IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.
L 179  del  14 luglio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune
del  mercato  vitivinicolo,  in particolare il titolo VI e l'allegato
VI,  concernenti  norme  sui  vini  di  qualita'  prodotti in regioni
determinate;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1795/2003  della  Commissione del
13 ottobre  2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee  n.  L 262  del  14 ottobre 2003, che modifica l'allegato VI,
punto D 2, del citato regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio con
il  quale  e'  stata  prorogata  al  31 agosto  2005  la  deroga  per
consentire al V.S.Q.P.R.D. «Montello e Colli Asolani» l'utilizzo, nei
limiti  stabiliti  dallo  stesso  disposto,  di  uno  o piu' prodotti
vitivinicoli   non   originari   della  regione  determinata  per  la
tradizionale pratica correttiva;
  Vista  la  legge  10 febbraio  1992,  n.  164,  concernente  «Nuova
disciplina delle denominazioni d'origine»;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1977 e
successive  modificazioni  con  il  quale  e'  stata  riconosciuta la
denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani»;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
prot.  n.  62912 del 10 giugno 2005, concernente disposizioni urgenti
per  la  produzione del V.S.Q.P.R.D. «Montello e Colli Asolani» ed in
particolare l'art. 1, comma 1, nel quale in via del tutto eccezionale
e senza pregiudizio per l'approvazione dei disciplinari di produzione
di  nuove denominazioni di origine o per la modifica dei disciplinari
di  produzione dei vini DO esistenti, viene autorizzato l'ampliamento
dell'area  di  produzione  della denominazione di origine controllata
«Montello  e Colli Asolani», in modo da prevedere la delimitazione di
un'area  limitrofa  aggiuntiva  nella  quale  prevedere  la esclusiva
produzione delle uve delle varieta' di vite Pinot bianco, Pinot nero,
Pinot  grigio  e  Chardonnay,  da destinare alla tradizionale pratica
correttiva richiamata nelle premesse;
  Vista  la richiesta del Consorzio per la tutela dei vini Montello e
Colli  Asolani, fatta propria dalla regione Veneto con nota 15 giugno
2005,  intesa  ad  ottenere  la  modifica  degli  articoli 3  e 5 del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
«Montello e Colli Asolani» attualmente vigente, al fine di consentire
agli operatori di poter utilizzare, anche oltre il 31 luglio 2005, la
tradizionale  pratica  del  taglio  delle  partite  di vino destinate
all'elaborazione della tipologia prosecco spumante;
  Visto  il  parere  favorevole della regione Veneto espresso in data
15 giugno 2005, prot. n. 438156/48.23/4;
  Vista  la  presa  d'atto del Comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni  di  origine  e  delle indicazioni geografiche dei vini
sulla  sopra  richiamata  autorizzazione  ed in particolare di quanto
prescritto al comma 1 dell'articolo unico del soprarichiamato decreto
ministeriale nella seduta del 23 giugno 2005;
  Considerata che la pratica correttiva per il V.S.Q.P.R.D. «Montello
e  Colli  Asolani»,  consistente  nell'utilizzare uve derivanti dalle
varieta' di vite Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay,
non  originari  della  regione  determinata  nei limiti imposti dalla
citata  normativa  comunitaria,  ha  ormai  una  lunga  e consolidata
tradizione  ed e', pertanto, irrinunciabile per i numerosi produttori
del V.S.Q.P.R.D., in quanto l'abbandono della stessa comporterebbe un
pregiudizio  incalcolabile  per  il  livello qualitativo e l'immagine
dello stesso V.S.Q.P.R.D;
  Considerato  che  la  deroga  di  cui al citato regolamento (CE) n.
1795/2003  scadra' il 31 agosto 2005 e che entro tale termine occorre
presentare  alla  Commissione  la  norma  che  regolamenti  a livello
nazionale  la  pratica  correttiva  in questione, in conformita' alla
normativa comunitaria in materia di V.Q.P.R.D.;
  Considerato  che  la  eccezionale situazione tecnico produttiva del
V.S.Q.P.R.D.  «Montello  e  Colli  Asolani»  e'  tale da giustificare
l'ampliamento  dell'area  di produzione della stessa denominazione di
origine,  in  modo  da prevedere la delimitazione dell'area limitrofa
aggiuntiva  nella  quale  prevedere  la  esclusiva  produzione  delle
varieta'  di vite Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay
da destinare alla pratica correttiva in questione;
  Attesa  l'urgenza di procedere alla modifica del disciplinare della
denominazione  di  origine controllata «Montello e Colli Asolani» nei
termini di cui sopra;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Ai  sensi  del decreto ministeriale, prot. 62912, del 10 giugno
2005,  sono  modificati,  come nel testo annesso al presente decreto,
l'art.  3  -  Zona di produzione dele uve - e l'art. 5 - Norme per la
vinificazione - del disciplinare di produzione della denominazione di
origine  controllata  «Montello  e  Colli  Asolani»  riconosciuto con
decreto  del  Presidente della Repubblica 27 giugno 1977 e successive
modificazioni.
  2.  Le  predette  disposizioni  entrano  in  vigore a partire dalla
vendemmia 2005.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 giugno 2005
                                         Il direttore generale: Abate