L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
    Nella riunione del 21 giugno 2005;
    Visti:
      la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;
      il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000;
      la legge 23 agosto 2004, n. 239;
      il   decreto   20 luglio  2004  del  Ministro  delle  attivita'
produttive  di  concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio (di seguito: decreto 20 luglio 2004);
      la  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il
gas (di seguito: l'Autorita) 21 dicembre 2001, n. 311/2001;
      la deliberazione dell'Autorita' 6 maggio 2004, n. 69/2004;
      la  deliberazione  dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 170/04,
come    successivamente   modificata   e   integrata   (di   seguito:
deliberazione n. 170/04);
      la  sentenza  del  Tribunale  amministrativo  regionale  per la
Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 16 febbraio 2005, n. 531/05 (di
seguito: sentenza n. 531/05);
      la  deliberazione  dell'Autorita'  31 marzo  2005, n. 62/05 (di
seguito: deliberazione n. 62/05);
      il  documento  per  la  consultazione diffuso dall'Autorita' in
data  29 luglio  2004,  recante  criteri  per la determinazione delle
tariffe  per  l'attivita'  di  distribuzione  di  gas naturale per il
secondo periodo di regolazione;
      il   documento   di   consultazione   5 maggio   2005   recante
integrazioni  e  modifiche  della  deliberazione  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas 29 settembre 2004, n. 170/04 e della
deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
30 settembre  2004, n. 173/04 (di seguito: documento di consultazione
5 maggio 2005);
    Considerato che:
      con  la  sentenza  n.  531/05,  il  Tar  Lombardia ha annullato
parzialmente  la  deliberazione  n.  170/04, in particolare l'art. 7,
commi  7.1  e 7.2, e l'art. 8, nella parte in cui definiscono criteri
che:
        (a)  non prevedono che il vincolo sui ricavi di distribuzione
per  il  secondo  periodo  di regolazione sia calcolato tenendo conto
degli  investimenti  che  sono stati, e che saranno, effettuati dalle
imprese  successivamente  a quelli considerati per l'approvazione del
vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;
        (b)  prevedono,  ai  fini  dell'aggiornamento del vincolo sui
ricavi,  una  percentuale  di  recupero di produttivita' costante per
l'intera durata del periodo regolatorio;
      con  la  deliberazione  n.  62/05  l'Autorita'  ha  avviato  un
procedimento  per  l'adozione  di  un  provvedimento  che, a modifica
dell'art.  7,  commi  7.1 e 7.2, e dell'art. 8 della deliberazione n.
170/04,  definisca  le modalita' di calcolo del vincolo sui ricavi di
distribuzione   che   tengano  conto  degli  investimenti  effettuati
successivamente  a  quelli considerati per l'approvazione del vincolo
relativo all'anno termico 2003-2004;
      con  la  sopra richiamata deliberazione l'Autorita' ha disposto
di  mantenere  per  l'intero  periodo  di  regolazione  in  corso, la
disciplina relativa all'articolazione tariffaria per ambito, prevista
dalla deliberazione n. 170/04;
      nel  documento  di  consultazione  5 maggio 2005 l'Autorita' ha
prospettato   i   contenuti   delle  integrazioni  e  modifiche  alla
disciplina   tariffaria   per  il  secondo  periodo  di  regolazione,
articolati come segue:
        (i)  definizione di una disciplina di calcolo e aggiornamento
del vincolo sui ricavi di distribuzione in regime ordinario che tenga
conto   degli   investimenti   effettuati  successivamente  a  quelli
considerati  per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico
2003-2004,  e che si basi su dati verificabili e idonei a definire in
modo certo la formazione del capitale investito;
        (ii)  determinazione dello specifico coefficiente &greco;e da
applicare   alla   quota   variabile   della   tariffa  nazionale  di
riferimento,  al  fine  di riconoscere all'impresa di distribuzione i
benefici  connessi  alla  variazione delle variabili di scala, per la
quota  parte  del  vincolo  sui ricavi relativa ai costi operativi, a
copertura forfettaria dell'incremento dei costi operativi connessi ai
nuovi investimenti;
