IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che, ai sensi del predetto articolo, compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della giunta municipale di Ponza (Latina) in data 14 aprile 2005, n. 50; Vista la nota n. 5954/Gab in data 6 maggio 2005 con la quale la prefettura di Latina esprime il proprio nulla osta; Visto il parere favorevole espresso dalla regione Lazio con nota n. 075397/rd/12 del 12 maggio 2005; Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti; Decreta: Art. 1. Divieto Dal 1° luglio al 30 settembre 2005 e' vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ponza (Latina): a) ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 15 t; b) alle caravan e autocaravan intestati a persone residenti e non residenti sull'isola; c) dalle ore 00.00 del venerdi' alle ore 24 della domenica, ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.5 t che trasportano merce non alimentare, ad eccezione di quelli intestati a soggetti residenti sull'isola.