Alle  amministrazioni dello Stato, agli
                              enti pubblici non economici nazionali -
                              ivi compresi gli enti di cui al punto 2
                              della   presente   circolare  -  ed  ai
                              responsabili  dei  sistemi  informativi
                              automatizzati   degli   stessi  enti  e
                              amministrazioni
                              e per conoscenza:
                              Al Consiglio di Stato
                              Alla Corte dei conti
                              All'Avvocatura generale dello Stato
                              Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
                              Ministri      Segretariato     Generale
                              Dipartimento  per  l'innovazione  e  le
                              tecnologie  Dipartimento della funzione
                              pubblica
                              All'Autorita'     garante     per    la
                              concorrenza e il mercato
                              All'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
                              comunicazioni
                              Al  Garante  per la protezione dei dati
                              personali
                              Alla Ragioneria Generale dello Stato
    Con  circolari  AIPA  n.  14 del 2 aprile 1993, n. 4 del 24 marzo
1993,  n.  6  del  5 settembre 1994 e n. 10 del 22 novembre 1995 sono
stati  forniti chiarimenti circa gli adempimenti posti a carico delle
amministrazioni  destinatarie  del  decreto  legislativo  12 febbraio
1993,  n. 39, ai fini dell'emissione del parere di cui all'art. 8 del
decreto    medesimo    sugli   schemi   dei   contratti   concernenti
l'acquisizione  di  beni  e  servizi  relativi ai sistemi informativi
automatizzati.
    Il    Centro   nazionale   per   l'informatica   nella   pubblica
amministrazione  (CNIPA)  ritiene  ora necessario fornire le seguenti
indicazioni riguardanti il procedimento per il rilascio del parere di
cui  all'art.  8  del citato decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39.
    A  far  data  dalla  pubblicazione della presente circolare nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  sono da considerare
quindi  non  piu'  efficaci  le indicazioni contenute nelle circolari
sopra richiamate.
1. Natura del parere del CNIPA.
    Il parere di congruita' tecnico-economica reso ai sensi dell'art.
8  del  decreto  legislativo  12 febbraio  1993,  n.  39,  ha  natura
obbligatoria,  ma non vincolante, per i soggetti di cui al successivo
punto 2.
    Nelle  ipotesi  in  cui il richiamato parere e' reso in base alle
previsioni di cui agli articoli 9, 15 e 34 del decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  6 agosto  1997,  n.  452  -- relative,
rispettivamente,  alla  proroga  della  locazione  di apparecchiature
informatiche,   all'opzione   d'acquisto  in  caso  di  locazione  di
apparecchiature   informatiche  ed  alla  proroga  della  durata  dei
contratti relativi alla licenza d'uso dei programmi -- tali proroghe,
e  l'esercizio della richiamata opzione di acquisto, sono subordinate
all'emissione del parere positivo da parte del CNIPA.
2. Amministrazioni tenute alla richiesta di parere
    Sono  tenuti alla richiesta di parere preventivo sugli schemi dei
contratti   relativi   all'acquisizione   di   forniture   e  servizi
informatici  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche ad ordinamento
autonomo,  e  gli  enti  pubblici  non  economici  nazionali.  Devono
intendersi   ricompresi  tra  gli  enti  destinatari  della  presente
circolare anche i soggetti nei confronti dei quali le amministrazioni
suddette  esercitano  un  controllo  analogo  a  quello esercitato in
ordine   ai   propri   servizi   interni   e   che   realizzino   per
l'amministrazione  controllante, o per conto della medesima, la parte
piu'  rilevante  della  propria  attivita'. Si fa riferimento ai c.d.
«affidamenti  in house», in cui amministrazioni pubbliche affidano in
via  diretta  attivita'  proprie  a  organismi, o societa', dei quali
detengono  il controllo, alla stregua di quanto avviene nei confronti
delle  proprie  articolazioni organizzative. Nell'ipotesi in esame il
CNIPA   si   riserva   di   acquisire  l'avviso  dell'amministrazione
controllante  o  dell'amministrazione  nell'interesse  della quale e'
svolta la specifica attivita'.
    Ai  soggetti da ultimo indicati, la presente circolare si applica
limitatamente  ai casi nei quali gli stessi esercitano attivita' loro
affidate dalle amministrazioni in forma diretta.
