IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

  Visti  gli  articoli 107  e  130 del decreto legislativo 22 gennaio
2004,  n.  42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio» di
seguito denominato «Codice»;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n.  368, che ha
istituito  il  Ministero per i beni e le attivita' culturali, come da
ultimo modificato dal decreto legislativo 10 giugno 2004, n. 3;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n.
173,  recante  il  regolamento  di organizzazione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali;
  Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1994, recante il «Tariffario
per  la  determinazione  di  canoni, corrispettivi e modalita' per le
concessioni  relative  all'uso  strumentale  e  precario  dei beni in
consegna al Ministero»;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Riproduzione  mediante  calchi  da originali di sculture e di opere a
                               rilievo
  1.  Ai  sensi  dell'art.  107,  comma  2,  del Codice, e' di regola
vietata  la  riproduzione  di  beni culturali che consista nel trarre
calchi,  per  contatto,  dagli originali delle opere di scultura e di
opere  a  rilievo, in genere. Tale riproduzione e' consentita solo in
via  eccezionale e nel rispetto delle modalita' indicate nel presente
decreto.   Agli   originali   sono   equiparate   le  copie  storiche
assimilabili ad originali per caratteristiche di qualita' ed unicita'
e le copie moderne di originali non piu' esistenti.
  2.  L'operazione  di  duplicazione  di  un manufatto mediante calco
diretto  deve essere eseguita, per una sola volta, nel pieno rispetto
dell'integrita'   del   manufatto   stesso  ed  e'  ammessa,  in  via
eccezionale, in presenza delle seguenti condizioni:
    a) effettuazione   del  calco,  per  quanto  possibile,  dopo  un
restauro  o  interventi  di  ordinaria  manutenzione  e, comunque, su
superfici di accertata stabilita' fisica, trattate;
    b) con materiali idonei a garantire lo stato di conservazione del
manufatto o dell'opera durante le operazioni di riproduzione;
    c) accertata  assenza di policromie, dorature o altre finiture di
superficie  particolarmente  delicate, che possano essere compromesse
dall'operazione di calco;
    d) accertata  inesistenza  di  una replica del bene ovvero di una
matrice o di un calco da utilizzare in sostituzione dell'originale;
    e) natura  seriale del bene ovvero, in caso di unicita' o rarita'
dell'opera,   sussistenza   di   comprovate   ragioni  di  necessita'
scientifica.