IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE e IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE Visto l'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266; Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248; Visto l'art. 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a-ter) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che le caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono rideterminate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attivita' produttive e del Ministero dell'innovazione e le tecnologie in linea con quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina sui requisiti minimi di capitale per le banche; Decretano: Art. 1. 1. Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito Fondo, interviene in linea con quanto previsto dal presente decreto e dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 e successive integrazioni e modificazioni.