IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  Visto  l'art.  1, commi 336 e 339, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, in materia di accatastamento d'ufficio di immobili di proprieta'
privata;
  Vista  la  determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio
del  16 febbraio  2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del
18 febbraio  2005,  come  rettificata con comunicato pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  148  del  28 giugno  2005, ed in particolare
l'art.  5,  comma  3,  che  rinvia  ad  un  successivo  provvedimento
direttoriale la determinazione degli oneri per laredazione di atti di
aggiornamento  catastali,  da  parte  degli  uffici  dell'Agenzia del
territorio, da porre a carico dei soggetti inadempienti;
                             Determina:
                               Art. 1.
Oneri per la predisposizione d'ufficio degli atti di aggiornamento in
                               catasto
  1.  Per la redazione degli atti di aggiornamento catastali, operata
d'ufficio  in  caso  di  inadempienza da parte dei soggetti obbligati
alla  presentazione  degli  stessi, per le ipotesi di cui all'art. 1,
comma  336,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, ferma restando la
debenza  di  tributi,  sanzioni  previste  e  spese di notifica, sono
dovuti   gli  oneri  accessori  determinati  sulla  base  delle  voci
riportate nella tabella allegata.