2.1. Enti di ricerca.
    Con  riferimento  agli  enti  di  ricerca,  si  ritiene opportuno
precisare  che  gli  schemi dei contratti contemplati dall'art. 8 del
decreto  legislativo  12 febbraio  1993,  n. 39, sono soltanto quelli
concernenti  «l'acquisizione  di  beni  e servizi relativi ai servizi
informativi  automatizzati»,  ossia  quei complessi di attrezzature e
servizi    informatici    finalizzati    al    migliore   svolgimento
dell'attivita'   amministrativa,   e,   piu'  specificamente  -  come
precisato  nell'art.  1, comma 2, dello stesso decreto legislativo n.
39/1993  -  utilizzati  per  il  perseguimento  delle  sotto indicate
finalita':
      miglioramento dei servizi;
      trasparenza dell'azione amministrativa;
      potenziamento   dei   supporti  conoscitivi  per  le  decisioni
pubbliche;
      contenimento dei costi dell'azione amministrativa.
    Non rientrano nell'ambito di operativita' dell'art. 8 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le acquisizioni di attrezzature,
programmi  e  servizi  (nonche'  quelle  previste  per  la necessaria
manutenzione)  destinate  ad  attivita'  di  ricerca,  estranea  alla
previsione di cui al citato art. 1, comma 2, del decreto stesso.
    In  definitiva,  si  ritiene che occorra distinguere tra le spese
necessarie  per  l'attivita' di ricerca propriamente intesa -- per le
quali  non  sussiste l'obbligo di richiedere il parere del CNIPA -- e
le  spese  destinate allo svolgimento dell'attivita' amministrativa e
didattica, per le quali invece tale obbligo sussiste.
3. Limiti di valore.
    Quanto   all'ambito   oggettivo,   la   richiesta  di  parere  e'
obbligatoria  qualora  il  valore  complessivo -- IVA compresa -- dei
contratti  sia  superiore  agli  importi  di  seguito  indicati, come
previsto dalle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo
12 febbraio  1993,  n. 39, che rinviano agli articoli 5, 6, 8 e 9 del
regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, individuati a seconda della
specifica modalita' di aggiudicazione prescelta:
      procedura negoziata (trattativa privata) Euro 154.937,07;
      procedura  ristretta  (licitazione  privata o appalto concorso)
Euro 309.874,14;
      procedura aperta (pubblico incanto) Euro 619.748,28.
    Per  le procedure di valore complessivo lordo inferiore ai limiti
sopra  riportati,  le amministrazioni potranno disporre autonomamente
l'acquisizione  di  beni  e  servizi,  senza  richiedere il parere in
questione.  Al  CNIPA  dovra',  comunque,  essere trasmessa copia dei
contratti,  se di importo lordo uguale o maggiore ad Euro 155.000,00,
nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  sottoscrizione,  seguendo le
indicazioni  al riguardo fornite con circolari n. 33 del 2001 e n. 43
del 2004.
    Resta  fermo  il  divieto  di frazionamento delle forniture e dei
servizi  e  di  acquisizione  parziale  di  sistemi  o parti di essi,
ancorche'   si   tratti   di  forniture  e  servizi  suscettibili  di
completamento in un successivo momento.
    Si  sottolinea,  da ultimo, l'esigenza di una puntuale osservanza
della vigente normativa che disciplina i procedimenti di acquisizione
di  forniture e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, con
particolare  riferimento  alle  norme  di  attuazione delle direttive
comunitarie  in materia di appalti pubblici di forniture e di appalti
pubblici  di  servizi,  nonche' alle norme in materia di contabilita'
generale  dello Stato e alle disposizioni previste dal citato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452.
4. Presentazione della richiesta e documentazione da produrre.
    La  richiesta  di  parere  deve essere trasmessa al CNIPA, a cura
dell'amministrazione  competente, prima dell'espletamento della gara,
ovvero,  in  caso  di  affidamento mediante trattativa privata, prima
della sottoscrizione del relativo contratto.
    Alla richiesta dovra' essere allegata la seguente documentazione:
      schema   dei   documenti  contrattuali  corredati  di  tutti  i
documenti   necessari  e,  in  particolare,  il  bando  di  gara,  il
disciplinare  di  gara  in  caso  di  procedure aperte, la lettera di
invito  in  caso  di  procedure ristrette, lo schema di contratto, il
capitolato  tecnico,  l'offerta  dell'impresa  in  caso di trattativa
privata;
      eventuale studio di fattibilita';
      relazione  illustrativa del progetto suddivisa nelle sezioni di
seguito   indicate,   redatta   sulla  base  dello  schema  riportato
nell'Allegato  n.  1 alla presente circolare, che prevede le seguenti
due sezioni:
Sezione A.