        (iii)   mantenimento   dell'istituto   del   Fondo   per   la
compensazione   temporanea   di   costi   elevati  di  distribuzione,
introducendo  un  meccanismo  che  ne  riduca l'intervento in maniera
graduale  fmo  alla  sua  eliminazione  al  termine  del  periodo  di
regolazione;
        (iv)   modifica   della  tempistica  di  presentazione  delle
proposte tariffarie prevista dalla deliberazione n. 170/04;
        (v)   definizione  di  criteri  che  consentano  la  corretta
determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione in conseguenza
di   riclassificaziom   di   infrastrutture   di   distribuzione   in
infrastrutture  di trasporto, effettuate ai sensi della disciplina di
prossima adozione da parte del Ministero delle attivita' produttive;
      nell'ambito  della  consultazione,  le  osservazioni  pervenute
hanno evidenziato le seguenti esigenze:
        (i)   ai   fini   del  calcolo  del  vincolo  sui  ricavi  di
distribuzione, prevedere che:
          le   dismissioni   siano   valutate,   ove  disponibile  la
stratificazione   temporale   dei   relativi   cespiti,   secondo  la
metodologia   del   costo  storico  rivalutato  prevista  dal  regime
individuale,   senza   tener   conto  di  eventuali  rivalutazioni  o
svalutazioni;
          la  quota  ammortamento  relativa ai nuovi investimenti sia
riconosciuta  a  fronte del valore dei suddetti investimenti al lordo
della quota ammortamento gia' riconosciuta sul capitale esistente;
          per l'anno termico 2004-2005, gli investimenti riconosciuti
siano  quelli  effettuati  nell'esercizio  2003  e  quelli entrati in
esercizio nel secondo semestre dell'anno 2002, ove gli stessi possano
essere   oggettivamente   determinati  con  riferimento  al  relativo
bilancio  e  non  siano gia' stati considerati per l'approvazione del
vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;
        (ii) prevedere che il coefficiente &greco;e sia determinato a
partire   da   ricavi  convenzionali  calcolati  con  riferimento  ai
parametri  fisici  relativi all'anno termico 2001-2002, originanti il
valore della quota dei costi operativi ultima approvata;
        (iii)   mantenimento   dell'istituto   del   Fondo   per   la
compensazione  temporanea  di  costi  elevati di distribuzione, senza
prevedere alcuna riduzione della sua entita', garantendo l'intervento
transitorio a favore delle localita' ad «alto costo»;
    Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  1, dei decreti
20 luglio  2004,  l'Autorita'  fissa  i  criteri per la copertura dei
costi derivanti alle imprese di distribuzione per la realizzazione di
progetti di' risparmio energetico;
    Ritenuto che sia necessario:
      al fine di dare ottemperanza alle statuizioni del Tar Lombardia
riportate  alla  lettera  (a)  del  primo  considerato,  apportare le
modifiche  al  sistema  tariffario  delineato  nella deliberazione n.
170/04,  adottando  una metodologia di calcolo del vincolo sui ricavi
che  tenga  conto  degli  investimenti  effettuati  successivamente a
quelli  considerati  per l'approvazione del vincolo relativo all'anno
termico  2003-2004,  riconoscendo  anche  gli  eventuali investimenti
entrati  in  esercizio  nel  secondo semestre dell'anno 2002, ove gli
stessi  possano  essere oggettivamente determinati con riferimento al
relativo   bilancio   e   non   siano   gia'  stati  considerati  per
l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;
      al  fine  del  riconoscimento  dei nuovi investimenti di cui al
precedente  alinea,  prevedere  che  le  dismissioni  possano  essere
valutate   coerentemente  con  la  metodologia  prevista  dal  regime
individuale  e  la  quota ammortamento relativa ai nuovi investimenti
sia  riconosciuta  a  fronte  del valore dei suddetti investimenti al
lordo   della  quota  ammortamento  gia'  riconosciuta  sul  capitale
esistente;
      alla   luce   delle   modifiche   introdotte   a   seguito  del
riconoscimento  degli  investimenti di cui al precedente alinea e del
mantenimento  per  l'intero  periodo  di regolazione della disciplina
relativa  all'articolazione  tariffaria  per  ambito  prevista  dalla
deliberazione   n.  170/04,  modificare  i  criteri  di  calcolo  del
