IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 179 del 14 luglio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo VI e l'allegato VI, concernenti norme sui vini di qualita' prodotti in regioni determinate; Visto il regolamento (CE) n. 1795/2003 della commissione del 13 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 262 del 14 ottobre 2003, che modifica l'allegato VI, punto D.2, del citato regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio con il quale e' stata prorogata al 31 agosto 2005 la deroga per consentire al V.S.Q.P.R.D. «Conegliano Valdobbiadene» l'utilizzo, nei limiti stabiliti dallo stesso disposto, di uno o piu' prodotti vitivinicoli non originari della regione determinata per la tradizionale pratica correttiva; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969 e successive modificazioni con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, prot. n. 62912 del 10 giugno 2005, concernente disposizioni urgenti per la produzione del V.S.Q.P.R.D. «Conegliano Valdobbiadene» ed in particolare l'art. 1, comma 1, nel quale in via del tutto eccezionale e senza pregiudizio per l'approvazione dei disciplinari di produzione di nuove denominazioni di origine o per la modifica dei disciplinari di produzione dei vini DO esistenti, viene autorizzato l'ampliamento dell'area di produzione della denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene», in modo da prevedere la delimitazione di un'area limitrofa aggiuntiva nella quale prevedere la esclusiva produzione delle uve delle varieta' di vite Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica correttiva richiamata nelle premesse; Vista la richiesta del Consorzio per la tutela del vino Prosecco di Conegliano - Valdobbiadene, fatta propria dalla regione Veneto con nota 15 giugno 2005, intesa ad ottenere la modifica degli articoli 3 e 5 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene» attualmente vigente, al fine di consentire agli operatori di poter utilizzare, anche oltre il 31 luglio 2005, la tradizionale pratica del taglio delle partite di vino destinate all'elaborazione della tipologia Prosecco spumante; Visto il parere favorevole della regione Veneto espresso in data 15 giugno 2005, prot. n. 438146/48.23/4; Vista la presa d'atto del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini sulla sopra richiamata autorizzazione ed in particolare di quanto prescritto al comma 1 dell'articolo unico del soprarichiamato decreto ministeriale nella seduta del 23 giugno 2005; Considerata che la pratica correttiva per il V.S.Q.P.R.D. «Conegliano Valdobbiadene», consistente nell'utilizzare uve derivanti dalle varieta' di vite Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, non originari della regione determinata nei limiti imposti dalla citata normativa comunitaria, ha ormai una lunga e consolidata tradizione ed e', pertanto, irrinunciabile per i numerosi produttori del V.S.Q.P.R.D., in quanto l'abbandono della stessa comporterebbe un pregiudizio incalcolabile per il livello qualitativo e l'immagine dello stesso V.S.Q.P.R.D.; Considerato che la deroga di cui al citato regolamento (CE) n. 1795/2003 scadra' il 31 agosto 2005 e che entro tale termine occorre presentare alla commissione la norma che regolamenti a livello nazionale la pratica correttiva in questione, in conformita' alla normativa comunitaria in materia di V.Q.P.R.D.; Considerato che la eccezionale situazione tecnico produttiva del V.S.Q.P.R.D. «Conegliano Valdobbiadene» e' tale da giustificare l'ampliamento dell'area di produzione della stessa denominazione di origine, in modo da prevedere la delimitazione dell'area limitrofa aggiuntiva nella quale prevedere la esclusiva produzione delle varieta' di vite Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla pratica correttiva in questione; Attesa l'urgenza di procedere alla modifica del disciplinare della denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene» nei termini di cui sopra; Decreta: Articolo unico 1. Ai sensi del decreto ministeriale, prot. n. 62912, del 10 giugno 2005, sono modificati, come nel testo annesso al presente decreto, l'art. 3 - Zona di produzione delle uve - e l'art. 5 - Norme per la vinificazione - del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene» riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969 e successive modificazioni. 2. Le predette disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2005. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 giugno 2005 Il direttore generale: Abate