IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Vista la legge 7 aprile 2003, n. 80, con la quale il Governo e' stato delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale, e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera n), concernente introduzione di un prelievo equivalente a quello dell'imposta sul tonnellaggio delle navi; Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle societa'; Visti gli articoli da 155 a 161 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, recanti le norme per la determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime; Visto, in particolare, l'art. 161 del testo unico delle imposte sui redditi che rinvia per le relative disposizioni applicative all'emanazione di un decreto ministeriale di natura non regolamentare; Vista la decisione della commissione delle Comunita' europee C(2004)3937fin del 20 ottobre 2004, che ritiene conforme alle disposizioni degli orientamenti comunitari il regime di determinazione forfetaria della base imponibile delle imprese marittime e compatibile con il mercato comune sulla base dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato Ue; Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze; Sentito, con riferimento all'obbligo di formazione dei cadetti di cui all'art. 157 del testo unico delle imposte sui redditi, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Considerato che occorre adottare le necessarie disposizioni applicative del regime di determinazione forfetaria dell'imponibile per alcune imprese marittime; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto s'intende: a) per «testo unico», il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) per «tonnage tax», il regime di cui al titolo II capo VI del testo unico; c) per «gruppo», quello costituito dalla controllante e dalle controllate tra cui sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile; d) per «utilizzo della nave», la nave, ancorche' data a noleggio, detenuta in proprieta' o in locazione a scafo nudo; e) per «stazza netta» della nave, la capacita' volumetrica totale interna della nave misurata deducendo dalla stazza lorda i volumi degli spazi non suscettibili di utilizzazione per il trasporto e risultante dal certificato di stazza dell'unita'.