IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

    Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1986, n. 917;
    Visto,  in  particolare,  l'ar. 119,  comma  1,  lettera  d), del
predetto  testo unico, il quale, in materia di consolidato nazionale,
prevede  che  l'efficacia dell'opzione per la tassazione di gruppo di
imprese   controllate  residenti,  esercitata  dai  soggetti  di  cui
all'art.  117 dello stesso testo unico, e' subordinata al verificarsi
della  condizione che l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione, da
parte  di  ciascuna  controllata e dell'ente o societa' controllante,
sia  comunicato  all'Agenzia  delle  entrate  entro il sesto mese del
primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa;
    Visto  l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  possono essere modificati, tenuto conto, tra l'altro, delle
esigenze generali dei contribuenti e dei sostituti e dei responsabili
d'imposta,   i  termini  riguardanti  gli  adempimenti  degli  stessi
soggetti,  relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso
decreto legislativo;
    Considerata  l'esigenza  di  riconoscere  ai contribuenti un piu'
ampio   termine   per   trasmettere   all'Agenzia  delle  entrate  la
comunicazione  dell'avvenuto  esercizio congiunto dell'opzione, anche
al   fine  di  tenere  conto  delle  modifiche  alla  disciplina  del
consolidato  nazionale  recate  dallo  schema  di decreto legislativo
integrativo  e  correttivo  del citato decreto legislativo n. 344 del
2003, approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 marzo 2005;
    Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  Per  il  periodo  d'imposta  in corso alla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  le  comunicazioni  all'Agenzia delle
entrate  relative  all'esercizio dell'opzione di cui all'art. 117 del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, in materia di consolidato
nazionale,  per  le quali i termini scadono entro il 31 ottobre 2005,
sono effettuate entro la medesima data.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

      Roma, 28 giugno 2005


                                                  Il Presidente
                                           del Consiglio dei Ministri
                                                   Berlusconi


         Il Ministro
dell'economia e delle finanze
         Siniscalco