IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
5 settembre  2003,  con  il  quale,  e'  stato  dichiarato,  fino  al
31 dicembre  2004, lo stato di emergenza nel territorio della regione
autonoma  Friuli-Venezia Giulia in ordine ai gravi eventi alluvionali
verificatisi il 29 agosto 2003;
  Visto  l'art.  20-bis  del  decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47,
recante  «Proroga  di  termini previsti da disposizioni legislative»,
con  il  quale, tra l'altro, lo stato d'emergenza concernente i gravi
eventi  alluvionali  verificatisi  il  29 agosto  2003 nel territorio
della  regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e' stato prorogato fino
al 30 giugno 2005;
  Considerato  che la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata
adottata per fronteggiare situazioni che per intensita' ed estensione
richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
  Vista  la  nota  della  regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia del
26 maggio  2005,  nella  quale  si  chiede  di  prorogare lo stato di
emergenza   in   atto  sul  territorio  della  predetta  Regione,  in
considerazione  che  il  complesso delle attivita' poste in essere in
relazione alla straordinarieta' della situazione di emergenza in atto
richiede  ulteriori  tempi  di  attuazione per il completamento degli
interventi  idonei a ricondurre le situazioni di fatto in un contesto
di competenze ordinarie;
  Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
22 ottobre  2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in
relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici
di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;
  Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste,
e  che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art.
5,  comma  1,  della  legge  24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga
dello stato di emergenza;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 giugno 2005;
                              Decreta:
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  5, comma 1, della legge
24 febbraio  1992,  n.  225,  in  considerazione di quanto esposto in
premessa, e' prorogato, fino al 30 giugno 2006, lo stato di emergenza
nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in ordine
ai  gravi  eventi  alluvionali  verificatisi  il  29 agosto 2003; con
successive  ordinanze  verranno  conferiti  i  poteri  al commissario
delegato  con  la  definizione degli ambiti derogatori, coerentemente
con  quanto previsto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri in premessa citata.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 28 giugno 2005

                                            Il Presidente: Berlusconi