IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Brindisi

  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Considerato  che  l'autorita'  amministrativa  di  vigilanza  ha il
potere  di  disporre  lo  scioglimento di societa' cooperative che si
trovano    nelle    condizioni    indicate    nel    suddetto    art.
2545-septiesdecies del codice civile;
  Visto  l'art.  1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  n.  1577  del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del
lavoro   e   della   previdenza   sociale   la   suddetta   autorita'
amministrativa;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  che ha
attribuito  al  Ministero delle attivita' produttive le funzioni ed i
compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita'  produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di
societa' cooperative;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  del lavoro - Direzione generale
della cooperazione del 6 marzo 1996, che ha decentrato alle direzioni
provinciali  del  lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento
senza nomina del commissario liquidatore;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del
17 luglio  2003,  recante  disposizioni  in  materia  di procedure di
scioglimento per atto dell'autorita' amministrativa;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del
17 luglio  2003,  recante  i  limiti  entro i quali poter disporre lo
scioglimento  di  societa'  cooperative  senza  nomina  di commissari
liquidatori;
  Vista  la  nota  ministeriale n. 1576914 del 12 maggio 2005, con la
quale  viene  reso  noto  che la procedura liquidatoria rientra nella
fattispecie  del  decreto  del Sottosegretario di Stato del 17 luglio
2003,  di  cui  alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003 senza
liquidatore  e considerato, altresi' l'impossibilita' di procedere al
recupero del contributo di ispezione ordinaria in conformita' con gli
orientamenti  espressi  dal  Ministero  con  le  note  n. 6908 del 24
settembre  1997  e  n. 4788 del 17 luglio 1997, lo scrivente rinuncia
all'esazione del medesimo.
                              Decreta:
  La societa' cooperativa «Le Magnolie» con sede in Fasano, posizione
n.  573/116865, costituita per rogito notaio dott. Eugenio Travaglini
in  data  20  ottobre  1971, repertorio n. 86416, registro imprese n.
932, e' sciolta per atto d'autorita' senza nomina del liquidatore.

    Brindisi, 13 giugno 2005

                                  Il direttore provinciale: Marseglia