IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge  15 marzo  1997, n. 59 e successive modificazioni,
recante  «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle  regioni  ed  agli  enti  locali  per  la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112 e successive
modificazioni,   recante   «Conferimento   di   funzioni   e  compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti locali in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  in  particolare,  l'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n. 112, che prevede: «Con le modalita' previste dai rispettivi
statuti  si  provvede  a trasferire alle regioni a statuto speciale e
alle  province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano gia'
attribuite,  le  funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto
legislativo alle regioni a statuto ordinario»;
  Visto  l'art.  4 dello Statuto speciale della Sardegna che demanda.
alla  legge regionale l'emanazione di norme legislative in materia di
esercizio industriale delle miniere, cave e saline;
  Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, recante «Norme
di  attuazione  dello  Statuto speciale della regione Sardegna per il
conferimento  di  funzioni  amministrative,  in attuazione del Capo I
della legge n. 59 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 2;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
12 ottobre  2000,  recante  «Individuazione  dei beni e delle risorse
finanziarie,  umane,  strumentali  e organizzative da trasferire alle
regioni  ed  agli  enti  locali  per l'esercizio delle funzioni e dei
compiti  amministrativi  in  materia  di  energia,  miniere e risorse
geotermiche,   di   competenza   del  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
13 novembre  2000 recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra
le  regioni  e  tra  gli  enti  locali per l'esercizio delle funzioni
conferite  dal  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia
di energia, miniere e risorse geotermiche»;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
14 dicembre  2000,  n. 446, recante «Individuazione delle modalita' e
delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'art.
7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;
  Acquisito  in  data  26 maggio  2005  il  parere  della  Conferenza
unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
6 maggio  2005  recante  delega al Ministro per gli affari regionali,
all'art. 1, lettera f), per l'elaborazione di provvedimenti di natura
normativa  ed  amministrativa  concernenti  le  regioni e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano,  anche  con  riguardo alle norme di
attuazione   degli   statuti,  e  all'art.  3,  lettera  d),  per  la
definizione delle iniziative inerenti all'attuazione del capo I della
legge  15 marzo  1997, n. 59, e agli adempimenti ad esso conseguenti,
con particolare  riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112;
  Sentita la regione Sardegna;
  Sentite   le   Organizzazioni  sindacali  rappresentative  in  data
3 maggio 2005;
  Sentiti  il  Ministro  per  la funzione pubblica, il Ministro delle
attivita' produttive e il Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il presente decreto, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del
decreto  legislativo  17 aprile 2001, n. 234, individua e attribuisce
alla regione Sardegna, le risorse umane ed economiche per l'esercizio
delle  funzioni  e  dei  compiti  in  materia  di  miniere  e risorse
geotermiche,  cosi'  come  individuate nei decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 e del 13  novembre 2000.