IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           di concerto con
           IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
                                  e
            IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

  Visto   il   decreto-legge   24 febbraio   2003,   n.  28,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  contrastare  i  fenomeni  di violenza in
occasione  di  competizioni  sportive»,  convertito con modificazioni
dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;
  Visto  il decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996 e
successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme di sicurezza
per  la  costruzione  e  l'esercizio  degli impianti sportivi», ed in
particolare  gli  articoli 6  e  7, riguardanti, rispettivamente, gli
spazi  destinati  agli  spettatori ed i settori in cui possono essere
suddivisi;
  Vista  la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i
disordini   degli  spettatori  durante  le  manifestazioni  sportive,
segnatamente  nelle  partite  di  calcio,  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  - serie generale - n. 110 del 13 maggio
2005;
  Visto la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001, concernente
un  manuale  di  raccomandazioni  per  la  cooperazione  tra Forze di
polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini
in  occasione  delle  partite  di calcio di dimensione internazionale
alle  quali  e' interessato almeno uno Stato membro, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C22/1 del 24 gennaio 2002;
  Viste  le disposizioni indicate nel Manuale per l'ottenimento della
Licenza UEFA, recepito dalla Federazione italiana giuoco calcio;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali espresso nella seduta del 4 maggio 2005;
  Ritenuto  di  dover  stabilire le modalita' di attuazione dell'art.
1-quater, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28,
  Ritenuto  altresi'  necessario,  ai fini della sicurezza pubblica e
della  tutela  dell'ordine  pubblico  in  occasione  di  competizioni
riguardanti il gioco del calcio, abbinare agli altri requisiti quello
della  nominativita' dei titoli di accesso negli stadi, almeno fino a
quando   permarranno   le  attuali  condizioni  dell'ordine  e  della
sicurezza pubblica in occasione di dette competizioni;

                               Adotta
                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
            Emissione, distribuzione, vendita e cessione

  1.  Le societa' organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco
del  calcio sono responsabili della emissione, distribuzione, vendita
e  cessione  dei  titoli  di  accesso agli impianti sportivi ove tali
competizioni si disputano.
  2.  Le  societa' organizzatrici di cui al comma 1 devono assicurare
che:
    a) l'emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso sia
conforme alla disciplina del presente decreto;
    b) nei luoghi in cui sono distribuiti o posti in vendita i titoli
di  accesso  siano  affisse  apposite  avvertenze per gli acquirenti,
recanti,  in modo leggibile, il regolamento di utilizzo dell'impianto
e gli altri avvisi di cui al successivo art. 4, comma 2;
    c) negli   impianti  sportivi  siano  chiaramente  indicati,  con
apposite segnalazioni di immediata comprensibilita', l'ubicazione dei
settori e dei posti, nonche' i percorsi per accedervi.