IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
  Visto il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999,  relativo  allo  SFOP  -  Strumento finanziario di orientamento
della pesca;
  Visto   il   regolamento  (CE)  n.  2792/1999  del  Consiglio,  del
17 dicembre  1999,  che definisce modalita' e condizioni delle azioni
strutturali nel settore della pesca;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  448/2004  della  Commissione  del
10 marzo  2004,  recante disposizioni di applicazione del regolamento
(CE)  n.  1260/1999  del  Consiglio  del  21 giugno  1999  per quanto
riguarda  l'ammissibilita'  delle  spese  concernenti  le  operazioni
cofinanziate dai Fondi strutturali;
  Visto   l'allegato IV   del  regolamento  (CE)  n.  366/2001  della
Commissione,  del 22 febbraio 2001, concernente la nomenclatura degli
assi prioritari, misure, azioni e indicatori di realizzazione;
  Visto il regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio
2002,  che  modifica  il  regolamento (CE) n. 2792 del Consiglio, del
17 dicembre 1999;
  Visto   il   regolamento   (CE)  n.  2369/2002  del  Consiglio  del
20 dicembre  2002,  recante modifica del regolamento n. 2792/1999 che
definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali comunitarie
nel settore della pesca;
  Visto   il   regolamento   (CE)  n.  2371/2002  del  Consiglio  del
20 dicembre  2002,  relativo  alla  conservazione e allo sfruttamento
sostenibile  delle  risorse  della  pesca  nell'ambito della politica
comune della pesca;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1438/2003  della  Commissione del
12 agosto  2003,  che  stabilisce  le  modalita' d'applicazione della
politica  comunitaria  per  la  flotta  di  cui  al  capitolo III del
regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio;
  Vista  la  decisione  n.  C  (2000) 3384 del 17 novembre 2000 della
Commissione  con  la quale e' stato approvato il «Programma operativo
nazionale»  degli  interventi concernenti il settore della pesca (PON
Pesca)  nelle  regioni  dell'obiettivo 1,  modificata  con  decisione
C(2004)5501 del 21 dicembre 2004;
  Vista  la  decisione  n.  C  (2001)  45  del  23 gennaio 2001 della
Commissione,  modificata  con  decisione C(2004) 4529 del 18 novembre
2004,  con  la  quale  e'  stato  approvato  il  «Documento  unico di
programmazione»  degli  interventi concernenti il settore della pesca
nelle regioni fuori obiettivo 1 (DOCUP);
  Visto   il   complemento  di  programmazione,  contenente  i  piani
finanziari  rimodulati  a  seguito  dell'assegnazione  delle  risorse
premiali,  per  l'attuazione degli interventi del PON Pesca approvato
da ultimo dal Comitato di sorveglianza del 10 novembre 2004;
  Visto  il  complemento  di  programmazione  per  l'attuazione degli
interventi del DOCUP approvato da ultimo dal Comitato di sorveglianza
con procedura scritta del 13 dicembre 2004;
  Considerato  che  il  regolamento (CE) n. 2371/2002 dispone che per
ciascun Stato membro sara' stabilito un livello di riferimento per la
capacita'  della  propria  flotta  che  consenta  di  raggiungere  un
equilibrio stabile e duraturo tra detta capacita' e le risorse;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17 maggio  2004  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2004 con il quale sono stati
ammessi  a  finanziamento alcuni progetti, inseriti nelle graduatorie
di   merito   definite  con  decreto  ministeriale  18 febbraio  2003
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'11 aprile 2003, ritenuti
idonei ma non ammessi a contributo per mancanza di fondi;
  Considerato  che  sono  stati utilizzati i fondi 2004 necessari per
finanziare  gli idonei non ammessi a contributo per mancanza di fondi
ma  utilmente  collocati nella graduatoria sopracitata per un importo
complessivo  di contributo pubblico di euro 761.732,00 per la regione
Sicilia e di euro 1.812.585,00 per le regioni del fuori obiettivo 1;
  Visto  il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la disciplina
del rilascio della licenza da pesca;
  Visto  il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, relativo alla
modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura;
  Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisioni e di controllo» e successive modifiche;
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante «nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e  diritto  di  accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche;
  Vista  la legge 4 dicembre 1993, n. 491, e successive modifiche, ed
in  particolare  l'art.  2, paragrafo 49, lettera a), circa l'ausilio
delle capitanerie di porto;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2002,
n.   445,   sul   «Testo   unico   in   materia   di   documentazione
amministrativa»;
  Vista  la nota del direttore generale della pesca della Commissione
europea  n.  37180  del  26 maggio 2003 relativa alla interpretazione
legale  dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (CE) n.
2792/99  del  Consiglio  modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n.
2369/2002  del  Consiglio,  con  il quale la DG Pesca in questione ha
affermato  che  il  disposto  dell'art. 9 summenzionato in materia di
ammodernamento  di  pescherecci, non consente la concessione di aiuti
pubblici per la sostituzione di motori, anche se di potenza analoga o
inferiore;
  Visto il decreto 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche;
                              Decreta:

                               Art. 1.
              Domande per ammodernamento di pescherecci

  Modalita' di compilazione e termine di presentazione:
    1) la  domanda  di  ammissione  al  contributo,  redatta in carta
semplice  e in un'unica copia, contenente l'elencazione dei documenti
prodotti,  va  compilata  utilizzando  il  modello  «allegato n. 1» e
sottoscritta   dal  o  dai  beneficiari  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000;
    2) le  domande,  complete  della  relativa documentazione, devono
essere   presentate  direttamente  entro  il  termine  perentorio  di
sessanta  giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del presente
decreto   al   Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  -
Dipartimento  delle  politiche di mercato - Direzione generale per la
pesca e l'acquacoltura - Pesc VI, viale Dell'Arte n. 16 - 00144 Roma,
o  spedite  per  raccomandata  a.r. al medesimo destinatario entro lo
stesso termine. Per le domande inviate fa fede la data di spedizione.
  Le  domande  che  perverranno  oltre  il  predetto  termine saranno
archiviate.
  La  certificazione  a  corredo  della pratica, in originale o copia
conforme,   deve   essere   in   corso  di  validita'  alla  data  di
presentazione della domanda.