L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 20 giugno 2005,
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
    la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  Visti:
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di   seguito:   l'Autorita)   18 ottobre   2001,   n.  228/01,  come
successivamente  modificata e integrata (di seguito: deliberazione n.
228/01);
    il   Testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di
trasporto,  di misura e di vendita dell'energia elettrica, allegato A
alla deliberazione n. 228/01;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  30 gennaio 2004, n. 5/04, come
successivamente  modificata e integrata (di seguito: deliberazione n.
5/04);
    il   Testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di
trasmissione,  distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica
-  periodo  di  regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n.
5/04,  come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo
integrato);
    la deliberazione dell'Autorita' 30 marzo 2004, n. 50/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 27 dicembre 2004, n. 242/04;
  Visti:
    la   comunicazione   dell'Autorita'   24 settembre   2004,  prot.
PB/M04/3452/ao-cp, che istituisce un gruppo di lavoro informale sulle
tematiche  concernenti  la perequazione (di seguito: gruppo di lavoro
informale);
    il  documento  del gruppo di lavoro informale del 12 aprile 2005,
intitolato  «Problematiche  applicative  del  regime  di perequazione
generale», predisposto dagli uffici dell'Autorita';
    la  comunicazione  dell'Autorita'  2 maggio 2005 (prot. Autorita'
TSE/M05/1806/fg);
    la   comunicazione  di  Federenergia  del  9 maggio  2005  (prot.
Autorita' n. 011000 dell'11 maggio 2005);
    la  comunicazione  della  societa' Enel Spa datata 11 maggio 2005
(prot. Autorita' n. 011490 del 17 maggio 2005);
    la  comunicazione  della  societa'  AEM  Torino Distribuzione Spa
datata 13 maggio 2005 (prot. Autorita' n. 011491 del 17 maggio 2005);
    la  comunicazione  dell'Autorita'  8 giugno 2005 (prot. Autorita'
TSE/M05/2425/ao);
    la  comunicazione  della  societa'  AEM  Torino Distribuzione Spa
datata 9 giugno 2005 (prot. Autorita' n. 013132 del 10 giugno 2005);
    la  comunicazione  della  societa'  AEM SpA datata 13 giugno 2005
(prot. Autorita' n. 013302 del 13 giugno 2005);
    la  comunicazione  della  societa' Enel Spa datata 14 giugno 2005
(prot. Autorita' n. 013424 del 15 giugno 2005);
  Considerato che:
    la  Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa)
gestisce   l'attivita'   di  esazione  nei  confronti  delle  imprese
distributrici  delle componenti tariffarie destinate al finanziamento
dei  conti di cui al comma 59.1 del Testo integrato, inclusi il Conto
per  la  perequazione  dei  costi  di approvvigionamento dell'energia
elettrica destinata al mercato vincolato, alimentato dalla componente
UC1,  e  il  Conto per la perequazione dei costi di trasmissione e di
distribuzione  dell'energia  elettrica  sulle  reti  con  obbligo  di
connessione  di  terzi e per i meccanismi di integrazione, alimentato
dalla  componente  UC3  e  dal gettito di cui al comma 57.3 del Testo
integrato;
    con    la   citata   lettera   del   24 settembre   2004,   prot.
