IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di stato

  Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29,
recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo;
  Vista  la  direttiva  del Ministro delle finanze 12 settembre 2000,
con  la  quale  l'incarico di controllore centralizzato del gioco del
Bingo  e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato;
  Visto  il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - foglio delle inserzioni, n. 278, del 28 novembre
2000,  per  l'assegnazione  di  800 concessioni per la gestione delle
sale destinate al gioco del Bingo;
  Visti  i  decreti  direttoriali  16 novembre  2000 e 6 luglio 2001,
concernenti  l'approvazione  del  piano di distribuzione territoriale
delle sale destinate al gioco del Bingo;
  Visto  il  decreto  direttoriale  11 luglio  2001, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  163  del  16 luglio  2001,  concernente  la
graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al
gioco del Bingo e successive modificazioni;
  Considerato che, ai sensi del punto 13, lettera j) del citato bando
di  gara,  i  soggetti  assegnatari sono tenuti ad approntare le sale
debitamente  attrezzate  e  funzionanti  per  il  collaudo  da  parte
dell'Amministrazione  entro centocinquanta giorni dalla comunicazione
ufficiale  di  aggiudicazione, con facolta' di richiederne la proroga
nei termini e alle condizioni stabiliti dall'art. 52, comma 48, della
legge  28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive
modificazioni;
  Considerato che l'assegnazione della concessione allo studio medico
ortopedico  del  dott. Giorgio Corona & C. S.a.s., di cui al plico di
offerta   n.   549,   e'  stata  effettuata  con  il  citato  decreto
direttoriale  11 luglio  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
163  del  16 luglio  2001,  nel  quale  e'  richiamato  l'obbligo  di
approntare  la  sala  debitamente  attrezzata  e  funzionante  per il
collaudo  da  parte  dell'amministrazione entro centocinquanta giorni
dalla  comunicazione  ufficiale  di  aggiudicazione,  con facolta' di
richiederne  il  differimento nei termini e alle condizioni stabilite
dall'art.  52,  comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge
finanziaria 2002) e successive modificazioni;
  Considerato  che  lo  studio  medico  ortopedico  del dott. Giorgio
Corona  &  C.  S.a.s., con lettere del 16 gennaio 2002 e del 5 giugno
2002  ha  rappresentato  motivi  di  forza  maggiore  sospensivi  dei
sopraindicati   termini   e   che,   a   seguito   della   definitiva
impossibilita'  di  procedere  all'approntamento della sala-bingo nei
locali  proposti  nella  offerta  di  gara,  siti in Cagliari, via De
Gioannis  15/21, lo studio medico ortopedico del dott. Giorgio Corona
&   C.   S.a.s.   ha  richiesto,  con  lettera  del  16 giugno  2004,
l'autorizzazione  ad  approntare  la  sala-bingo  nei  locali siti in
Cagliari,  via  Fangario,  12,  trasmettendo  il relativo progetto di
massima;
  Considerato  che  con  lettera raccomandata a/r del 14 luglio 2004,
prot. n. 2004/39509/COA/BNG, ricevuta il 20 luglio 2004, in riscontro
alla sopraindicata istanza del 16 giugno 2004, e' stato, tra l'altro,
comunicato:   «...  si  e'  avuto  modo  di  rilevare,  dal  progetto
complessivo  che si intende realizzare trasmesso con la sopraindicata
lettera,  che  la  sala-bingo e' collegata con un locale nel quale si
prevede   l'installazione   di  "maquinas  recreativas",  che  e'  in
contrasto  con  quanto  stabilito  dall'art.  1, comma 2, del decreto
ministeriale  31 gennaio  2000, n. 29 (istitutivo del Bingo) il quale
stabilisce che il gioco si svolge in "sale non dedicate all'esercizio
di  altri  giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano
installati  apparecchi  da  divertimento  e  intrattenimento, nonche'
biliardi,  biliardini  e  apparecchi  similari". Al fine di procedere
alla richiesta autorizzazione si rende neces-saria la trasmissione di
un  nuovo progetto che sia conforme alla norma sopraindicata, nonche'
ai  requisiti  minimi  stabiliti  dal  bando  di  gara.  Si richiede,
inoltre, di trasmettere:
    la documentazione catastale e planimetrica relativa ai locali nei
quali  si  intende  realizzare la sala-bingo, dalla quale emerga, fra
l'altro,  la  superficie utile asseverata da un ufficio pubblico o da
un professionista iscritto all'albo;
    la  relazione  illustrativa  concernente  la  zona su cui insiste
l'immobile,   le  eventuali  strutture  di  servizi  (es.  Parcheggi,
trasporti, alberghi, ecc.);
    la  dichiarazione  di  impegno  a completare il trasferimento per
collaudo  da parte dell'amministrazione entro i termini stabiliti dal
decreto direttoriale 17 giugno 2003;
    rinnovata cauzione provvisoria pari ad Euro 5.164,56»;
  Considerato  che  lo  studio  medico  ortopedico  del dott. Giorgio
Corona  &  C. S.a.s. non ha dato riscontro alla sopraindicata lettera
del  14 luglio  2004,  prot. n. 2004/39509/COA/BNG, e che con lettera
raccomandata  a/r  del  3 marzo  2005,  prot.  n. 2005/10959/COA/BNG,
ricevuta  il  9 marzo  2005,  e'  stato  comunicato  che,  stante  la
prolungata  ingiustificata  inerzia  che  perdura dal 20 luglio 2004,
data  a  decorrere  dalla  quale  lo  studio  medico  ortopedico  del
dott. Giorgio  Corona  &  C.  S.a.s. e' pienamente a conoscenza degli
adempimenti  relativi  all'approntamento  della  sala-bingo nei nuovi
locali  siti  in  Cagliari,  in  via  Fangario, 12, e atteso che tale
inerzia  e' perdurata per un periodo di gran lunga superiore a quello
di  centocinquanta  giorni  stabilito  quale  termine  perentorio per
l'approntamento al collaudo delle sale-bingo, e' stato comunicato, ai
sensi  e  per  gli  effetti  degli  art.  7 e seguenti della legge n.
