IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI e IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive», convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», ed in particolare gli articoli 6 e 7, riguardanti, rispettivamente, gli spazi destinati agli spettatori ed i settori in cui possono essere suddivisi; Vista la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2005; Visto la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001, concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali e' interessato almeno uno Stato membro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C22/1 del 24 gennaio 2002; Viste le disposizioni indicate nel Manuale per l'ottenimento della Licenza UEFA, recepito dalla Federazione italiana giuoco calcio; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella seduta del 4 maggio 2005; Ritenuto di dover stabilire le modalita' di attuazione dell'art. 1-quater, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, Ritenuto altresi' necessario, ai fini della sicurezza pubblica e della tutela dell'ordine pubblico in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio, abbinare agli altri requisiti quello della nominativita' dei titoli di accesso negli stadi, almeno fino a quando permarranno le attuali condizioni dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione di dette competizioni; Adotta il seguente decreto: Art. 1. Emissione, distribuzione, vendita e cessione 1. Le societa' organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio sono responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano. 2. Le societa' organizzatrici di cui al comma 1 devono assicurare che: a) l'emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso sia conforme alla disciplina del presente decreto; b) nei luoghi in cui sono distribuiti o posti in vendita i titoli di accesso siano affisse apposite avvertenze per gli acquirenti, recanti, in modo leggibile, il regolamento di utilizzo dell'impianto e gli altri avvisi di cui al successivo art. 4, comma 2; c) negli impianti sportivi siano chiaramente indicati, con apposite segnalazioni di immediata comprensibilita', l'ubicazione dei settori e dei posti, nonche' i percorsi per accedervi.