IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

  Vista  la  legge  6 dicembre 1991, n. 394, «Legge quadro sulle aree
protette»  e,  in  particolare,  l'art.  3,  comma 4, lettere a), che
demanda  al  Comitato  per  le  aree naturali protette l'integrazione
della classificazione di dette aree;
  Vista  la  direttiva  79/409/CEE  del  Consiglio  del 2 aprile 1979
concernente   la   conservazione   degli   uccelli  selvatici  ed  in
particolare gli articoli 3 e 4 di detta direttiva;
  Vista  la  legge 11 febbraio 1992, n. 157, che all'art. 1, comma 5,
stabilisce  che:  «Le  regioni  e  le province autonome in attuazione
delle citate direttive 79/4099/CEE, 85/411/CEE e 91/24/CEE provvedono
a  istituire  lungo  le  rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate
dall'Istituto  nazionale  per  la  fauna selvatica di cui all'art. 7,
entro  quattro  mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente
legge,   zone  di  protezione  finalizzate  al  mantenimento  e  alla
sistemazione,   conforme  alle  esigenze  ecologiche,  degli  habitat
interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei
biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi»;
  Vista  la  direttiva  92/43/CEE  del  Consiglio  del 21 maggio 1992
relativa  alla  conservazione  degli habitat naturali e seminaturali,
nonche' della flora e della fauna selvatiche;
  Visto in particolare l'art. 7 della citata direttiva che stabilisce
che  gli  obblighi  derivanti  dall'art.  6, paragrafi 2, 3 e 4 della
medesima  direttiva  per le ZSC, circa l'adozione di opportune misure
di   conservazione,  debbano  essere  applicati  anche  alle  ZPS  «a
decorrere  dalla data di entrata in vigore di detta direttiva o dalla
data  di  riconoscimento  da  parte di uno Stato membro a norma della
direttiva 79/409/CEE, qualora sia essa posteriore»;
  Vista  la  deliberazione del Comitato per le aree naturali protette
del  2 dicembre  1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del
17 giugno 1997, che include nella classificazione delle aree protette
le  Zone  di  Protezione  Speciale  (ZPS)  ai  sensi  della direttiva
79/409/CEE,  concernente  la conservazione degli uccelli selvatici, e
le  Zone  Speciali  di  Conservazione  (ZSC) ai sensi della direttiva
92/43/CEE,  relativa  alla  conservazione  degli  habitat  naturali e
seminaturali  e  della  flora e della fauna selvatiche, ovvero quelle
aree  che  costituiscono la rete ecologica europea Natura 2000 di cui
all'art. 3 della citata direttiva 92/43/CEE;
  Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,  che ha soppresso il Comitato per le aree naturali protette e ha
stabilito  che le relative funzioni siano esercitate dalla Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n.  357,  come  modificato  ed  integrato  dal  decreto  del Ministro
dell'ambiente  20 gennaio  1999  e  dal  decreto del Presidente della
Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, che stabilisce:
    all'art.  4,  comma  1,  che  spetta alle regioni e alle province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  assicurare  per  i proposti Siti di
Importanza  Comunitaria (di seguito SIC) opportune misure per evitare
il  degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonche'
la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate;
    all'art.  4,  comma  2,  che  spetta altresi' alle regione e alle
province  autonome di Trento e Bolzano, sulla base di linee guida per
la  gestione  delle  aree  della  rete  Natura  2000 da adottarsi con
decreto  del  Ministro dell'ambiente sentita la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento  e  Bolzano,  l'adozione per le ZSC, entro sei mesi dallo loro
designazione, delle «misure di conservazione necessarie che implicano
all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad
altri   piani  di  sviluppo  e  le  opportune  misure  regolamentari,
amministrative  o  contrattuali  che  siano  conformi  alle  esigenze
ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle
specie di cui all'allegato 8 presenti nei siti;
    all'art.  4, comma 3, che stabilisce che qualora le ZSC «ricadano
all'interno  di  aree  naturali  protette,  si applicano le misure di
conservazione  per  queste  previste  dalla normativa vigente. Per la
porzione  ricadente  all'esterno  del  perimetro  dell'area  naturale
protetta  la regione o la provincia autonoma adotta, ... omissis ...,
le opportune misure di conservazione e le norme di gestione»;
    all'art.  6, comma 2, che gli obblighi derivanti dagli articoli 4
e 5 si applicano anche alle ZPS;
  Visto  il  proprio  decreto  del 3 settembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  24  settembre  2002,  n. 224, concernente «Linee
guida  per  la  gestione  dei siti Natura 2000» ai sensi dell'art. 4,
comma  2,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni;
  Visti   gli  esiti  delle  riunioni  tecniche  tenutesi  presso  la
segreteria  della  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome;
  Considerato   che   l'inclusione   delle  ZPS  e  delle  ZSC  nella
classificazione  delle  aree  naturali  protette operata dalla citata
deliberazione   del   Comitato,  con  la  conseguente  necessita'  di
applicazione anche ai siti Natura 2000 delle misure di salvaguardia e
dei divieti previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha di fatto
alimentato  una  conflittualita'  interpretativa che ha ostacolato la
realizzazione  gli  obiettivi  previsti  dalle  direttive comunitarie
79/409/CEE e 92/43/CEE e dalla relativa normativa di recepimento;
  Considerato  che  la valutazione d'incidenza, di cui all'art. 5 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e
successive    modifiche    e   integrazioni,   viene   a   costituire
essenzialmente  una  misura preventiva di tutela legata ai piani o ai
progetti   cui   devono  necessariamente  aggiungersi  le  misure  di
conservazione opportune al mantenimento o al ripristino, in uno stato
di  conservazione  soddisfacente,  le  specie  e gli habitat dei siti
natura 2000;
  Considerata  la  necessita'  di definire la disciplina di tutela da
applicare ai siti Natura 2000 dal momento della loro istituzione;
  Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano, in data 3 marzo 2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  deliberazione  2 dicembre  1996  del  Comitato  delle  aree
naturali protette, citata nelle premesse, e' annullata.
  2. Alle ZPS ai sensi della direttiva 79/409/CEE e alle ZSC ai sensi
della  direttiva  92/43/CEE si applica la disciplina di tutela di cui
al successivo art. 2.