241/1990,  l'avvio  al  procedimento  di  decadenza dall'assegnazione
della  concessione  di  cui  al  decreto direttoriale 11 luglio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2001;
  Considerato  che  con  lettera  del 15 marzo 2005, lo studio medico
ortopedico  del  dott. Giorgio  Corona  &  C.  S.a.s. ha, tra l'altro
comunicato,   che   sta   ancora  procedendo  alle  «verifiche  sulla
adeguatezza del locale prescelto» e che non essendo intervenuto alcun
provvedimento di autorizzazione al trasferimento non si e' verificato
il  presupposto  giuridico della decorrenza dei termini stabilito dal
paragrafo 6  del  decreto direttoriale 17 giugno 2003, che disciplina
il procedimento di trasferimento dei locali delle sale-bingo;
  Considerato  che  alla  sopraindicata  lettera  del  15 marzo 2005,
l'amministrazione  ha dato riscontro con lettera raccomandata a/r del
6 aprile  2005,  prot.  n. 2005/18961/COA/BNG, con la quale e' stato,
tra  l'altro,  comunicato:  «...che  l'Amministrazione  non ha potuto
adottare  un  provvedimento  autorizzativo in quanto codesta Societa'
non  ha  inoltrato  una  legittima istanza a cio' finalizzata (quella
inoltrata  con  lettera  del  16 giugno  2004  era  illegittima  come
tempestivamente comunicato con lettera raccomandata a/r del 14 luglio
2004, prot. n. 2004/39509/COA/BNG, ricevuta il 20 luglio 2004), e che
proprio  tale  inerzia  costituisce  il  presupposto  dell'avvio  del
procedimento in questione. Quanto prospettato da codesta Societa' non
ha  alcun  rilievo  in ordine al procedimento in oggetto, il quale e'
stato  avviato,  come  dettagliatamente  indicato nella sopraindicata
lettera   del   3 marzo   2005,   prot.   n.  2005/10959/COA/BNG,  in
considerazione  della  prolungata  ingiustificata inerzia che perdura
fin dal 20 luglio 2004, data a decorrere dalla quale codesta Societa'
e'    pienamente    a    conoscenza    degli   adempimenti   relativi
all'approntamento  al  collaudo della sala-bingo ed in considerazione
che  tale inerzia e' perdurata per un periodo di gran lunga superiore
a  quello di centocinquanta giorni stabilito quale termine perentorio
per  l'approntamento  al  collaudo delle sale-bingo dal paragrafo 13,
lettera j)  del  bando  di  gara  e  dall'art. 1, ultimo periodo, del
decreto  11 luglio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del
16 luglio  2001, n. 163, concernente la graduatoria delle concessioni
per  la  gestione  del  Bingo,  in  base al quale codesta Societa' e'
risultata  assegnataria  della  concessione  stessa.  Tale termine e'
perentorio  in  quanto  posto  a  tutela dell'interesse erariale e di
quello  degli  altri concessionari che hanno un interesse qualificato
acche'   il  perfezionamento  dell'aggiudicazione  delle  concessioni
avvenga nel pieno rispetto della normativa di gara. La decorrenza del
termine  stesso,  che  opera dalla data della comunicazione ufficiale
dell'aggiudicazione, ossia dal 16 luglio 2001, puo' essere interrotta
esclusivamente  per  motivi  di  forza  maggiore.  I  motivi di forza
maggiore   prospettati   da   codesta   Societa'  sono  da  ritenersi
definitivamente  cessati,  come  indicato nella sopraindicata lettera
del  3 marzo  2005,  prot.  n.  2005/10959/COA/BNG, fin dal 20 luglio
2004.  Si  precisa, altresi', che il termine di centocinquanta giorni
di  cui  al  citato  decreto  direttoriale  17 giugno 2003, ancorche'
analogo  a quello stabilito dal paragrafo 13, lettera j) del bando di
gara, non ha alcun rilievo nel procedimento in oggetto.»;
  Visti gli ulteriori elementi istruttori;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  Per  i motivi indicati in premessa, lo studio medico ortopedico del
dott. Giorgio  Corona & C. S.a.s. e' decaduto dall'assegnazione della
concessione di cui al decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2001.
  Avverso  il  presente  decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana, e' ammesso ricorso nei modi e
nei tempi previsti dalla normativa vigente.
    Roma, 17 giugno 2005
                                p. Il direttore generale: Tagliaferri