IL DIRETTORE GENERALE
             per la Qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Visto  il  decreto  27 marzo  2001,  n.  122  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il  decreto ministeriale del 24 maggio 1996, con il quale e'
stata  riconosciuta  la denominazione di origine controllata dei vini
«Bivongi»   ed   e'  stato  approvato  il  relativo  disciplinare  di
produzione;
  Vista  la  domanda  presentata  dalla  regione  Calabria  intesa ad
ottenere  la  modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei
vini a denominazione di origine controllata «Bivongi»;
  Visti  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata domanda e la proposta di
modifica  del  disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine  controllata  «Bivongi» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 98 del 29 aprile 2005;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere alla modifica dell'art. 5
del  disciplinare  di  produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Bivongi» ed all'approvazione del relativo testo appresso
riportato,  in  conformita'  al  parere  espresso  ed  alla  proposta
formulata dal citato Comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1)   L'art.   5   del  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a
denominazione  di  origine  controllata  «Bivongi»,  riconosciuto con
decreto ministeriale del 24 maggio 1996, e' sostituito per intero dal
testo  annesso  al  presente  decreto  le cui disposizioni entrano in
vigore a partire dalla vendemmia 2005.