coefficiente  &greco;e  e  la  disciplina  relativa  al  Fondo per la
compensazione  temporanea dei costi elevati di distribuzione, nonche'
il   termine   di   presentazione   delle   proposte   tariffarie  di
distribuzione,   tenuto  conto  delle  osservazioni  trasmesse  dagli
operatori;
      al   fine   di   evitare   la   remunerazione   delle  medesime
infrastrutture  mediante le tariffe di distribuzione e al contempo le
tariffe  di  trasporto,  definire  fin  d'ora criteri per la corretta
determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione in conseguenza
di   riclassificazioni   di   infrastrutture   di   distribuzione  in
infrastrutture  di trasporto, effettuate ai sensi della disciplina di
prossima adozione da parte del Ministero delle attivita produttive;
      prevedere  il  riconoscimento  nel  vincolo  sui  ricavi  di un
ammontare  destinato  al  finanziamento  di  interventi  di risparmio
energetico  e  sviluppo  delle  fonti rinnovabili nel settore del gas
naturale,  fissato  prudenzialmente in circa 18 (diciotto) milioni di
euro per l'anno termico 2005-2006;
                              Delibera:
    1.  di modificare e integrare la deliberazione 29 settembre 2004,
n. 170/04, nei termini di seguito indicati:
      a) all'art. 4, comma 4.3, le parole: «coefficiente &greco;ei di
ambito»,  sono  sostituite dalle parole: «coefficiente &greco;et,i di
ambito»;
      b) all'art. 4, il comma 4.4 e' sostituito dal seguente:
    «4.4.   Il   coefficiente  &greco;e «t,i»,  relativo  all'i-esimo
ambito,  per l'anno termico t, e' calcolato sulla base della seguente
formula:

               ---->  Vedere formula di pag. 53  <----

    dove:
      VRD «t,i» e' la somma dei valori di VRD «t» delle localita' non
in   avviamento  costituenti  l'i-esimo  ambito  calcolati  ai  sensi
dell'art. 7, commi 1, 2 e 4, ovvero ai sensi dell'art. 9 del presente
provvedimento;
      QFNC  e'  la quota per il Fondo per la compensazione temporanea
di   costi   elevati   di   distribuzione   (di   seguito:  Fondo  di
compensazione),   calcolato   ai  sensi  dell'art.  12  del  presente
provvedimento;
      RE  e' l'ammontare per il Fondo per misure ed interventi per il
risparmio  energetico  e  lo  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili nel
settore  del gas naturale, di cui all'art. 11, calcolato ai sensi del
comma 4.5;
      QF e' la quota tariffaria fissa indicata nella tabella 1;
      NUA «t-2,i»  e'  la  somma  dei  clienti attivi delle localita'
costituenti  l'i-esimo  ambito  alla  data  del  30 giugno  dell'anno
termico  t-2,  quando  t  rappresenta  gli  anni  termici 2004-2005 e
2005-2006,  ed  alla  data  del  30 settembre  dell'anno termico t-2,
quando t rappresenta gli anni termici successivi;
      RCTA «t-2,i»  sono  i  ricavi convenzionali ottenuti applicando
l'articolazione  tariffaria  per  scaglioni  di  consumo  di cui alla
tabella 1 ai clienti attivi alla data del 30 giugno dell'anno termico
t-2 quando t rappresenta gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006, alla
data del 30 settembre dell'anno termico t-2, quando t rappresenta gli
anni termici successivi e ai corrispondenti consumi complessivi;
      NUA «2001,i»  e'  la somma dei clienti attivi delle localita' a
regime  costituenti  l'i-esimo  ambito  alla data del 30 giugno 2002,
incrementata  del  numero  dei  clienti  attivi  delle  localita' che
terminano  il  periodo di avviamento, calcolato ai sensi dell'art. 7,
comma 7.4;
      RCTA «2001,i»  sono  i ricavi convenzionali ottenuti applicando
l'articolazione  tariffaria  per  scaglioni  di  consumo  di cui alla
tabella  1 ai clienti NUA «2001,i» come definiti al precedente alinea
e  ai  consumi  complessivi  delle  localita'  a  regime  costituenti
l'i-esimo   ambito  dell'anno  termico  2001-2002,  incrementati  dei
consumi  delle  localita'  che  terminano  il  periodo di avviamento,
calcolato ai sensi dell'art. 7, comma 7.4.»;
      c) all'art.  4,  dopo  il  comma  4.4, sono inseriti i seguenti
commi:
    «4.5.  Per  l'anno termico 2004-2005 e 2005-2006 la componente RE
e'  calcolata  moltiplicando  0,014563 euro/GJ per il gas distribuito
nell'ambito nell'anno termico 2001-2002.