    E'  costituita  da  un  prospetto informativo sintetico nel quale
dovranno essere specificati i seguenti elementi:
      1) amministrazione aggiudicatrice;
      2)  oggetto  del contratto, esattamente individuato secondo che
concerna  l'acquisizione  di  forniture e/o di servizi, gli uni e gli
altri  suddivisi per tipologia sulla base della codifica indicata nel
vocabolario comune appalti pubblici (CPV) regolamento CE n. 2151/2003
della commissione del 16 dicembre 2003;
      3)  eventuale  disponibilita' di un progetto esecutivo o di uno
studio  di  fattibilita'  che definiscano con chiarezza gli obiettivi
perseguiti;
      4) durata del contratto;
      5)  importo  contrattuale  complessivo  (in  caso di trattativa
privata),  o  importo  posto a base di gara (nel caso di procedura di
gara),  con  l'esatta  specificazione  per  ogni  singolo  servizio o
fornitura, ancorche' a carattere opzionale, al netto di IVA;
      6) modalita' di scelta del contraente.
Sezione B.
    E'   costituita   da  una  relazione  esplicativa  contenente  le
valutazioni     e     l'avviso     dell'amministrazione    competente
sull'iniziativa  contrattuale  da  attivare.  In essa dovranno essere
puntualmente rappresentati i seguenti elementi informativi:
      1. contesto organizzativo;
      2. contesto tecnico;
      3. obiettivi perseguiti, con la definizione delle problematiche
e  dei  fabbisogni  informatici dell'amministrazione che si intendono
soddisfare  con  il  contratto  tramite l'acquisizione del servizio o
della fornitura;
      4. benefici  attesi, con l'analisi delle implicazioni di ordine
organizzativo,   con  particolare  riferimento  alla  gestione  delle
risorse  umane,  interne  ed  esterne,  e la puntuale indicazione dei
risparmi  di  spesa  che si prevede possano essere conseguiti, ovvero
del    miglioramento    dei   livelli   di   efficienza   dell'azione
amministrativa;
      5. descrizione  sintetica  e  analitica  del  servizio  o della
fornitura;
      6. descrizione   dei  criteri  di  sicurezza  seguiti  e  delle
eventuali azioni da intraprendere riguardo la sicurezza ICT;
      7. coerenza  tra  il  progetto  illustrato  nella  richiesta di
parere  e  il  piano  triennale  predisposto ai sensi dell'art. 7 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
      8. coerenza  tra  il  progetto  illustrato  nella  richiesta di
parere  e  l'eventuale  studio  di fattibilita' di cui all'art. 3 del
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n.
452;
      9. aderenza  complessiva  del  progetto alle «Linee guida sulla
qualita'  dei beni e dei servizi ICT per la definizione ed il governo
dei contratti della pubblica amministrazione» emanate dal CNIPA;
      10. risorse  umane e tecnologiche necessarie al servizio o alla
fornitura;
      11. composizione  dei  costi, diretti e indiretti (c.d. analisi
dei  costi),  con  l'indicazione  di  tutti  gli  elementi utili alla
corretta  individuazione  delle  forniture e/o dei servizi (ad es. la
configurazione   dell'hardware,   i   codici   prodotto,  le  tariffe
giornaliere  delle  risorse  umane).  Nell'ipotesi di acquisizione di
prodotti  software per i quali e' operante un accordo-quadro concluso
tra  il  CNIPA  ed  il  fornitore  di  tali  prodotti,  occorre  fare
riferimento   alle  quotazioni  economiche  desumibili  dai  relativi
accordi;
      12. livelli  di servizio contrattualmente previsti ed eventuali
penali da applicare;
      13. modalita'  di  scelta  del  contraente,  dando  conto della
coerenza  di  tale modalita' con le norme - comunitarie e nazionali -
e,  in  caso di trattativa privata, con l'indicazione della specifica
previsione   normativa   legittimante   il   ricorso  alla  stessa  e
l'esplicitazione  delle  circostanze tecniche e fattuali integranti i
presupposti richiesti dalla previsione medesima;
      14. criteri   di   svolgimento   dell'attivita'   di  vigilanza
sull'esecuzione  del  contratto,  dei  collaudi  parziali e di quelli
definitivi,  nonche'  dell'attivita'  di  verifica  dei  risultati in
termini  di  efficacia,  efficienza  e qualita' delle prestazioni. Le
modalita'  di  esecuzione  dell'attivita'  di  monitoraggio  cui sono
sottoposti i contratti di grande rilievo ai sensi dell'art. 13, comma
2,  del  decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, specificando se
ad  essa  l'amministrazione  intenda  provvedere  direttamente ovvero
avvalendosi di una societa' specializzata;
      15. qualora si tratti di schemi di contratti per l'acquisizione
di  hardware,  occorre esplicitare le ragioni per le quali si ritiene
la soluzione prospettata la piu' adeguata alle proprie esigenze sulla
scorta di comparazioni di tipo tecnico ed economico;
      16. qualora si tratti di schemi di contratti per l'acquisizione
di  programmi informatici, occorre dimostrare che sono state prese in
considerazione   le  diverse  possibili  soluzioni  tra  le  seguenti
opzioni:
      a) sviluppo  di  programmi informatici ad hoc, sulla scorta dei
requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;
      b) riuso  di  programmi informatici sviluppati ad hoc per altre
amministrazioni;
      c) acquisizione  di  programmi  informatici  mediante ricorso a
licenza d'uso;
      d) acquisizione  di  programmi  informatici  a  codice sorgente
aperto;
      e) acquisizione  mediante  combinazione  delle modalita' di cui
alle lettere precedenti.
