IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                                  e
            IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

  Visto l'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996,
n. 662;
  Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
  Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248;
  Visto  l'art.  1,  comma 209,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311
come   modificato   dall'art.   4,   comma 1,   lettera   a-ter)  del
decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che le caratteristiche
degli  interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100,
lettera  a)  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono rideterminate
con  decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attivita'
produttive  e del Ministero dell'innovazione e le tecnologie in linea
con quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina sui
requisiti minimi di capitale per le banche;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1.  Il  Fondo  di  garanzia  per  le piccole e medie imprese di cui
all'art.  2,  comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  di  seguito  Fondo, interviene in linea con quanto previsto dal
presente  decreto e dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 e
successive integrazioni e modificazioni.