    4.6.  Nella  localita'  in avviamento, l'impresa di distribuzione
applica  la  quota  tariffaria fissa come riportata in tabella 1 e la
quota tariffaria variabile ottenuta moltiplicando quella riportata in
tabella  1  per  un coefficiente liberamente determinato dall'impresa
medesima.»;
      d) all'art. 5, comma 5.1, le parole: «Entro il 31 marzo di ogni
anno,»,  sono  sostituite  con le parole: «Entro il 30 giugno di ogni
anno,» e le parole: «ai sensi dell'art. 8 o 9», sono sostituite dalle
parole: «ai sensi dell'art. 7 o 9»;
      e) all'art.  5,  comma  5.2,  le parole: «a partire dal secondo
anno  termico»,  sono  sostituite  dalle parole: «a partire dal terzo
anno termico»;
      f) all'art. 5, comma 5.3, le parole: «entro il 31 marzo di ogni
anno,»,  sono  sostituite  con le parole: «entro il 30 giugno di ogni
anno,»;
      g) all'art.  5,  dopo  il  comma  5.3,  e' inserito il seguente
comma:
    «5.3.1.  La  proposta  tariffaria  che l'impresa di distribuzione
trasmette  all'Autorita'  ai sensi del conima 5.1 e 5.3, e' corredata
da:
      a) la  modulistica predisposta dagli uffici, comprensiva di una
tabella   riepilogativa   degli   incrementi   patrimoniali   annuali
presentati complessivamente dall'esercente, distinti per categorie di
cespiti, opportunamente compilata;
      b) il    prospetto    di   riconciliazione   degli   incrementi
patrimoniali  annuali  presentati  per  localita', con gli incrementi
patrimoniali   risultanti   dal   bilancio   sottoposto  a  revisione
contabile,  ovvero  il  preconsuntivo  da  sottoporre  alla  suddetta
revisione, sottoscritto dal rappresentante legale dell'esercente.»;
      h) all'art.  5,  dopo  il  comma  5.4,  e' inserito il seguente
comma:
    «5.4.1. L'Autorita' si riserva di valutare, anche successivamente
all'approvazione   delle   proposte  tariffarie  formulate  ed  anche
effettuando   ispezioni   presso   le  imprese  di  distribuzione  in
collaborazione  con  la  Guardia  di  finanza,  la  correttezza delle
proposte  tariffarie  formulate,  anche valutando la congruenza tra i
dati trasmessi ai fini tariffari con quelli trasmessi in ottemperanza
agli  obblighi  previsti  dalla deliberazione n. 311/01 in materia di
separazione contabile e amministrativa.»;
      i) all'art.  5,  dopo  il  comma  5.5,  e' inserito il seguente
comma:
    «5.5.1.  Nel  caso  di cui al comma 5.5, l'Autorita' definisce le
tariffe  sulla  base  di  un  vincolo sui ricavi calcolato secondo la
metodologia  di  cui  all'art.  7,  ponendo  pari a zero il valore di
NI «bil»  e  sulla  base  di  un  coefficiente \varepsilon  «rif,t,i»
calcolato  applicando  ai  valori  dei  clienti  attivi e dei consumi
complessivi  comunicati  nel  precedente anno termico, una variazione
pari  a  quella  media  risultante a livello nazionale sulla base dei
dati  validi ricevuti. I nuovi investimenti effettivamente realizzati
verranno  presi in considerazione solo in sede di presentazione della
proposta tariffaria dell'anno successivo.»;
      j) all'art.  7, comma 7.1, la formula di calcolo del VRD2004 e'
sostituita dalla seguente formula:

               ---->  Vedere formula di pag. 54  <----

e  dopo  la  definizione  di  «rD «2003»»,  sono inserite le seguenti
definizioni:
        «NI «2003» e' il valore dei nuovi investimenti necessari allo
svolgimento  delle  attivita'  di distribuzione di gas naturale nella
localita',  come definito al comma 7.1.1, realizzati entro il termine
dell'esercizio  2003,  e  non  riconosciuti ai fini dell'approvazione
delle  tariffe  di distribuzione relative all'anno termico 2003-2004;
gli  investimenti  eventualmente  entrati  in  esercizio  nel secondo
semestre  dell'esercizio  2002  saranno  riconosciuti  ove gli stessi
possano essere oggettivamente determinati con riferimento al relativo
bilancio;
        pesoD «ges»  e'  la  quota parte del VRD «2003» della singola
localita',   espressa   in   percentuale,  relativa  alla  componente
rappresentativa dei costi riconosciuti di gestione;
        AMM «NI2003»  e'  il  valore  degli  ammortamenti relativi ai
nuovi investimenti NI «2003», calcolato come definito al comma 7.1.1;
        Y  e'  il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi
