LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
                   NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

nel procedimento pos. 21476 di valutazione dell'accordo nazionale per
la   regolamentazione   del   diritto  di  sciopero  nelle  strutture
associative  appartenenti  alla unitaria struttura associativa ANFFAS
ONLUS,   stipulato  dalla  suddetta  associazione  nazionale  con  le
organizzazioni  sindacali  FP-CGIL,  FPS-CISL  e  FPL-UIL  in data 23
febbraio   2005,  su  proposta  del  Commissario  Antonio  Vallebona,
delegato per il settore,
                              Premesso
  1)  che,  con  nota  del  27 aprile 2005, il Presidente dell'ANFFAS
ONLUS    Nazionale    trasmetteva    l'accordo   nazionale   per   la
regolamentazione  del diritto di sciopero nelle strutture associative
appartenenti   alla  unitaria  struttura  associativa  ANFFAS  ONLUS,
stipulato dalla suddetta associazione nazionale con le organizzazioni
sindacali  FP-CGIL,  FPS-CISL e FPL-UIL in data 23 febbraio 2005, per
le valutazioni di competenza di questa Commissione;
  2) che, con nota del 12 maggio 2005 (prot. n. 6224), la Commissione
chiedeva   alle   organizzazioni  degli  utenti  il  parere  previsto
dall'art. 13, lettera a), della legge n. 146/1990;
  3)  che  con  note  del  13,  16  e  20  maggio  2005  rispondevano
rispettivamente:  la  Federconsumatori, esprimendo parere favorevole;
l'Unione Nazionale Consumatori, comunicando di non avere osservazioni
da  formulare; l'Associazione difesa orientamento consumatori (ADOC),
esprimendo parere favorevole;
                             Considerato
  1)  che  l'accordo  oggetto  della presente valutazione rientra nel
campo  di applicazione della legge n. 146/1990, in quanto relativo ad
associazioni  che erogano, tramite il proprio personale con contratto
di  lavoro  subordinato,  servizi di tipo sanitario, socio-sanitario,
assistenziale  ed  educativo  diretti  al soddisfacimento del diritto
alla  vita  ed  alla  salute di cui all'art. 1, comma 1, della citata
legge n. 146/1990;
  2)  che, attualmente, ai fini dell'individuazione delle prestazioni
indispensabili,  la  Commissione,  in  mancanza  di  diverso accordo,
applica   alle   astensioni   indette  presso  le  strutture  oggetto
dell'accordo  in  esame,  la disciplina di cui agli accordi nazionali
per  il  comparto  e per le aree dirigenziali del SSN del 20, 25 e 26
settembre  2001, valutati idonei con delib. n. 01/155 del 13 dicembre
2001 (nella Gazzetta Ufficiale - S.O. - n. 34 del 28 febbraio 2002);
  3)   che,  tuttavia,  secondo  il  consolidato  orientamento  della
Commissione  un  diverso accordo puo' essere legittimamente stipulato
«qualora  vi  siano  nell'ambito  del servizio gruppi di soggetti con
elementi  omogenei  significativamente  distintivi» (delib. n. 03/125
del 23 luglio 2003);
  4)  che, nel caso di specie, e' indubbia la sussistenza, nel gruppo
delle    strutture   associative   ANFFAS   di   «elementi   omogenei
significativamente    distintivi»,   consistenti   nella   prevalente
finalita'  assistenziale  dei  servizi  erogati  e  nella  assenza di
prestazioni sanitarie d'urgenza;
  5)  che  l'accordo  in  esame prevede procedure di raffreddamento e
conciliazione  identiche  a quelle stabilite, negli accordi nazionali
sopra  citati, per l'analogo settore del servizio sanitario pubblico,
gia' valutati idonei dalla Commissione;
  6)  che  anche per le prestazioni indispensabili l'accordo in esame
stabilisce  i  medesimi criteri degli accordi nazionali citati per il
servizio sanitario pubblico e gia' valutati idonei dalla Commissione;
  7)  che  la  disposizione  di  cui art. 3, comma 5, dell'accordo in
esame,  secondo  cui,  «nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sui
protocolli di cui al comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali
sono  attivate  le  procedure  di  conciliazione  presso  i  soggetti
competenti in sede locale indicati nell'art. 5, comma 3, lettera c)»,
deve  essere  interpretata  nel senso che, comunque, anche in caso di
mancata  stipulazione  degli  accordi decentrati d'individuazione dei
contingenti,  le  parti  in conflitto, ai sensi dell'art. 2, comma 3,
della   legge  n.  146/1990,  «sono  tenuti  all'effettuazione  delle
prestazioni  indispensabili,  nonche'  al  rispetto delle modalita' e
delle  procedure  di  erogazione e delle altre misure di cui al comma
2»,  con  la conseguenza che i contingenti debbono essere determinati
applicando  il  criterio  del  «turno  festivo» previsto dallo stesso
accordo,  analogamente  a  quanto previsto per l'assistenza sanitaria
ordinaria  dagli  accordi  nazionali citati per il servizio sanitario
pubblico;
  8)  che  gli  accordi  decentrati debbono, comunque, essere inviati
alla Commissione, la quale di riserva di prenderne atto;
                            Valuta idoneo
ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146/1990, l'accordo
nazionale  per  la  regolamentazione  del  diritto  di sciopero nelle
strutture    associative   appartenenti   alla   unitaria   struttura
associativa  ANFFAS  ONLUS,  stipulato  dalla  suddetta  associazione
nazionale   con  le  organizzazioni  sindacali  FP-CGIL,  FPS-CISL  e
FPL-UIL, in data 23 febbraio 2005;
                               Dispone
la  trasmissione  della presente delibera ai Presidenti delle Camere,
al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute ed
ai soggetti stipulanti;
                               Dispone
inoltre,  ai sensi dell'art. 13, lett. 1, della legge n. 146/1990, la
pubblicazione  della presente delibera e dell'accordo nazionale dalla
stessa  valutato  idoneo  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana.».

    Roma, 15 giugno 2005

                                               Il presidente: Martone