IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164 Esaminata la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Irpinia»; Visto il parere favorevole espresso dalla regione Campania; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi ad Avellino il giorno 6 maggio 2005, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole; Ha espresso, nella riunione del 23 giugno 2005, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo», e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.