    Al fine di valutare l'utilizzabilita' della soluzione di cui alla
lettera  b),  le  amministrazioni possono consultare, anche, la banca
dati tenuta dal CNIPA.
    Le  suddette  soluzioni  vanno  esaminate  in  base alle esigenze
dell'amministrazione sulla scorta di comparazioni di ordine tecnico e
di  ordine  economico,  che  tengano  conto anche del possibile costo
complessivo  delle  singole  soluzioni sopra indicate e del «costo di
uscita»,  quale  insieme  dei  costi  da  sostenere per «abbandonare»
l'impiego  di  una  tecnologia,  o migrare verso una tecnologia o una
soluzione  informatica  differente (costi di conversione dei dati, di
aggiornamento   dell'hardware,  di  realizzazione  interfaccia  e  di
formazione del personale);
      17. altre informazioni.
    L'incompletezza    della    documentazione   trasmessa   e/o   la
inesaustivita'   delle   indicazioni   fornite   possono   comportare
l'adozione del parere sospensivo di cui al successivo punto 6, con un
conseguente aggravio procedimentale.
5.1. Modalita' di trasmissione della richiesta di parere.
    Le  richiesta  di parere, e la relativa documentazione a corredo,
possono  essere  inviate  in forma telematica, sottoscritte con firma
digitale  utilizzando i sistemi di validazione temporale previsti dal
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004,
recante:  «Regole  tecniche  per  la  formazione, la trasmissione, la
conservazione,  la  duplicazione,  la  riproduzione e la validazione,
anche  temporale,  dei  documenti informatici» (quali, ad esempio, il
protocollo  informatico,  la  posta elettronica certificata, la marca
temporale), ovvero in forma cartacea.
    Le  amministrazioni  che  trasmetteranno  le  richieste  in forma
telematica riceveranno il relativo parere in formato elettronico alla
casella di posta elettronica indicata nelle richieste stesse.
    In caso di trasmissione non telematica delle richieste di parere,
tutta la documentazione dovra' comunque pervenire in due copie, oltre
l'originale, ed in formato elettronico liberamente rielaborabile.
    A  decorrere  dal  1° gennaio  2006  le richieste di parere, e la
relativa  documentazione,  devono essere inviate in forma telematica,
sottoscritte  con firma digitale, utilizzando i richiamati sistemi di
validazione temporale.
6. Rilascio del parere.
    Il  CNIPA,  in  base all'esito dell'istruttoria, adotta il parere
entro quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta,
fatti  salvi eventuali differenti termini previsti da disposizioni di
carattere   speciale.   Qualora  risulti  necessario  un  supplemento
istruttorio  --  da svolgersi -- anche per il tramite della personale
audizione  del  responsabile  per i sistemi informativi automatizzati
dell'amministrazione  richiedente  o  di  altri  soggetti ritenuti in
grado  di  fornire  elementi  utili  --  il CNIPA emana, nel rispetto
dell'indicato termine di quarantacinque giorni, un parere sospensivo.
In  tale  ipotesi  il  CNIPA  puo'  anche  chiedere  che  i dati e le
informazioni  vengano  acquisiti  dall'amministrazione  presso  altri
soggetti  istituzionali  -- tra i quali anche l'Autorita' garante per
la  concorrenza  e  il  mercato,  l'Autorita'  per  le garanzie nelle
comunicazioni  e  il  Garante per la protezione dei dati personali --
alla   cui   sfera   di   competenza   appartengano  le  informazioni
eventualmente necessarie per l'emissione del parere.
