IL COMITATO  NAZIONALE  PER  LA  TUTELA  E  LA  VALORIZZAZIONE  DELLE
   DENOMINAZIONI  DI  ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE
   DEI  VINI,  ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO
   1992, N. 164
    Esaminata  la  domanda  presentata  dagli  interessati  intesa ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata
«Irpinia»;
    Visto il parere favorevole espresso dalla regione Campania;
    Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione, concernente la
predetta  istanza,  tenutasi ad Avellino il giorno 6 maggio 2005, con
la  partecipazione  di  rappresentanti  di  enti,  organizzazioni  di
produttori ed aziende vitivinicole;
    Ha espresso, nella riunione del 23 giugno 2005, parere favorevole
al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto  direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso.
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare  dovranno,  in  regola con le disposizioni contenute nel
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 642
«Disciplina   dell'imposta  di  bollo»,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  essere inviate al Ministero delle politiche agricole e
forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.