IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  Vista  la  legge  7 aprile  2003, n. 80, con la quale il Governo e'
stato  delegato  ad  adottare  uno  o piu' decreti legislativi per la
riforma  del  sistema  fiscale  statale, e, in particolare, l'art. 4,
comma   1,  lettera  n),  concernente  introduzione  di  un  prelievo
equivalente a quello dell'imposta sul tonnellaggio delle navi;
  Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma
dell'art.  4  della  citata  legge  n.  80 del 2003, attua la riforma
dell'imposizione sul reddito delle societa';
  Visti  gli  articoli da  155  a  161 del predetto testo unico delle
imposte  sui  redditi,  recanti  le norme per la determinazione della
base imponibile per alcune imprese marittime;
  Visto, in particolare, l'art. 161 del testo unico delle imposte sui
redditi   che   rinvia   per  le  relative  disposizioni  applicative
all'emanazione   di   un   decreto   ministeriale   di   natura   non
regolamentare;
  Vista  la  decisione  della  commissione  delle  Comunita'  europee
C(2004)3937fin   del  20 ottobre  2004,  che  ritiene  conforme  alle
disposizioni    degli    orientamenti   comunitari   il   regime   di
determinazione   forfetaria   della  base  imponibile  delle  imprese
marittime  e  compatibile  con il mercato comune sulla base dell'art.
87, paragrafo 3, lettera c), del trattato Ue;
  Visti  gli  articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'economia e delle
finanze;
  Sentito,  con  riferimento all'obbligo di formazione dei cadetti di
cui  all'art.  157  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  Considerato   che   occorre  adottare  le  necessarie  disposizioni
applicative  del  regime di determinazione forfetaria dell'imponibile
per alcune imprese marittime;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto s'intende:
    a) per «testo unico», il testo unico delle imposte sui redditi di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917;
    b) per  «tonnage  tax», il regime di cui al titolo II capo VI del
testo unico;
    c) per  «gruppo»,  quello  costituito  dalla controllante e dalle
controllate tra cui sussiste il rapporto di controllo di cui all'art.
2359, comma 1, numero 1), del codice civile;
    d) per «utilizzo della nave», la nave, ancorche' data a noleggio,
detenuta in proprieta' o in locazione a scafo nudo;
    e) per «stazza netta» della nave, la capacita' volumetrica totale
interna  della  nave  misurata  deducendo dalla stazza lorda i volumi
degli  spazi  non  suscettibili  di  utilizzazione per il trasporto e
risultante dal certificato di stazza dell'unita'.