    In  tali ipotesi il termine di quarantacinque giorni previsto per
il rilascio del parere e' interrotto e il parere stesso e' reso entro
i  quindici  giorni  successivi  alla ricezione di tutti gli elementi
istruttori richiesti.
    Il  suddetto termine di quarantacinque giorni per il rilascio del
parere  e'  altresi'  sospeso  nel  caso  in  cui il CNIPA inoltri la
richiesta  al  Consiglio  di  Stato  per il parere obbligatorio sugli
schemi generali di contratto-tipo, accordi e convenzioni.
    Deve   infatti,   al   riguardo,   ritenersi   che  l'abrogazione
dell'ultimo  inciso  dell'art.  8 del decreto legislativo 12 febbraio
1993,  n.  39, disposta dall'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio
1997,  n.  127,  riguardi solo la previsione dell'obbligatorieta' del
parere  del  Consiglio  di  Stato con riferimento ai contratti aventi
valore  superiore  al  doppio  dei  limiti  di  somma  previsti dagli
articoli 5, 6, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, non
anche,  invece,  quanto  disposto  dallo  stesso  art.  8 del decreto
legislativo  12 febbraio  1993,  n.  39, in merito al procedimento da
seguire. Pertanto, nei casi di persistente obbligatorieta' del parere
del  Consiglio  di Stato previsti dal citato art. 17, comma 25, della
legge  n.  127/1997,  spetta  al  CNIPA,  innanzi  al  quale pende il
procedimento  consultivo,  provvedere  all'inoltro della richiesta di
parere  al  Consiglio  di  Stato:  questa  procedura risulta peraltro
coerente anche con ovvie esigenze di concentrazione procedimentale.
7. Criteri di valutazione dei progetti.
    Il  CNIPA,  nel  valutare  la  congruita'  tecnico-economica  dei
progetti sulla scorta della documentazione fornita e delle specifiche
indicazioni  contenute  nella «Sezione B» della relazione prevista al
punto 4, prende in considerazione, tra l'altro:
      elementi  di  natura  strategica:  valutazione  della  coerenza
dell'iniziativa con le strategie elaborate nell'ambito della funzione
di    indirizzo   politico,   con   gli   obiettivi   complessi   che
l'amministrazione  si propone di raggiungere, con le altre iniziative
dell'amministrazione, con la pianificazione triennale, con i progetti
analoghi  di  altre  amministrazioni,  al fine di razionalizzare, nel
loro  complesso,  le  iniziative  della  P.A. ed ottenere conseguenti
economie di spesa;
      elementi di natura tecnico-informatica: adeguatezza tecnica del
progetto,  sia per la parte di fornitura di beni (hardware, software,
sistemi  complessi,  etc.)  sia per la parte di erogazione di servizi
(sviluppo  software,  gestione, manutenzione, conduzione, formazione,
ecc.);  verifica,  tra  l'altro,  del  corretto dimensionamento delle
forniture di beni e servizi, dell'adeguatezza dei prodotti richiesti,
dell'adeguatezza  --  qualitativa  e  quantitativa  --  delle risorse
professionali da dedicare alle attivita' del progetto, della coerenza
dei livelli di servizio con gli obiettivi della fornitura;
      elementi  di  natura  economica:  analisi  del livello di spesa
dell'iniziativa  rispetto  alle  dimensioni  dell'amministrazione, al
totale  della  spesa  sostenuta,  ai  costi di analoghe iniziative di
altre  organizzazioni; verifica dell'allineamento dei prezzi dei beni
ai  valori  di  mercato,  confrontando  anche  prodotti  diversi  con
funzionalita' equivalenti, e di quello dei prezzi dei servizi e delle
tariffe delle figure professionali;
      elementi  di  natura  giuridico-amministrativa:  analisi  delle
modalita'  di  scelta  del  fornitore  e  delle conseguenze sul piano
tecnico  ed economico; esame dei prerequisiti richiesti ai potenziali
fornitori;   verifica,   tra  l'altro,  delle  clausole  contrattuali
relative  alle  modalita'  di  pagamento,  alle penali, ai diritti di
proprieta'   dei  prodotti,  alle  modalita'  di  pianificazione,  di
gestione,  di verifica e di controllo del progetto; valutazione della
coerenza  dei criteri di aggiudicazione con la natura delle forniture
previste.
    Roma, 4 luglio 2005
                                               Il presidente: Zoffoli