 1 i soggetti concessionari o autorizzati al servizio di radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri in tecnica analogica, intendendosi per autorizzati i soggetti esercenti a qualunque titolo attivita' di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre ai sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, di cui all'art. 23, comma 1, della legge, ovvero legittimi acquirenti da soggetti concessionari o autorizzati, che svolgano l'attivita' di fornitore di contenuti ovvero siano titolari di abilitazione alla sperimentazione per la diffusione di programmi in tecnica digitale su frequenze terrestri, che trasmettano contemporaneamente in tecnica digitale su frequenze terrestri per non meno di ventiquattro ore settimanali, escludendo dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di medesimi programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse e, se emittenti nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale. La trasmissione in tecnica digitale puo' avvenire su impianti dello stesso soggetto richiedente ovvero mediante consorzi o intese appositamente costituiti per la trasmissione in tecnica digitale o su multiplex di altro soggetto che mette a disposizione la rete, comunque in possesso del relativo titolo abilitativo.