IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato   con  decreto  legislativo  10 settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale
nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
  Vista  la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Considerato  che,  ai  sensi  del  predetto  articolo,  compete  al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i
comuni  interessati,  la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso
movimento   turistico,   l'afflusso  e  la  circolazione  di  veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
  Vista la delibera della giunta municipale di Ponza (Latina) in data
14 aprile 2005, n. 50;
  Vista  la  nota  n.  5954/Gab in data 6 maggio 2005 con la quale la
prefettura di Latina esprime il proprio nulla osta;
  Visto il parere favorevole espresso dalla regione Lazio con nota n.
075397/rd/12 del 12 maggio 2005;
  Ritenuto  comunque  urgente ed indilazionabile adottare i richiesti
provvedimenti  restrittivi della circolazione stradale per le ragioni
espresse nei succitati atti;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                               Divieto

  Dal  1° luglio  al  30 settembre  2005  e'  vietato l'afflusso e la
circolazione sull'isola di Ponza (Latina):
    a) ai  veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 15
t;
    b) alle caravan e autocaravan intestati a persone residenti e non
residenti sull'isola;
    c) dalle  ore  00.00  del venerdi' alle ore 24 della domenica, ai
veicoli  di  massa  complessiva  a pieno carico superiore a 3.5 t che
trasportano  merce non alimentare, ad eccezione di quelli intestati a
soggetti residenti sull'isola.