IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visti gli articoli 87 e 88 del Trattato sull'Unione europea;
  Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n.  481, recante norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'.
Istituzione  delle  autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita';
  Vista  la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno
dell'energia  elettrica  (di  seguito:  la  direttiva 96/92/CE) ed in
particolare  l'art.  24,  che  prevede  un  regime transitorio per il
riconoscimento  di  impegni  o  garanzie  di gestione, definiti dalle
imprese  del  settore  dell'energia  elettrica  prima dell'entrata in
vigore  della direttiva, che possono non essere onorati a causa delle
disposizioni della direttiva medesima;
  Vista  la comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale della Comunita' europea L 27 del 30 gennaio 1997,
recante  metodo  per l'analisi degli aiuti di Stato connessi a taluni
costi non recuperabili;
  Visto  il  regolamento  CE  n.  659/1999  del Consiglio dell'Unione
europea  e  il  regolamento  CE  n.  794/2004  della  Commissione del
21 aprile  2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento CE
n. 659/1999;
  Visto  il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: il
decreto   legislativo  n.  79/1999)  di  attuazione  della  direttiva
96/92/CE, ed in particolare l'art. 3, comma 11, concernente gli oneri
generali afferenti al sistema elettrico;
  Visto  il  decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000 (di
seguito:  il  decreto ministeriale 26 gennaio 2000), recante norme in
materia  di  individuazione degli oneri generali afferenti al sistema
elettrico;
  Visto  il  decreto  17 aprile 2001 del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001 (di
seguito:  il  decreto ministeriale 17 aprile 2001), recante modifiche
al decreto ministeriale 26 gennaio 2000;
  Visto  il  decreto-legge  18 febbraio  2003,  n. 25 (di seguito: il
decreto-legge n. 25/2003), convertito, con modificazioni, nella legge
17 aprile  2003,  n.  83, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  108  del  12 maggio  2003  (di  seguito: la legge n.
83/2003),  recante  disposizioni urgenti in materia di oneri generali
del    sistema   elettrico   e   di   realizzazione,   potenziamento,
utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;
  Visti l'art. 1 del decreto-legge n. 25/2003 coordinato con la legge
n.  83/2003  che individua gli oneri generali del sistema elettrico a
decorrere  dal  1° gennaio  2004,  e  l'art. 2, comma 2, dello stesso
decreto-legge, secondo cui il Ministro delle attivita' produttive, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
con uno o piu' decreti, determina le partite economiche relative agli
oneri  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  lettere a) e b), del decreto
ministeriale  26 gennaio  2000,  e successive modificazioni, maturati
fino  al 31 dicembre 2003, e impartisce le disposizioni necessarie ai
fini  del  rimborso  di tali partite economiche e della copertura del
relativo  fabbisogno,  ferme restando le modalita' di calcolo vigenti
non incompatibili con le disposizioni della stessa legge n. 83/2003;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive, di
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre
2003,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 222
del  24 settembre  2003,  recante  il rimborso degli importi relativi
alla  compensazione  di  cui  all'art.  2,  comma  1, lettera b), del
decreto  26 gennaio  2000,  per  il  periodo successivo al 1° gennaio
2002;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2004,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 189 del
13 agosto  2004  (di seguito: il decreto ministeriale 6 agosto 2004),
recante   determinazione  dei  costi  non  recuperabili  del  settore
dell'energia  elettrica, con riferimento alle societa' Enel Spa, Enel
Produzione Spa, Enel Green Power Spa, Endesa Italia Spa, Edipower Spa
e Tirreno Power Spa;
  Vista  la  decisione  della Commissione europea C(2004) 4333fin del
1° dicembre  2004  concernente la dichiarazione di compatibilita' con
il Trattato CE dell'aiuto di Stato n. 490/2000 in ordine ai costi non
recuperabili individuati con il decreto ministeriale 6 agosto 2004;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 10 marzo 2005,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 69 del
24 marzo  2005  (di  seguito: il decreto ministeriale 10 marzo 2005),
recante  determinazione  degli  oneri di generazione non recuperabili
del  settore  dell'energia  elettrica per gli impianti che, alla data
del 19 febbraio 1997, non appartenevano all'Enel Spa;
  Vista  la  lettera  del  10 marzo  2005, concernente la notifica n.
