IL DIRETTORE GENERALE
    dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione

  Vista  la  legge  6 agosto  1990,  n.  223, recante «Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato;
  Visto  il  decreto-legge  27 agosto  1993,  n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
  Visto  il  decreto-legge  23 ottobre  1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  Vista  la  legge  30 aprile 1998, n. 122, recante «Differimento dei
termini  previsti  dalla  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  relativi
all'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in
materia   di   programmazione   e   di   interruzioni   pubblicitarie
televisive»;
  Vista   la   delibera   dell'Autorita'   per   le   garanzie  nelle
comunicazioni  n.  78/98/CONS  del  1° dicembre  1998, n. 78, recante
«Regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione
televisiva privata su frequenze terrestri», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 10 dicembre 1998;
  Visto  il  decreto-legge  30 gennaio  1999,  n. 15, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;
  Visto  il  decreto-legge  18 novembre 1999, n. 433, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  recante  «testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
  Visto  il  decreto-legge  23 gennaio  2001,  n.  5, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   20 marzo   2001,   n.   66,  recante
«Disposizioni  urgenti  per il differimento dei termini in materia di
trasmissioni  radiotelevisive  analogiche  e digitali, nonche' per il
risanamento di impianti radiotelevisivi»;
  Vista  la  delibera  n.  435/01/CONS dell'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni,  recante «Approvazione del regolamento relativo
alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale», pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre
2001;
  Visto  il  decreto-legge  24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   24 febbraio  2004,  n.  43,  recante
«Disposizioni  urgenti  concernenti  modalita'  e tempi di definitiva
cessazione  del  regime  transitorio  della  legge 31 luglio 1997, n.
249»;
  Vista   la   relazione   dell'Autorita'   per   le  garanzie  nelle
comunicazioni  redatta  ai sensi del citato decreto-legge 24 dicembre
2003,  n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2004, n. 43, inviata alle Camere e al Governo il 27 aprile 2004;
  Vista  la  legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio
in   materia   di   assetto   del  sistema  radiotelevisivo  e  della
RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a., nonche' delega al Governo per
l'emanazione  del  testo  unico  della  radiotelevisione», di seguito
denominata «la legge» ed in particolare l'art. 25, comma 11;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre  2003, n. 366, recante
«Modifiche  ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  concernenti  le  funzioni  e  la  struttura  organizzativa  del
Ministero  delle  comunicazioni,  a  norma  dell'art.  1  della legge
6 luglio 2002, n. 137»;
  Visto  il  decreto  16 dicembre  2004,  concernente «Regolamento di
organizzazione  del  Ministero delle comunicazioni», pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre
2004;
  Vista  la  delibera  n.  136/05/CONS dell'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni,  recante «Interventi a tutela del pluralismo ai
sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112»;
  Considerato   che   l'art.  25,  comma  11,  della  legge  prevede,
subordinatamente  al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e
3  del  medesimo  articolo e al conseguente ampliamento delle offerte
disponibili  e  del  pluralismo nel settore televisivo previsti dalla
Corte costituzionale, il prolungamento del periodo di validita' delle
concessioni  e  delle  autorizzazioni  per le trasmissioni in tecnica
analogica  in ambito nazionale, consentite ai sensi del comma 8 dello
stesso  articolo, ed in ambito locale, fino alla scadenza del termine
previsto  da  disposizioni  legislative per la conversione definitiva
delle trasmissioni in tecnica digitale;
  Considerato  che,  ai  sensi  della  citata  disposizione,  possono
presentare  domanda  di  prolungamento  entro  il  25 luglio  2005  i
soggetti  che gia' trasmettono contemporaneamente in tecnica digitale
e,  se  emittenti nazionali, con una copertura in tecnica digitale di
almeno il 50 per cento della popolazione nazionale;
  Ritenuto che la contemporanea trasmissione in tecnica digitale puo'
essere  ragguagliata all'attivita' di fornitore di contenuti soggetta
alla disciplina di cui alla legge ed alla delibera dell'Autorita' per
le  garanzie  nelle  comunicazioni n. 435/01/CONS del 2001, anche per
quanto attiene il regime transitorio;
  Ritenuto  che  la  diffusione  di programmi in tecnica digitale del
soggetto  richiedente  puo'  essere  svolta  attraverso  impianti del
medesimo  soggetto  ovvero  mediante  consorzi o intese appositamente
costituiti   per  la  trasmissione  in  tecnica  digitale  ovvero  su
multiplex  appartenenti  ad  altri  soggetti,  comunque  provvisti di
titolo abilitativo;
  Considerato  che  si  sono verificate le condizioni di cui all'art.
25, commi 1 e 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112;
  Considerata   l'opportunita'   di   uniformare   le   modalita'  di
presentazione  delle  domande  per  il  prolungamento  del periodo di
validita'   delle   concessioni   e   delle   autorizzazioni  per  le
trasmissioni  in  tecnica  analogica  in  ambito  nazionale e locale,
secondo criteri di semplificazione;
  Considerato l'obbligo per le sole emittenti nazionali di assicurare
in  tecnica  digitale  la  copertura  di almeno il 50 per cento della
popolazione nazionale;
  Considerata  la  necessita'  che tutte le emittenti si impegnino ad
adeguare  progressivamente  la  trasmissione  in  tecnica digitale in
vista dello switch off fissato per il 31 dicembre 2006;