riconosciuti  derivanti  da  eventi  imprevedibili ed eccezionali, da
mutamenti  del  quadro  normativo  e  dalla variazione degli obblighi
relativi al servizio universale;
        Q  e'  il  tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi
riconosciuti derivanti da recuperi di qualita' del servizio;
        W  e'  il  tasso  di  variazione collegato a costi relativi a
interventi  di  controllo  della  domanda attraverso l'uso efficiente
delle   risorse,   inclusa   la   promozione   del  ricorso  a  fonti
rinnovabili.»;
      k) all'art.  7,  dopo  il  comma  7.1, sono inseriti i seguenti
commi:
    «7.1.1.  Ai  fini del calcolo del vincolo sui ricavi per gli anni
termici  successivi  al  primo,  VRD t,  l'impresa  di  distribuzione
applica  la  formula  di  cui  al comma 7.1, utilizzando il valore di
CI t, CO t, AMM t, calcolati con le seguenti formule:

               ---->  Vedere formula di pag. 55  <----

      dove:
      CI «t-I»  e'  il  valore del capitale investito riconosciuto ai
fini   del   calcolo  del  vincolo  sui  ricavi  per  l'anno  termico
precedente;
      NI «t-I»  e'  il  valore  dei nuovi investimenti necessari allo
svolgimento  delle  attivita'  di distribuzione di gas naturale nella
localita', realizzati nell'esercizio precedente l'anno termico cui si
riferisce  il  calcolo  del  VRD; il valore dei nuovi investimenti e'
dato dalla seguente formula:
            NI «t-1»=NI «bil»-CONTR «cap»-DIS n-AMM «t-1»
      dove:
        NI «bil»   e'   il   valore  degli  investimenti  realizzati,
riportati  sui  bilanci  sottoposti a revisione contabile, ovvero sui
preconsuntivi da sottoporre alla suddetta revisione;
        CONTR «cap»  e'  il  valore  dei  contributi  a fondo perduto
versati   da   pubbliche   amministrazioni   e   da  privati  per  la
realizzazione  e  lo  sviluppo  delle infrastrutture finalizzate alle
attivita'   di   distribuzione   di  gas  naturale,  riferibili  agli
investimenti  considerati,  capitalizzati  e  riportati  sui  bilanci
sottoposti   a  revisione  contabile,  ovvero  sui  preconsuntivi  da
sottoporre alla suddetta revisione;
        DIS n  e'  il  valore  delle svalutazioni relative ai cespiti
dismessi,  calcolato come valore netto di libro riportato sui bilanci
sottoposti  a  revisione  contabile o sui preconsuntivi da sottoporre
alla   suddetta   revisione,   ovvero,  qualora  sia  disponibile  la
stratificazione  temporale  dei  relativi incrementi patrimoniali, il
costo storico rivalutato netto calcolato ai sensi dell'art. 9;
        AMM «t-1»  e'  il  valore  degli ammortamenti riconosciuto ai
fini   del   calcolo  del  vincolo  sui  ricavi  per  l'anno  termico
precedente;
      AMM «NI,t-1»  e' il valore degli ammortamenti relativi ai nuovi
investimenti realizzati nell'esercizio precedente e si calcola con la
seguente formula:

               ---->  Vedere formula di pag. 55  <----

      dove:
        NI  «amm» «bil,c»  e'  il  valore di NI «bil», al netto degli
investimenti  relativi  a  immobilizzazioni in corso, distinto per le
categorie di cespiti riportate nella tabella 2;
        DIS «l,c»   e'   il   valore   lordo   dei  cespiti  dismessi
contabilmente  in  quell'anno,  distinto  per  le categorie riportate
nella tabella 2; qualora sia disponibile la stratificazione temporale
degli  incrementi  patrimoniali,  il  valore  di DIS «l,c» e' pari al
costo  storico  rivalutato  lordo calcolato ai sensi dell'art. 9, dei
cespiti  che  in quell'anno hanno esaurito la durata convenzionale di
cui  alla  tabella  2  e dei cespiti alienati prima del termine della
durata convenzionale di cui alla medesima tabella 2;
        DC c    e'   la   durata   convenzionale   tariffaria   delle
infrastrutture,  per le singole categorie di cespiti, riportata nella
tabella n. 2; tali durate sono da utilizzare ai soli fini tariffari;
        I «t-1»  e'  il  tasso  di  variazione  medio annuo, riferito
all'anno  termico  precedente  a  quello cui si riferisce la proposta
tariffaria,  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie di operai ed
impiegati, rilevato dall'Istat;
        CO «t-1»  e'  il  valore  dei costi operativi riconosciuti ai
fini del calcolo del vincolo sui ricavi per l'anno termico precedente
a quello cui e' riferita la proposta tariffaria.
