IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16, relativi agli Statuti delle Universita'; Visto il proprio decreto 4 marzo 1995, n. 553, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1995, con cui e' stato emanato lo Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara; Visti i propri decreti 4 ottobre 1996, n. 1265, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 20 dicembre 1996, 12 ottobre 1998, n. 1034, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 19 dicembre 1998, 27 aprile 2000, n. 655, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000, 19 agosto 2002, n. 1003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 2002; 13 maggio 2003, n. 847, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2003; 3 febbraio 2004 n. 167, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2004, con i quali e' stato modificato lo Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara; Viste le deliberazioni del Senato Accademico, allargato ai sensi dell'art. 11, quarto comma, dello Statuto vigente, assunte nelle sedute del 12 febbraio 2003, 27 novembre 2003, 8 gennaio 2004, 4 febbraio 2004, 7 aprile 2004, 7 luglio 2004, 8 settembre 2004, 7 ottobre 2004; Vista l'ordinanza direttoriale 20 maggio 2005, con la quale il MIUR, in sede di esame delle proposte di modifica ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168/1989 citata, ha formulato alcuni rilievi al testo approvato; Vista la deliberazione del Senato Accademico allargato assunta in data 22 giugno 2005, con la quale sono stati recepiti i rilievi del MIUR; Considerato che a seguito di tale delibera di accoglimento delle osservazioni del MIUR le modifiche approvate dal Senato Accademico dell'Universita' degli studi di Ferrara nella sua composizione allargata debbano ritenersi operative; Ritenuto pertanto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche dello Statuto dell'Ateneo; Decreta: Art. 1. - Lo Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e successivamente modificato con i decreti rettorali citati in premessa, e' nuovamente modificato come segue: a) l'art. 4, comma 6 e' sostituito dal seguente: Art. 4. Modi di attuazione dei propri fini istituzionali 6. Nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, l'Universita' stipula convenzioni, contratti e conclude accordi, anche in forma consortile, con altre universita', con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, persone fisiche e giuridiche, riconoscendo e valorizzando il contributo dei singoli studenti, italiani, comunitari internazionali e stranieri per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attivita' di comune interesse. A tal fine essa puo' partecipare agli atti di costituzione e adesione ad organismi associativi, fondazioni e societa' di capitali sia in Italia che all'estero. b) l'art. 6, commi 2 e 3, e' sostituito dal seguente: Art. 6. Attivita' didattica 2. L'Universita' svolge attivita' didattica per il conferimento dei seguenti titoli: a) Laurea (L); b) Laurea Magistrale (LM); c) Diploma di Specializzazione (DS); d) Dottorato di Ricerca (DR). 3. L'Universita' puo' attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. c) l'art. 7, quinto comma, e' sostituito dal seguente: Art. 7. Altre attivita' istituzionali 5. L'Universita' promuove, anche in collaborazione con enti pubblici e con privati, e con associazioni e cooperative studentesche, iniziative dirette ad assicurare agli studenti, al personale docente e al personale tecnico-amministrativo servizi culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro. d) l'art. 10, comma 2, e' sostituito dal seguente: Art. 10. Il rettore 2. Il Rettore: a) convoca e presiede il Senato Accademico, il Consiglio della Ricerca, il Consiglio di Amministrazione e la Consulta dei Dipartimenti; b) emana lo statuto e i regolamenti previa approvazione del Senato Accademico; c) impartisce le direttive politiche e di gestione sulla base delle quali il direttore Amministrativo predispone il bilancio di previsione; d) verifica i risultati della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Universita', per valutare la rispondenza alle direttive generali impartite; e) procede ad una verifica sul rendiconto consuntivo per la successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione; f) esercita l'autorita' disciplinare sugli studenti e da' esecuzione ai provvedimenti disciplinari a carico del personale per le categorie e nei limiti previsti dalla legge; g) presenta annualmente una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo; h) garantisce l'applicazione dello statuto e dei relativi regolamenti di attuazione; i) cura che gli atti dell'Ateneo siano adeguatamente resi pubblici; l) svolge ogni altra attribuzione prevista dall'ordinamento universitario e dal presente statuto. e) Gli articoli 11, 12, 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti: Art. 11. Senato accademico 1. Il Senato Accademico e' l'organo di governo dell'Universita'. 2. Il Senato Accademico esercita le seguenti funzioni ordinarie: a) approva il regolamento didattico di Ateneo; b) approva i regolamenti di propria competenza; c) esprime un giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture didattiche, anche sulla base delle relazioni delle Commissioni didattiche di Facolta' di cui all'art. 30; d) esprime un giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture di ricerca sulla base delle relazioni delle Commissioni scientifiche di cui all'art. 44, secondo comma, sentito il parere espresso dal Consiglio della Ricerca, ai sensi dell'art. 12, primo comma, e dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, di cui all'art. 19; e) esprime un giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture amministrative, anche sulla base dei lavori del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 19. Tale giudizio viene poi sottoposto al Consiglio di Amministrazione; f) esprime un parere sul rendiconto consuntivo; g) decide sulle controversie relative alle afferenze a strutture, ai sensi dell'art. 61, secondo comma. 3. Il Senato Accademico esercita le seguenti funzioni di indirizzo mediante parere obbligatorio: a) indica al Consiglio di Amministrazione le linee di orientamento per la destinazione della spesa; b) indica i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le strutture dell'Ateneo; c) esprime parere sul regolamento generale di amministrazione e contabilita'; d) esprime parere sui documenti di programmazione finanziaria; e) esprime parere sulle contribuzioni a carico degli studenti. 4. Il Senato accademico, verificate le disponibilita' finanziarie da parte del Consiglio di Amministrazione: a) approva i piani di sviluppo sulla base delle proposte delle Facolta' e dei Dipartimenti; b) approva l'istituzione di nuove Facolta'; c) approva l'istituzione di corsi di studio su proposta delle Facolta', deliberandone la soppressione quando rilevi sproporzione fra i risultati attesi e i costi di gestione. Per le medesime ragioni puo' disporre accorpamenti di corsi; d) approva l'istituzione e le modifiche dei Dipartimenti; e) assegna alle Facolta' i posti di ruolo di professore e di ricercatore. 5. Il Senato Accademico svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Universita'. 6 . Il Senato Accademico e' composto da: a) il Rettore che lo presiede; b) i Presidi di Facolta'; c) i rappresentanti del Consiglio della Ricerca, eletti dal medesimo in numero di uno per ciascuna delle aree disciplinari di cui all'allegato «A»; d) il Vice Presidente della Consulta dei Dipartimenti; e) due rappresentanti designati dal Consiglio degli studenti; f) due rappresentanti designati dal Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo; g) il Direttore Amministrativo, con funzioni di Segretario verbalizzante e voto consultivo. 7. Il Prorettore puo' essere invitato dal Rettore ad assistere ai lavori del Senato Accademico, senza diritto di voto. 8. Il Senato Accademico e' convocato dal Rettore almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Art. 12. Consiglio della ricerca 1. Il Consiglio della Ricerca e' organo consultivo dell'Universita' per la ricerca scientifica. Esso esprime pareri obbligatori sulla ripartizione delle risorse locali per la ricerca, delle borse di dottorato e dei fondi per assegni di ricerca. Esprime altresi' pareri obbligatori sulle modifiche di Statuto e sulla programmazione e, in collaborazione con le commissioni di cui all'art. 44, sulla valutazione della ricerca. 2. Il Consiglio della Ricerca e' composto da un professore o da un ricercatore afferente a ciascuna delle subaree individuate nell'allegato «A» al presente Statuto, eletto dai professori e ricercatori afferenti alle stesse subaree. Le afferenze devono avvenire al momento dell'assunzione in ruolo o del trasferimento all'Universita' ovvero del passaggio a differente funzione docente o di ricerca. Le afferenze alle aree sono approvate dal Senato Accademico. 3. Il Consiglio della Ricerca elegge fra i suoi membri, i componenti del Senato Accademico di cui al comma 6 dell'art. 11. 4. Il Consiglio della Ricerca e' presieduto dal rettore, ed elegge fra i suoi membri un Vice Presidente. E' convocato dal Rettore di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti. Un funzionario dell'Universita', scelto dal Rettore, svolge la funzione di segretario verbalizzante. Le sedute del Consiglio della Ricerca sono aperte ai membri della Comunita' Universitaria. Art. 13. Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione e' organo di gestione e controllo delle attivita' amministrativa, finanziaria e contabile dell'Universita'. 2. Il Consiglio di Amministrazione esercita le seguenti funzioni ordinarie: a) approva il conto consuntivo con la relazione sui risultati conseguiti; b) approva i piani triennali di edilizia e i relativi aggiornamenti annuali, sentito il parere del Senato Accademico; c) approva le convenzioni, i contratti ed ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri espressamente riservati ai centri di gestione e ai dirigenti; d) approva le regole generali per l'attuazione delle attivita' autogestite dagli studenti, sentito il Consiglio degli studenti; e) conferisce le funzioni di Direttore Amministrativo; f) con proprio regolamento, adottato previo parere del Senato Accademico, identifica gli incarichi cui assegnare una indennita' di funzione e determina i relativi importi; g) definisce la dotazione organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo; h) designa i membri del Collegio dei Revisori dei Conti; i) designa i membri del Nucleo di Valutazione di Ateneo; l) determina i criteri per la valutazione delle attivita' amministrative; m) individua i Centri di gestione e i Centri di spesa previsti dall'art. 52. 3. Il Consiglio di Amministrazione, attenendosi alle linee di indirizzo espresse dal Senato Accademico, esercita le seguenti funzioni: a) approva il regolamento generale di amministrazione e contabilita'; b) approva il documento di programmazione finanziaria e il bilancio di previsione; c) approva i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti; d) assegna alle strutture le risorse finanziarie. 4. Il Consiglio di Amministrazione delibera, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, in ordine alle determinazioni assunte dal Senato Accademico ai sensi dell'art. 11, quarto comma. Delibera altresi' sui regolamenti delle strutture per le materie di propria competenza. 5. Il Consiglio di Amministrazione svolge ogni altra funzione di gestione e controllo della attivita' amministrativa, finanziaria e contabile dell'Universita' e, in particolare, quelle ad esso assegnate dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Universita'. 6. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da: a) il Rettore che lo presiede; b) il Vice Presidente del Consiglio della Ricerca; c) tre rappresentanti designati dalla Consulta dei Dipartimenti, anche scelti esternamente alla medesima fra i docenti e ricercatori delle tre macroaree che coinvolgono rispettivamente le aree biomedica 2, 3 e 4, tecnologica 1, 5 e 8, e umanistica 6, 7 e 9, di cui all'Allegato «A»; d) il Vice Presidente del Comitato dei sostenitori; e) un rappresentante del Governo, designato dal Ministro dell'istruzione, universita', ricerca, sulla base di una terna di nomi indicati dal Rettore; f) un rappresentante designato dal Consiglio degli studenti; g) un rappresentante designato dal Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo. In caso di impedimento del rappresentante designato, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione interverra' il Presidente o il Vice Presidente del Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo; h) il Direttore Amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante e voto consultivo. 7. Il Prorettore puo' essere invitato dal Rettore ad assistere ai lavori del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto. 8. Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Rettore di norma almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Art. 14. Consulta dei dipartimenti 1. La Consulta dei Dipartimenti e' organo consultivo dell'Universita' per quanto concerne i settori dell'edilizia, della manutenzione, della distribuzione e gestione del Personale Tecnico-Amministrativo e della gestione amministrativa dell'Ateneo. Propone modifiche al regolamento di Amministrazione e contabilita'. 2. La Consulta dei Dipartimenti e' presieduta dal Rettore, che la convoca almeno ogni tre mesi anche su iniziativa di almeno un quarto dei suoi componenti, ed e' composta dai Direttori dei Dipartimenti dell'Universita', da due rappresentanti dei Centri di ricerca e di servizio, da un rappresentante dei servizi comuni, dal Direttore del Servizio di Igiene, Sicurezza e Tutela Ambientale (SISTA) e da un rappresentante del Sistema Bibliotecario di Ateneo. Le modalita' di elezione dei rappresentanti sono stabilite in apposito regolamento. 3. La Consulta dei Dipartimenti elegge fra i suoi membri il Vice Presidente e designa i componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto indicato dall'art. 13, sesto comma. 4. Un funzionario dell'Universita', scelto dal Rettore, svolge la funzione di Segretario verbalizzante. f) l'art. 16, secondo comma, e' sostituito dal seguente: Art. 16. Consiglio del personale tecnico-amministrativo 2. Spetta in particolare al Consiglio del personale tecnico-amministrativo: a) esprimere pareri sui piani triennali di sviluppo per quanto riguarda l'organizzazione amministrativa e dei servizi; b) esprimere pareri obbligatori sulla dotazione organica dell'Universita' del personale dirigente e tecnico-amministrativo; c) esprimere parere obbligatorio e formulare proposte sui piani di formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo; d) esprimere parere obbligatorio sul regolamento di Ateneo nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo; e) formulare proposte di modifica dello statuto ed esprimere parere sui progetti di revisione da approvare; f) designare due componenti del Senato Accademico e uno del Consiglio di Amministrazione; g) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti. g) l'art. 18, commi 3 e 6, e' sostituito dal seguente: Art. 18. Comitato per lo sport universitario 3. Il Comitato per lo sport e' composto da: a) il Rettore o suo delegato; b) il Direttore Amministrativo o suo delegato; c) due rappresentanti designati dal Centro Universitario Sportivo e nominati dal Rettore con proprio decreto; d) due studenti nominati dal Consiglio degli studenti; e) un rappresentante dei docenti designato dal Senato Accademico; f) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dal Consiglio del personale. 6. L'affidamento in convenzione della gestione degli impianti sportivi, in conformita' a quanto previsto dalla normativa in vigore, e' prioritariamente offerto al Centro Universitario Sportivo. h) dopo l'art. 18 viene inserito un nuovo art. 19, con conseguente slittamento della numerazione. Viene inoltre modificato il preesistente art. 19 che diventa art. 20, come segue: Art. 19. Nucleo di Valutazione di Ateneo 1. L'Universita' adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa. 2. Per le finalita' di cui al primo comma, il Consiglio di Amministrazione istituisce un apposito nucleo di valutazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Per la valutazione dell'attivita' assistenziale connessa alla didattica e alla ricerca della Facolta' di Medicina e Chirurgia il Nucleo di valutazione di Ateneo e' tenuto a consultare l'Organo di valutazione istituito presso la Facolta' stessa. 3. L'Universita' assicura al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Art. 20. Collegio dei Revisori dei Conti 1. L'Universita' si dota di un Collegio dei Revisori dei Conti, quale organo indipendente di consultazione e di controllo interno sulla regolarita' della gestione amministrativa, composto da persone esterne all'Ateneo. 2. Il Collegio dei Revisori dei Conti e' composto di tre membri effettivi e due supplenti scelti fra magistrati della Corte dei Conti, Dirigenti e Funzionari del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze o esperti in materie amministrativo-contabili iscritti all'albo dei Revisori contabili. I Componenti ed il Presidente del Collegio sono designati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore e sono nominati con decreto del Rettore. Le modalita' di funzionamento del Collegio sono stabilite dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilita'. 3. Il Collegio dura in carica tre anni finanziari. i) l'art. 27, commi 3, 4, e 6, modificato nella numerazione, e' sostituito dal seguente: Art. 28. Consiglio di Facolta' 3. Il Consiglio di Facolta' e' composto da: a) i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia; b) i ricercatori universitari di ruolo; c) un numero di rappresentanti degli studenti pari a quattro per ogni Facolta', elevato a sei per le Facolta' con piu' di duemila iscritti. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facolta' hanno voto consultivo; essi sono eletti ogni due anni. 4. Nelle Facolta' ove non siano previsti Consigli di Corso di Studio partecipano al Consiglio di Facolta' i professori a contratto incaricati di svolgere insegnamenti ufficiali, nei limiti e secondo le regole previste dal successivo art. 29. 6. Il Consiglio di Facolta' puo' avvalersi di un Consiglio di Presidenza e di Commissioni istruttorie per specifici argomenti con modalita' e finalita' definite dal regolamento di Facolta'. Nel regolamento di Facolta' saranno determinate composizione e funzioni della Commissione didattica di Facolta'. l) l'art. 28 modificato nella numerazione, e' sostituito dal seguente: Art. 29. Consigli dei Corsi di Studio 1. I Consigli dei Corsi di Studio hanno il compito di provvedere alla organizzazione della didattica, all'approvazione dei piani di studio e alle modalita' di composizione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e all'esame di laurea o di diploma, come stabilito dal regolamento di Facolta'. Essi inoltre formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attivita' didattiche. Svolgono gli altri compiti previsti dal regolamento di Facolta'. 2. I Consigli dei Corsi di Studio sono costituiti dai professori di ruolo, dagli altri professori ufficiali e dai ricercatori di ruolo afferenti, da una rappresentanza degli studenti, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e dai professori a contratto incaricati di svolgere insegnamenti ufficiali, i quali partecipano ai Consigli nei limiti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 242/1998. Gli altri professori ufficiali, i professori a contratto e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, ai fini del calcolo del numero legale, vengono conteggiati solo nel caso siano presenti. 3. I Presidenti dei Consigli di cui al comma precedente vengono eletti dal Consiglio stesso fra i professori di ruolo di prima fascia che ne fanno parte. Le modalita' di elezione sono stabilite dal successivo art. 56. 4. La composizione dei Consigli di Corso di Studio varia, secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno. 5. I Consigli delle Scuole di specializzazione sono costituiti secondo le norme legislative vigenti. 6. Le Facolta' possono deliberare di non istituire i Consigli di Corso di Studio e di esercitare le loro funzioni. 7. Il Regolamento di Facolta' definisce i criteri per le afferenze ai corsi di studio, le cui modalita' applicative sono sottoposte alla verifica del Nucleo di Valutazione di Ateneo. m) l'art. 31, modificato nella numerazione, e' sostituito dal seguente: Art. 32. Organi del Dipartimento 1. Sono organi del Dipartimento: a) il Direttore di Dipartimento; b) il Consiglio di Dipartimento. 2. Il Consiglio di Dipartimento puo' avvalersi di una Giunta cui attribuire specifiche competenze. Nel regolamento di Dipartimento saranno determinate modalita' di costituzione, composizione e competenze della Giunta, ove istituita. n) l'art. 33, modificato nella numerazione, e' sostituito dal seguente: Art. 34. Consiglio di Dipartimento 1. Il Consiglio e' l'organo di programmazione e di gestione delle attivita' del Dipartimento. 2. Il Consiglio di Dipartimento: a) formula proposte concernenti il regolamento di Dipartimento; b) approva annualmente il piano delle ricerche e, ove esistano, delle attivita' assistenziali, le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale tecnico-amministrativo, la relazione sui risultati dell'attivita' di ricerca; c) detta i criteri generali per l'impegno coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento; d) approva i bilanci preventivo e consuntivo del Dipartimento; e) approva convenzioni, contratti e atti negoziali. L'approvazione e' definitiva nei casi previsti dal regolamento generale per l'amministrazione e contabilita'; f) provvede agli adempimenti relativi all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca; g) collabora con le strutture preposte alle attivita' didattiche per quanto di propria competenza; h) esprime pareri, per quanto di competenza, sui regolamenti generali; i) esprime pareri sulla destinazione, modalita' di copertura e chiamata relativamente ai posti di ruolo di professori e ricercatori; l) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Universita'. 3. Il Consiglio di Dipartimento e' composto da: a) i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia; b) i ricercatori di ruolo; c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura stabilita dai regolamenti; d) un rappresentante eletto tra gli iscritti a dottorati di ricerca aventi sede amministrativa nell'Universita' di Ferrara ed istituti presso il Dipartimento; e) un rappresentante degli iscritti alle Scuole di Specializzazione aventi sede presso il Dipartimento; f) Il Segretario amministrativo di Dipartimento che funge da segretario del Consiglio. 4. La composizione del Consiglio di Dipartimento varia secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno. o) l'art. 35, commi 4 e 6, e' sostituito dal seguente: Art. 35. Istituzione, attivazione e disattivazione dei Dipartimenti 4. Qualora la proposta di cui al comma precedente raccolga un numero di afferenze di almeno diciotto professori e ricercatori, il Dipartimento viene istituito con decreto del Rettore. I ricercatori possono concorrere alla formazione di tale limite per non oltre un terzo. 6. I Dipartimenti per i quali per due anni consecutivi il numero di afferenti sia stato inferiore alle quindici unita' possono essere disattivati con decreto del Rettore, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione. p) gli articoli 40, 41 e 42 sono sostituiti dai seguenti: Art. 40. Raccolte museali 1. L'Ateneo si impegna a conservare gli archivi nonche' ogni testimonianza relativa alla storia dell'Universita', per quanto concerne sia l'Amministrazione centrale sia la vita scientifica e culturale di Facolta', Dipartimenti, Centri. 2. L'Ateneo cura la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, delle collezioni storiche e naturalistiche, nonche' degli strumenti scientifici di sua competenza. Art. 41. Centri e consorzi nazionali ed internazionali 1. Ciascun Dipartimento, nonche' gruppi di docenti, possono promuovere la partecipazione dell'Universita' a Centri o Consorzi nazionali o internazionali interuniversitari o convenzionati con altri enti, sottoponendo il relativo progetto di convenzione all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 2. Le modalita' di organizzazione e di funzionamento di ogni Centro o Consorzio interuniversitario sono disciplinate dalla convenzione istitutiva e dal regolamento interno. Art. 42. Facolta' di Medicina e Chirurgia 1. La Facolta' di Medicina e Chirurgia e' tenuta a svolgere attivita' di ricerca, didattica, perfezionamento e formazione permanente. Per la formazione di laureati e specialisti, per i quali sia richiesta competenza professionalizzante clinica, essa assolve i necessari compiti assistenziali, di diagnosi e cura. L'Universita' garantisce l'unita' didattica ed assistenziale della Facolta'. 2. I corsi di studio a peculiarita' clinica devono soddisfare i requisiti previsti dalla normativa nazionale ed europea, sulla base della programmazione proposta dalla Facolta' e definita nel piano dell'Universita'. A tal fine l'Universita' realizza adeguate convenzioni preferibilmente con l'organizzazione sanitaria pubblica o privata accreditata. L'Universita' in caso di indisponibilita' o di inadeguatezza per le finalita' didattico-formative delle strutture predette - documentate dalla Facolta' e valutate dai competenti organi accademici - promuove l'allestimento di idonee strutture di assistenza anche a gestione diretta. 3. Con specifico regolamento, proposto dalla Facolta', sono determinate le modalita' organizzative connesse all'attivita' assistenziale. Il regolamento potra' prevedere, quale organo di consultazione, di istruttoria e di proposta per la Facolta', il Consiglio dei Clinici. q) l'art. 44, primo comma, e' sostituito dal seguente: Art. 44. Attivita' di ricerca 1. Soggetti dell'attivita' di ricerca sono i professori, i ricercatori e i soggetti ad essi assimilati. r) l'art. 47, terzo comma, e' sostituito dal seguente: Art. 47. Valutazione della ricerca 3. L'Universita' provvede annualmente alla diffusione dell'elenco delle pubblicazioni scientifiche apparse nell'anno precedente e prodotte da soggetti operanti nell'Ateneo. s) l'art. 49 e' sostituito dal seguente: Art. 49. Regolamento didattico di Ateneo 1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina gli orientamenti degli studi dei corsi di cui agli articoli 6 e 7, comma secondo, lettere a) e c), del presente Statuto. 2. Ogni struttura didattica formula proposte in ordine al Regolamento didattico per la parte di propria competenza. 3. Il regolamento didattico di Ateneo e' deliberato dal Senato Accademico sentito il Consiglio degli studenti e il Consiglio di Amministrazione, ed e' emanato con decreto del Rettore. 4. Il regolamento didattico di Ateneo indica le strutture didattiche in cui e' articolata l'Universita'. t) l'art. 52 e' sostituito dal seguente: Art. 52. Contratti d'insegnamento 1. L'Universita', per rispondere a documentate esigenze didattiche, puo' assegnare corsi ufficiali e corsi integrativi di insegnamento a studiosi od esperti di alta e comprovata qualificazione professionale e scientifica che non siano dipendenti di ruolo di Universita' italiane. 2. L'attribuzione di tali incarichi avviene nei limiti e secondo le procedure previsti da apposito regolamento di Ateneo redatto in conformita' alle norme contenute nel decreto ministeriale n. 242/1998. u) all'art. 57 viene aggiunto il seguente secondo comma: Art. 57. Fondi dell'Universita' 2. Le risorse disponibili annualmente possono essere utilizzate anche secondo piani pluriennali di impegno. v) l'art. 60, commi 2 e 4, e' sostituito dal seguente: Art. 60. Modifiche di Statuto 2. Le proposte di modifica dello Statuto possono provenire dal Rettore, dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione, dalla Consulta dei Dipartimenti, da una Facolta', da un Dipartimento, dal Consiglio degli studenti, dal Consiglio del personale tecnico-amministrativo o da almeno un decimo dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo. 4. Le modifiche dello Statuto sono approvate, con la maggioranza dei tre quarti dei componenti, dal Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio della Ricerca, il Consiglio del personale tecnico-amministrativo, la Consulta dei Dipartimenti e gli Organi collegiali delle strutture interessate alla modifica. x) l'art. 61, terzo comma, e' sostituito dal seguente: Art. 61. Approvazione e modifiche dei Regolamenti 3. Il regolamento generale per l'amministrazione e la contabilita' d'Ateneo e' approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico e la Consulta dei Dipartimenti. In presenza di rilievi ministeriali, il Consiglio di Amministrazione puo' confermare il proprio testo con la maggioranza dei tre quinti dei componenti per le modifiche oggetto di rilievi di legittimita' o con la maggioranza assoluta dei componenti per quelle oggetto di rilievi di merito. y) l'art. 62, quinto comma, e' sostituito dal seguente: Art. 62. Elezioni 5. Il Vice Presidente della Consulta dei Dipartimenti, i membri del Comitato per lo sport universitario, del Consiglio degli studenti, del Consiglio della Ricerca e quelli fra questi ultimi designati a partecipare al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, durano in carica per un biennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una sola volta, con l'eccezione dei membri del Comitato per lo sport universitario. z) l'art. 67, commi 4 e 5, e' sostituito dal seguente: Art. 67. Afferenze e Adesioni 4. Il trasferimento ad una Facolta' da parte di soggetti gia' afferenti ad altra Facolta' dell'Universita' ha luogo dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui e' stata deliberata la chiamata. 5. L'adesione alle altre strutture didattiche e di ricerca e ai Centri interdipartimentali e' subordinata all'accettazione da parte degli organi competenti della struttura, fatte salve le norme di garanzia previste dal secondo comma del presente articolo. Art. 2. - La tabella «Allegato A: Elenco delle aree disciplinari» di cui all'art. 12 dello Statuto e' sostituita dalla seguente: Allegato «A» ELENCO DELLE AREE DISCIPLINARI (art. 12) Area 1. Subarea di: Scienze matematiche e informatiche; Subarea di: Scienze fisiche; Subarea di: Scienze della terra. Area 2. Subarea di: Scienze chimiche; Subarea di: Scienze chimico-tecnologico-farmaceutiche. Area 3. Subarea di: Scienze biologiche naturali e agrarie; Subarea di: Scienze biomediche; Subarea di: Scienze biologiche farmaceutiche. Area 4. Subarea di: Scienze mediche; Subarea di: Scienze chirurgiche. Area 5. Subarea di: Scienze dell'ingegneria civile; Subarea di: Scienze dell'ingegneria industriale; Subarea di: Scienze dell'ingegneria dell'informazione. Area 6. Subarea di: Scienze dell'antichita', filologiche-letterarie, storico-artistiche; Subarea di: Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche. Area 7. Subarea di: Scienze giuridiche privatistiche e storico giuridiche; Subarea di: Scienze giuridiche pubblicistiche, e di teoria generale del diritto. Area 8. Subarea di: Scienze architettoniche; Subarea di: Scienze urbanistiche. Area 9. Subarea di: Scienze economiche e statistiche; Subarea di: Scienze aziendalistiche. Art. 3. - Gli articoli 34, 39, 43, 50, 58, 59, 78 e 79 sono soppressi e viene conseguentemente adeguata la numerazione degli altri articoli. Art. 4. - In applicazione di quanto enunciato negli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, lo Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara e' il seguente: STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA Art. 1. Istituzione e fini 1. L'Universita' degli studi di Ferrara, di seguito denominata Universita', sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attivita' di ricerca e di insegnamento, e la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane e straniere. 2. L'Universita', in conformita' ai principi della Costituzione italiana, afferma il proprio carattere pluralista e la propria indipendenza da ogni condizionamento.