                             Determina:

                               Art. 1.

        Modalita' e condizioni di presentazione della domanda

  1.  La  domanda  per  ottenere  il  prolungamento  del  periodo  di
validita'   della   concessione   e   della   autorizzazione  per  la
radiodiffusione  televisiva  privata  in ambito nazionale o locale su
frequenze  terrestri  in  tecnica  analogica  fino  alla scadenza del
termine  previsto  dalla  legge  per  la conversione definitiva delle
trasmissioni  in  tecnica  digitale,  deve  essere presentata a mezzo
raccomandata   con   avviso   di   ricevimento   al  Ministero  delle
comunicazioni   -   Direzione   generale   servizi  di  comunicazione
elettronica  e di radiodiffusione - Ufficio III, viale America n. 201
- 00144 Roma, entro e non oltre il 25 luglio 2005. A tal fine fa fede
la data del timbro postale di spedizione.
  2.  Possono  presentare  la  domanda  di  cui al comma 1 i soggetti
concessionari o autorizzati al servizio di radiodiffusione televisiva
privata  in  ambito  nazionale  o  locale  su  frequenze terrestri in
tecnica  analogica, intendendosi per autorizzati i soggetti esercenti
a  qualunque titolo attivita' di radiodiffusione televisiva in ambito
nazionale  e  locale  in possesso dei requisiti previsti per ottenere
l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica
digitale   terrestre  ai  sensi  dell'art.  2-bis  del  decreto-legge
23 gennaio  2001,  n.  5,  convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo  2001,  n.  66,  di  cui  all'art. 23, comma 1, della legge,
ovvero  legittimi acquirenti da soggetti concessionari o autorizzati,
che  svolgano  l'attivita'  di  fornitore  di  contenuti ovvero siano
titolari  di  abilitazione  alla sperimentazione per la diffusione di
programmi in tecnica digitale su frequenze terrestri, che trasmettano
contemporaneamente in tecnica digitale su frequenze terrestri per non
meno  di  ventiquattro  ore settimanali, escludendo dal computo delle
ore   di   programmazione  settimanali  la  ripetizione  di  medesimi
programmi  ovvero  la  trasmissione di immagini fisse e, se emittenti
nazionali,  con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per
cento   della  popolazione  nazionale.  La  trasmissione  in  tecnica
digitale  puo' avvenire su impianti dello stesso soggetto richiedente
ovvero  mediante  consorzi  o  intese appositamente costituiti per la
trasmissione in tecnica digitale o su multiplex di altro soggetto che
mette  a  disposizione  la  rete,  comunque  in possesso del relativo
titolo abilitativo.