IL DIRETTORE DELL'AGENZIA Visto l'art. 1, commi 336 e 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di accatastamento d'ufficio di immobili di proprieta' privata; Vista la determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio del 16 febbraio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2005, come rettificata con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2005, ed in particolare l'art. 5, comma 3, che rinvia ad un successivo provvedimento direttoriale la determinazione degli oneri per laredazione di atti di aggiornamento catastali, da parte degli uffici dell'Agenzia del territorio, da porre a carico dei soggetti inadempienti; Determina: Art. 1. Oneri per la predisposizione d'ufficio degli atti di aggiornamento in catasto 1. Per la redazione degli atti di aggiornamento catastali, operata d'ufficio in caso di inadempienza da parte dei soggetti obbligati alla presentazione degli stessi, per le ipotesi di cui all'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ferma restando la debenza di tributi, sanzioni previste e spese di notifica, sono dovuti gli oneri accessori determinati sulla base delle voci riportate nella tabella allegata.