IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1491/2003 del 25 agosto 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Pretuziano delle Colline Teramane» riferita all'olio extravergine di oliva, prevista dall'art. 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Abruzzo con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale autorita' pubblica da designare per svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Teramo» con sede in Teramo, via Savini n. 48/50; Considerato che l'organismo «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Teramo» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Pretuziano delle Colline Teramane» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526; Decreta: Art. 1. La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Teramo» con sede in Teramo, via Savini n. 48/50, e' designata quale autorita' pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Pretuziano delle Colline Teramane» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1491/2003 del 25 agosto 2003.