IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
  Visto  l'art.  2545-terdecies  del  codice  civile  che  prevede la
liquidazione  coatta  amministrativa delle Societa' cooperative e dei
loro consorzi;
  Visto  l'art.  2545-septiesdecies  del codice civile che prevede lo
scioglimento   d'ufficio   delle  societa'  cooperative  e  dei  loro
consorzi;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
28 gennaio 1992 (Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dei
commissari  liquidatori  degli  enti  cooperativi  e  dei  membri dei
comitati di sorveglianza);
  Visti   i  decreti  5 luglio  1995  (Criteri  e  modalita'  per  la
determinazione  dei  compensi spettanti ai commissari liquidatori dei
consorzi  agrari  assoggettati  alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa) e 26 febbraio 1993 (Determinazione dei compensi per i
componenti   dei   comitati   di  sorveglianza  dei  consorzi  agrari
assoggettati  alla  liquidazione  coatta amministrativa) del Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali;
  Visto  il  decreto ministeriale 23 febbraio 2001, con il quale sono
stati  rideterminati  i  compensi  ed  i  rimborsi spese spettanti ai
commissari liquidatori;
  Ravvisata   la   necessita'   di   favorire,   nelle  procedure  di
liquidazione,  una  gestione  delle  procedure che si attenga il piu'
possibile a criteri di equita' e miranti al conseguimento dello scopo
sociale,  evitando l'insorgere di gravi conflittualita' con il tenere
conto delle primarie esigenze abitative dei soci pur nel rispetto dei
criteri di concorsualita' di cui alla vigente legge fallimentare;
  Riconosciuta quindi l'opportunita' di dover modificare in tal senso
i criteri di calcolo del compenso dei commissari liquidatori;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  decorrere dalla data del presente decreto, si dispone che, nelle
procedure    di    liquidazione   coatta   amministrativa   ex   art.
2545-terdecies  del codice civile e nelle procedure di liquidazione a
seguito  di scioglimento ex art. 2545-septiesdecies del codice civile
per  atto  d'autorita'  di societa' cooperative edilizie, laddove gli
immobili abitativi facenti parte della massa attiva procedurale siano
alienati  in  favore  dei  soci  assegnatari,  qualunque sia la forma
giuridica  prescelta  per l'assegnazione, i criteri di cui all'art. 1
del  decreto  ministeriale  23 febbraio 2001 vengano applicati non in
base  all'importo dell'attivo effettivamente realizzato, bensi' sulla
base del valore catastale degli immobili alienati maggiorato del 5%.