127/2005  del  decreto  ministeriale  10 marzo  2005 alla Commissione
europea, a norma dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato CE;
  Vista  la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas   28 dicembre   2000,  n.  238/00,  che  definisce  la  copertura
dell'importo  destinata  al  rimborso  dei costi non recuperabili nel
settore  elettrico mediante una componente tariffaria che alimenta il
«Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici - distributrici
dei   costi  sostenuti  per  l'attivita'  di  produzione  di  energia
elettrica nella transizione», istituito presso la cassa conguaglio;
  Visto il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del
9 maggio  2005  con  riferimento  alle  modalita'  di  rimborso delle
partite economiche e della copertura del relativo fabbisogno ai sensi
dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 25/2003, coordinato con la
legge n. 83/2003;
  Considerata  l'esigenza  di  contenere,  anche  a  fronte  di costi
elevati  delle  materie  prime  energetiche, gli oneri di sistema che
gravano  su  prezzi  e tariffe dell'energia elettrica prevedendone il
rimborso progressivo su archi temporali lunghi;
  Considerate  le  condizioni impartite dalla Commissione europea con
riguardo  alle  modalita' di copertura dei costi non recuperabili del
settore  elettrico,  richiamate  nella  citata decisione C(2004) 4333
fin,  con  riferimento all'utilizzazione delle somme gia' raccolte ed
alla  riforma  del  meccanismo  di raccolta delle somme ulteriormente
necessarie,  attraverso  una  componente tariffaria non piu' gravante
sul  consumo  di  energia  elettrica,  ma basata su parametri tecnici
rappresentativi dei punti di interconnessione alle reti;
  Considerato  che, in conformita' alla citata decisione C(2004) 4333
fin,   dovra'   essere   investita   nel   potenziamento  della  rete
interconnessa  con  i  Paesi  confinanti  dell'Unione  europea  e dei
servizi   ausiliari  funzionali  all'incremento  della  capacita'  di
importazione  con i Paesi medesimi, la quota delle somme raccolte per
la  copertura  dei  costi  non  recuperabili,  derivante dall'energia
importata da Paesi del mercato interno;
  Considerato   che   la   realizzazione   dei   nuovi   investimenti
infrastrutturali per lo sviluppo della rete nazionale di trasmissione
di  energia  elettrica,  anche ai fini del potenziamento degli scambi
nell'ambito del mercato interno, e' in capo, ai sensi dell'art. 3 del
decreto  legislativo  n. 79/1999, alla societa' Gestore della rete di
trasmissione  nazionale  Spa,  che  definisce  tali  investimenti nei
propri  piani  di  sviluppo  e  li  sostiene  mediante  corrispettivi
economici definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
  Considerato che, in base alle condizioni definite dalla Commissione
europea  nella  richiamata decisione C(2004) 4333 fin, il gas oggetto
del rimborso di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 6 agosto 2004
deve  essere  utilizzato  esclusivamente ai fini della generazione di
energia  elettrica  e,  in  caso  contrario,  il relativo rimborso e'
ridotto in modo proporzionale;
  Ritenuto  opportuno definire modalita' per la revisione del sistema
di copertura e per il rimborso dei costi non recuperabili nel settore
dell'energia elettrica, attraverso le apposite componenti tariffarie,
tali  da  contemperare  le  esigenze  di  riduzione dell'impatto e di
adeguata  modulazione  temporale dell'onere per i clienti del mercato
elettrico  con quelle di certezza sui tempi del rimborso e parita' di
condizioni dei creditori;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1.  Il  presente  decreto  disciplina  le  disposizioni ai fini del
rimborso   delle   partite   economiche   relative   agli  oneri  non
recuperabili  nel  settore dell'energia elettrica, ai sensi dell'art.
2,  comma  2,  del  decreto-legge n. 25/2003, convertito con legge n.
83/2003, e della copertura del relativo fabbisogno.