IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1491/2003 del
25 agosto  2003  con  il  quale  l'Unione  europea ha provveduto alla
registrazione  della  denominazione  di  origine protetta «Pretuziano
delle  Colline  Teramane»  riferita  all'olio  extravergine di oliva,
prevista dall'art. 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto  l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita' europee, legge comunitaria
1999,  il  quale  contiene  apposite  disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Vista  la  comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato
art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Abruzzo con la quale il
predetto  ente  territoriale  ha indicato quale autorita' pubblica da
designare  per  svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione
di  origine  protetta  di  che  trattasi  la  «Camera  di  commercio,
industria,  agricoltura  e artigianato di Teramo» con sede in Teramo,
via Savini n. 48/50;
  Considerato   che  l'organismo  «Camera  di  commercio,  industria,
agricoltura  e  artigianato di Teramo» ha dimostrato di aver adeguato
in   modo   puntuale   il  piano  di  controllo  predisposto  per  la
denominazione di origine protetta «Pretuziano delle Colline Teramane»
riferita  all'olio  extravergine  di  oliva,  allo  schema  tipo e di
possedere  la  struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli
sulla denominazione di origine protetta predetta;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso
del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  in  quanto  autorita'  nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128,  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  «Camera  di  commercio, industria, agricoltura e artigianato di
Teramo»  con  sede in Teramo, via Savini n. 48/50, e' designata quale
autorita' pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo,
previste  dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92
per  la  denominazione  di origine protetta «Pretuziano delle Colline
Teramane»  riferita  all'olio  extravergine  di  oliva, registrata in
ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento
(CE) della Commissione n. 1491/2003 del 25 agosto 2003.