IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Visti gli articoli 107 e 130 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio» di seguito denominato «Codice»; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, che ha istituito il Ministero per i beni e le attivita' culturali, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 giugno 2004, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali; Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1994, recante il «Tariffario per la determinazione di canoni, corrispettivi e modalita' per le concessioni relative all'uso strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero»; Decreta: Art. 1. Riproduzione mediante calchi da originali di sculture e di opere a rilievo 1. Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del Codice, e' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali delle opere di scultura e di opere a rilievo, in genere. Tale riproduzione e' consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalita' indicate nel presente decreto. Agli originali sono equiparate le copie storiche assimilabili ad originali per caratteristiche di qualita' ed unicita' e le copie moderne di originali non piu' esistenti. 2. L'operazione di duplicazione di un manufatto mediante calco diretto deve essere eseguita, per una sola volta, nel pieno rispetto dell'integrita' del manufatto stesso ed e' ammessa, in via eccezionale, in presenza delle seguenti condizioni: a) effettuazione del calco, per quanto possibile, dopo un restauro o interventi di ordinaria manutenzione e, comunque, su superfici di accertata stabilita' fisica, trattate; b) con materiali idonei a garantire lo stato di conservazione del manufatto o dell'opera durante le operazioni di riproduzione; c) accertata assenza di policromie, dorature o altre finiture di superficie particolarmente delicate, che possano essere compromesse dall'operazione di calco; d) accertata inesistenza di una replica del bene ovvero di una matrice o di un calco da utilizzare in sostituzione dell'originale; e) natura seriale del bene ovvero, in caso di unicita' o rarita' dell'opera, sussistenza di comprovate ragioni di necessita' scientifica.