PB/M04/3452/ao-cp e' stato istituito un gruppo di lavoro informale in
materia  di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia
elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato; e che nel corso
di   detto  gruppo  di  lavoro  sono  state  oggetto  di  discussione
problematiche  interpretative  ed  applicative  relative  a  tutti  i
meccanismi   del   regime   di  perequazione  generale  di  cui  agli
articoli da 43 a 48 del Testo integrato;
    nell'ambito  del  medesimo  gruppo  di  lavoro e' stata segnalata
l'opportunita'  di  integrare  la tabella 23 dell'allegato 1 al Testo
integrato,  prevedendo tra i componenti di rete i trasformatori AT/AT
(150/120-60), assimilabili ai trasformatori 150-130/MT;
    ai  fini  della  quantificazione  delle  perequazioni di cui agli
articoli  da  43 a 47 del Testo integrato occorre rilevare le energie
relative  a  prelievi per usi propri dei servizi di trasmissione e di
distribuzione;
    l'omissione   da  parte  di  una  o  piu'  imprese  distributrici
dell'invio    delle    informazioni   necessarie   per   il   calcolo
dell'ammontare di perequazione altererebbe l'equilibrio economico dei
meccanismi  di perequazione comportando, potenzialmente, un danno per
i  clienti  finali  chiamati  a compensare detti squilibri tramite le
componenti tariffarie UC1 e UC3;
    nel  caso  di  utenze  non dotate di misuratore idoneo a rilevare
l'energia  elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4,
gli  elementi  PC  e OD della componente CCA a copertura dei costi di
acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti
del mercato vincolato, sono calcolati come media annuale;
    la  tariffa di riferimento D1 per i clienti del mercato vincolato
con  contratti  per  l'utenza  domestica  in bassa tensione di cui al
comma  24.1  del  Testo  integrato  e'  composta,  tra l'altro, dalla
componente CCA;
    il  meccanismo  di  perequazione  dei costi di approvvigionamento
dell'energia  elettrica  destinata  ai  clienti del mercato vincolato
ipotizza  che  i distributori ricavino dai clienti domestici in bassa
tensione    l'ammontare    che   deriverebbe   applicando   loro   la
corrispondente  componente  tariffaria  CCA  a copertura dei costi di
approvvigionamento dell'energia elettrica;
    a   copertura   dei   costi  di  approvvigionamento  dell'energia
elettrica  le  tariffe D2 e D3 applicate effettivamente dalle imprese
distributrici alle utenze domestiche in bassa tensione in luogo della
tariffa di riferimento D1:
      i.  nel  mese di gennaio 2004, prevedevano l'applicazione della
componente  PV di cui al comma 1.1 dell'allegato A alla deliberazione
n.  228/01 e di una quota parte della componente \tau 3 delle tariffe
D2 e D3 di cui ai commi 22.2 e 22.3 del medesimo provvedimento;
      ii.   a   partire  dal  mese  di febbraio  2004,  prevedono  la
componente CAD di cui al comma 1.1 del Testo integrato;
  Ritenuto che sia opportuno:
    affidare   alla   Cassa  la  gestione  operativa  del  regime  di
perequazione generale, secondo modalita' definite dall'Autorita';
    integrare  la  tabella  23  dell'allegato  1 del Testo integrato,
introducendo la tipologia di trasformatore AT/AT (150 kV/120-60 kV);
    precisare   la   definizione  di  uso  proprio  del  servizio  di
distribuzione, ovvero del servizio di trasmissione;
    ai fini del riconoscimento degli usi propri di distribuzione e di
trasmissione,   prevedere   l'obbligo   da  parte  delle  imprese  di
distribuzione  di  tenuta  di  un'anagrafica  dei  punti  di prelievo
connessi  ad  usi  propri  del  servizio di distribuzione, ovvero del
servizio di trasmissione;
    introdurre  disposizioni  transitorie per l'anno 2004 ai fini del
riconoscimento   delle   energie   destinate  ad  uso  proprio  della
trasmissione,  in  attesa del completamento dell'anagrafica di cui al
precedente alinea;
    prevedere  modalita' imposte per la determinazione dell'ammontare
di  perequazione  nel  caso  di  mancato  invio da parte dell'impresa
distributrice delle informazioni necessarie;
    che  le  modalita'  imposte  di  cui al precedente alinea evitino
l'emergere di oneri impropri per la clientela finale;
    estendere l'applicazione del meccanismo di perequazione dei costi
di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del
mercato  vincolato  al  mese  di gennaio 2004 e che, conseguentemente
debba   essere   estesa  a  tale  periodo  anche  l'applicazione  del
meccanismo  di  perequazione dei ricavi per la fornitura dell'energia
elettrica  a  clienti  domestici, per la sola quota parte a copertura
del costo di approvvigionamento dell'energia elettrica;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1.   Ai   fini  della  presente  deliberazione  si  applicano  le
definizioni   di   cui   al  comma  1.1  del  Testo  integrato  delle
disposizioni  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas per
l'erogazione  dei  servizi  di  trasmissione, distribuzione, misura e
vendita  dell'energia  elettrica  - periodo di regolazione 2004-2007,
approvato  con deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04,
come  successivamente  modificato  e  integrato  (di  seguito:  Testo
integrato).