IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive integrazioni;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Vista l'istanza della sig.ra Kokona Elira, nata il 28 novembre 1973
a Tirana (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999
in  combinato  disposto  con  l'art.  12  del  decreto legislativo n.
115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo  professionale di «Avokat»
rilasciato  dall'Ordine nazionale forense della Repubblica di Albania
cui la richiedente e' iscritta dal 20 marzo 2004 con licenza n. 2096,
ai   fini   dell'accesso   all'albo  ed  esercizio  in  Italia  della
professione di avvocato;
  Considerato  che  la richiedente ha conseguito il titolo accademico
di  dottore  in  giurisprudenza, presso l'Universita' degli studi «La
Sapienza» di Roma, in data 16 maggio 2002 e che detto titolo e' stato
dichiarato equivalente al titolo accademico rilasciato dalla facolta'
di  giurisprudenza  dell'Universita'  di Tirana con provvedimento del
rettore della Universita' di Tirana datato 29 gennaio 2003;
  Preso  atto  che  la  sig.ra  Kokona  ha prodotto il certificato di
compiuta  pratica  forense  rilasciato  dall'ordine degli avvocati di
Roma in data 18 novembre 2004;
  Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 22 febbraio 2005;
  Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella nota in atti datata 1° marzo 2005;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni;
  Visto  l'art.  6,  n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Visti   gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998  e
successive  modifiche  e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 394/1999, e successive integrazioni, per cui la
verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel
territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.
286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso
di  permesso  di  soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o
per motivi familiari;
  Considerato  che la sig.ra Kokona possiede un permesso di soggiorno
rilasciato dalla questura di Roma in data 6 settembre 1997, rinnovato
in  data  10 novembre 2004 con validita' fino al 10 novembre 2006 per
motivi di lavoro autonomo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Kokona  Elira,  nata  il  28 novembre  1973  a Tirana
(Albania),    cittadina   albanese,   e'   riconosciuto   il   titolo
professionale di «Abogada» di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione  all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione
in  Italia,  fatta  salva  la  perdurante  validita'  del permesso di
soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.