IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.
L  179  del 14 luglio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune
del  mercato  vitivinicolo,  in particolare il titolo VI e l'allegato
VI,  concernenti  norme  sui  vini  di  qualita'  prodotti in regioni
determinate;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1795/2003  della  commissione del
13 ottobre  2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee  n.  L  262  del 14 ottobre 2003, che modifica l'allegato VI,
punto D.2, del citato regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio con
il  quale  e'  stata  prorogata  al  31 agosto  2005  la  deroga  per
consentire al V.S.Q.P.R.D. «Conegliano Valdobbiadene» l'utilizzo, nei
limiti  stabiliti  dallo  stesso  disposto,  di  uno  o piu' prodotti
vitivinicoli   non   originari   della  regione  determinata  per  la
tradizionale pratica correttiva;
  Vista  la  legge  10 febbraio  1992,  n.  164,  concernente  «Nuova
disciplina delle denominazioni d'origine»;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969 e
successive  modificazioni  con  il  quale  e'  stata  riconosciuta la
denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene»;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
prot.  n.  62912 del 10 giugno 2005, concernente disposizioni urgenti
per  la  produzione del V.S.Q.P.R.D. «Conegliano Valdobbiadene» ed in
particolare l'art. 1, comma 1, nel quale in via del tutto eccezionale
e senza pregiudizio per l'approvazione dei disciplinari di produzione
di  nuove denominazioni di origine o per la modifica dei disciplinari
di  produzione dei vini DO esistenti, viene autorizzato l'ampliamento
dell'area  di  produzione  della denominazione di origine controllata
«Conegliano  Valdobbiadene», in modo da prevedere la delimitazione di
un'area  limitrofa  aggiuntiva  nella  quale  prevedere  la esclusiva
produzione delle uve delle varieta' di vite Pinot bianco, Pinot nero,
Pinot  grigio  e  Chardonnay,  da destinare alla tradizionale pratica
correttiva richiamata nelle premesse;
  Vista la richiesta del Consorzio per la tutela del vino Prosecco di
Conegliano  -  Valdobbiadene,  fatta propria dalla regione Veneto con
nota  15 giugno 2005, intesa ad ottenere la modifica degli articoli 3
e  5  del  disciplinare  di produzione della denominazione di origine
controllata  «Conegliano  Valdobbiadene» attualmente vigente, al fine
di  consentire  agli  operatori  di  poter utilizzare, anche oltre il
31 luglio  2005,  la tradizionale pratica del taglio delle partite di
vino destinate all'elaborazione della tipologia Prosecco spumante;
  Visto  il  parere  favorevole della regione Veneto espresso in data
15 giugno 2005, prot. n. 438146/48.23/4;
  Vista  la  presa  d'atto del Comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni  di  origine  e  delle indicazioni geografiche dei vini
sulla  sopra  richiamata  autorizzazione  ed in particolare di quanto
prescritto al comma 1 dell'articolo unico del soprarichiamato decreto
ministeriale nella seduta del 23 giugno 2005;
  Considerata   che   la   pratica  correttiva  per  il  V.S.Q.P.R.D.
«Conegliano Valdobbiadene», consistente nell'utilizzare uve derivanti
dalle  varieta'  di  vite  Pinot  bianco,  Pinot nero, Pinot grigio e
Chardonnay,  non  originari  della  regione  determinata  nei  limiti
imposti  dalla  citata  normativa  comunitaria,  ha ormai una lunga e
consolidata tradizione ed e', pertanto, irrinunciabile per i numerosi
produttori  del  V.S.Q.P.R.D.,  in  quanto  l'abbandono  della stessa
comporterebbe un pregiudizio incalcolabile per il livello qualitativo
e l'immagine dello stesso V.S.Q.P.R.D.;
  Considerato  che  la  deroga  di  cui al citato regolamento (CE) n.
1795/2003  scadra' il 31 agosto 2005 e che entro tale termine occorre
presentare  alla  commissione  la  norma  che  regolamenti  a livello
nazionale  la  pratica  correttiva  in questione, in conformita' alla
normativa comunitaria in materia di V.Q.P.R.D.;
  Considerato  che  la  eccezionale situazione tecnico produttiva del
V.S.Q.P.R.D.  «Conegliano  Valdobbiadene»  e'  tale  da  giustificare
l'ampliamento  dell'area  di produzione della stessa denominazione di
origine,  in  modo  da prevedere la delimitazione dell'area limitrofa
aggiuntiva  nella  quale  prevedere  la  esclusiva  produzione  delle
varieta'  di vite Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay
da destinare alla pratica correttiva in questione;
  Attesa  l'urgenza di procedere alla modifica del disciplinare della
denominazione  di  origine controllata «Conegliano Valdobbiadene» nei
termini di cui sopra;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Ai sensi del decreto ministeriale, prot. n. 62912, del 10 giugno
2005,  sono  modificati,  come nel testo annesso al presente decreto,
l'art.  3  - Zona di produzione delle uve - e l'art. 5 - Norme per la
vinificazione - del disciplinare di produzione della denominazione di
origine   controllata  «Conegliano  Valdobbiadene»  riconosciuto  con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 aprile 1969 e successive
modificazioni.
  2.  Le  predette  disposizioni  entrano  in  vigore a partire dalla
vendemmia 2005.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 giugno 2005
                                         Il direttore generale: Abate