L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 20 giugno 2005, Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; la legge 27 ottobre 2003, n. 290; la legge 23 agosto 2004, n. 239; Visti: la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 228/01); il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, allegato A alla deliberazione n. 228/01; la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04); il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato); la deliberazione dell'Autorita' 30 marzo 2004, n. 50/04; la deliberazione dell'Autorita' 27 dicembre 2004, n. 242/04; Visti: la comunicazione dell'Autorita' 24 settembre 2004, prot. PB/M04/3452/ao-cp, che istituisce un gruppo di lavoro informale sulle tematiche concernenti la perequazione (di seguito: gruppo di lavoro informale); il documento del gruppo di lavoro informale del 12 aprile 2005, intitolato «Problematiche applicative del regime di perequazione generale», predisposto dagli uffici dell'Autorita'; la comunicazione dell'Autorita' 2 maggio 2005 (prot. Autorita' TSE/M05/1806/fg); la comunicazione di Federenergia del 9 maggio 2005 (prot. Autorita' n. 011000 dell'11 maggio 2005); la comunicazione della societa' Enel Spa datata 11 maggio 2005 (prot. Autorita' n. 011490 del 17 maggio 2005); la comunicazione della societa' AEM Torino Distribuzione Spa datata 13 maggio 2005 (prot. Autorita' n. 011491 del 17 maggio 2005); la comunicazione dell'Autorita' 8 giugno 2005 (prot. Autorita' TSE/M05/2425/ao); la comunicazione della societa' AEM Torino Distribuzione Spa datata 9 giugno 2005 (prot. Autorita' n. 013132 del 10 giugno 2005); la comunicazione della societa' AEM SpA datata 13 giugno 2005 (prot. Autorita' n. 013302 del 13 giugno 2005); la comunicazione della societa' Enel Spa datata 14 giugno 2005 (prot. Autorita' n. 013424 del 15 giugno 2005); Considerato che: la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) gestisce l'attivita' di esazione nei confronti delle imprese distributrici delle componenti tariffarie destinate al finanziamento dei conti di cui al comma 59.1 del Testo integrato, inclusi il Conto per la perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, alimentato dalla componente UC1, e il Conto per la perequazione dei costi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi e per i meccanismi di integrazione, alimentato dalla componente UC3 e dal gettito di cui al comma 57.3 del Testo integrato; con la citata lettera del 24 settembre 2004, prot. PB/M04/3452/ao-cp e' stato istituito un gruppo di lavoro informale in materia di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato; e che nel corso di detto gruppo di lavoro sono state oggetto di discussione problematiche interpretative ed applicative relative a tutti i meccanismi del regime di perequazione generale di cui agli articoli da 43 a 48 del Testo integrato; nell'ambito del medesimo gruppo di lavoro e' stata segnalata l'opportunita' di integrare la tabella 23 dell'allegato 1 al Testo integrato, prevedendo tra i componenti di rete i trasformatori AT/AT (150/120-60), assimilabili ai trasformatori 150-130/MT; ai fini della quantificazione delle perequazioni di cui agli articoli da 43 a 47 del Testo integrato occorre rilevare le energie relative a prelievi per usi propri dei servizi di trasmissione e di distribuzione; l'omissione da parte di una o piu' imprese distributrici dell'invio delle informazioni necessarie per il calcolo dell'ammontare di perequazione altererebbe l'equilibrio economico dei meccanismi di perequazione comportando, potenzialmente, un danno per i clienti finali chiamati a compensare detti squilibri tramite le componenti tariffarie UC1 e UC3; nel caso di utenze non dotate di misuratore idoneo a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, gli elementi PC e OD della componente CCA a copertura dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, sono calcolati come media annuale; la tariffa di riferimento D1 per i clienti del mercato vincolato con contratti per l'utenza domestica in bassa tensione di cui al comma 24.1 del Testo integrato e' composta, tra l'altro, dalla componente CCA; il meccanismo di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato ipotizza che i distributori ricavino dai clienti domestici in bassa tensione l'ammontare che deriverebbe applicando loro la corrispondente componente tariffaria CCA a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica; a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica le tariffe D2 e D3 applicate effettivamente dalle imprese distributrici alle utenze domestiche in bassa tensione in luogo della tariffa di riferimento D1: i. nel mese di gennaio 2004, prevedevano l'applicazione della componente PV di cui al comma 1.1 dell'allegato A alla deliberazione n. 228/01 e di una quota parte della componente \tau 3 delle tariffe D2 e D3 di cui ai commi 22.2 e 22.3 del medesimo provvedimento; ii. a partire dal mese di febbraio 2004, prevedono la componente CAD di cui al comma 1.1 del Testo integrato; Ritenuto che sia opportuno: affidare alla Cassa la gestione operativa del regime di perequazione generale, secondo modalita' definite dall'Autorita'; integrare la tabella 23 dell'allegato 1 del Testo integrato, introducendo la tipologia di trasformatore AT/AT (150 kV/120-60 kV); precisare la definizione di uso proprio del servizio di distribuzione, ovvero del servizio di trasmissione; ai fini del riconoscimento degli usi propri di distribuzione e di trasmissione, prevedere l'obbligo da parte delle imprese di distribuzione di tenuta di un'anagrafica dei punti di prelievo connessi ad usi propri del servizio di distribuzione, ovvero del servizio di trasmissione; introdurre disposizioni transitorie per l'anno 2004 ai fini del riconoscimento delle energie destinate ad uso proprio della trasmissione, in attesa del completamento dell'anagrafica di cui al precedente alinea; prevedere modalita' imposte per la determinazione dell'ammontare di perequazione nel caso di mancato invio da parte dell'impresa distributrice delle informazioni necessarie; che le modalita' imposte di cui al precedente alinea evitino l'emergere di oneri impropri per la clientela finale; estendere l'applicazione del meccanismo di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato al mese di gennaio 2004 e che, conseguentemente debba essere estesa a tale periodo anche l'applicazione del meccanismo di perequazione dei ricavi per la fornitura dell'energia elettrica a clienti domestici, per la sola quota parte a copertura del costo di approvvigionamento dell'energia elettrica; Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui al comma 1.1 del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato).