IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, «Legge quadro sulle aree protette» e, in particolare, l'art. 3, comma 4, lettere a), che demanda al Comitato per le aree naturali protette l'integrazione della classificazione di dette aree; Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici ed in particolare gli articoli 3 e 4 di detta direttiva; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, che all'art. 1, comma 5, stabilisce che: «Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/4099/CEE, 85/411/CEE e 91/24/CEE provvedono a istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'art. 7, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento e alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi»; Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche; Visto in particolare l'art. 7 della citata direttiva che stabilisce che gli obblighi derivanti dall'art. 6, paragrafi 2, 3 e 4 della medesima direttiva per le ZSC, circa l'adozione di opportune misure di conservazione, debbano essere applicati anche alle ZPS «a decorrere dalla data di entrata in vigore di detta direttiva o dalla data di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora sia essa posteriore»; Vista la deliberazione del Comitato per le aree naturali protette del 2 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997, che include nella classificazione delle aree protette le Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ovvero quelle aree che costituiscono la rete ecologica europea Natura 2000 di cui all'art. 3 della citata direttiva 92/43/CEE; Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha soppresso il Comitato per le aree naturali protette e ha stabilito che le relative funzioni siano esercitate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 gennaio 1999 e dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, che stabilisce: all'art. 4, comma 1, che spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano assicurare per i proposti Siti di Importanza Comunitaria (di seguito SIC) opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonche' la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate; all'art. 4, comma 2, che spetta altresi' alle regione e alle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete Natura 2000 da adottarsi con decreto del Ministro dell'ambiente sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'adozione per le ZSC, entro sei mesi dallo loro designazione, delle «misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato 8 presenti nei siti; all'art. 4, comma 3, che stabilisce che qualora le ZSC «ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, ... omissis ..., le opportune misure di conservazione e le norme di gestione»; all'art. 6, comma 2, che gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle ZPS; Visto il proprio decreto del 3 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre 2002, n. 224, concernente «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni; Visti gli esiti delle riunioni tecniche tenutesi presso la segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Considerato che l'inclusione delle ZPS e delle ZSC nella classificazione delle aree naturali protette operata dalla citata deliberazione del Comitato, con la conseguente necessita' di applicazione anche ai siti Natura 2000 delle misure di salvaguardia e dei divieti previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha di fatto alimentato una conflittualita' interpretativa che ha ostacolato la realizzazione gli obiettivi previsti dalle direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE e dalla relativa normativa di recepimento; Considerato che la valutazione d'incidenza, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche e integrazioni, viene a costituire essenzialmente una misura preventiva di tutela legata ai piani o ai progetti cui devono necessariamente aggiungersi le misure di conservazione opportune al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, le specie e gli habitat dei siti natura 2000; Considerata la necessita' di definire la disciplina di tutela da applicare ai siti Natura 2000 dal momento della loro istituzione; Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 3 marzo 2005; Decreta: Art. 1. 1. La deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato delle aree naturali protette, citata nelle premesse, e' annullata. 2. Alle ZPS ai sensi della direttiva 79/409/CEE e alle ZSC ai sensi della direttiva 92/43/CEE si applica la disciplina di tutela di cui al successivo art. 2.