IL DIRETTORE GENERALE per la Qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto ministeriale del 24 maggio 1996, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bivongi» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dalla regione Calabria intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bivongi»; Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bivongi» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 98 del 29 aprile 2005; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bivongi» ed all'approvazione del relativo testo appresso riportato, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato; Decreta: Art. 1. 1) L'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bivongi», riconosciuto con decreto ministeriale del 24 maggio 1996, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2005.