    7.1.2. Ai fini del calcolo dei nuovi investimenti di cui al comma
7.1  e  7.1.1,  l'impresa di distribuzione considera gli investimenti
necessari  allo  svolgimento  delle attivita' di distribuzione di gas
naturale presenti in bilanci di soggetti diversi dall'esercente.
    7.1.3.  Ai fini dell'individuazione dei nuovi investimenti di cui
al comma 7.1 e 7.1.1, sono da escludere gli oneri promozionali, oneri
per il rinnovo e la stipula di concessioni e oneri di avviamento.
    7.1.4.   Ai  fini  della  determinazione  del  valore  dei  nuovi
investimenti  di cui al comma 7.1 e 7.1.1, nel caso di investimenti e
contributi  comuni  a  piu' localita', questi devono essere ripartiti
tra  le  diverse  localita'  in  proporzione  ai  rispettivi capitali
investiti,  CI «t-1»,  e  nel  caso  delle  altre immobilizzazioni in
proporzione al numero dei clienti attivi delle localita'.»;
      l) all'art.  7, comma 7.2, le parole: «quale pesoD «amm+ges» un
valore  pari  a  58,16%»,  sono  sostituite  con  le  parole:  «quale
AMM «2003»  un valore pari al 19,16% e quale CO «2003» un valore pari
al  39%  del VRD «2003»», e dopo le parole «pari a euro 122,13.» sono
inserite  le  parole:  «Il  valore  di  CI «2003»  e'  calcolato  per
differenza,  tenuto conto del tasso di remunerazione riconosciuto per
il precedente periodo di regolazione, pari all'8,8%.»;
      m) all'art.  7,  dopo  il  comma  7.4, sono inseriti i seguenti
commi:
    «7.5.  Le  localita' di cui al comma 7.4 individuano il valore di
AMM t, CO t e CI t con i criteri previsti all'art. 7.2, incrementando
il  capitale  investito  del  valore dei nuovi investimenti NI «t-1»,
calcolato   ai   sensi   del   comma   7.1   e  7.1.1,  tenuto  conto
dell'inflazione,  e  incrementando  la  quota ammortamento del valore
degli ammortamenti relativi ai nuovi investimenti AMM «NI», calcolato
ai sensi del comma 7.1 e 7.1.1.
    7.6.  Nel caso in cui nell'anno termico precedente siano avvenute
riclassificazioni    di    infrastrutture    di    distribuzione   in
infrastrutture  di  trasporto,  l'impresa di distribuzione calcola il
vincolo  sui  ricavi  della  distribuzione  ai  sensi del comma 7.1 e
7.1.1,  assumendo  un valore di CO «t-1» al netto dei costi operativi
riconosciuti  per  l'attivita' di trasporto, calcolati ai sensi della
normativa  sul trasporto in vigore all'atto della riclassificazione e
valori  di  DIS n  e  DIS «l,c»  pari  al  costo  storico  rivalutato
rispettivamente  netto  e lordo dei cespiti riclassificati, calcolati
ai  sensi  della  normativa  sul  trasporto  in vigore all'atto della
riclassificazione.»;
      n) l'art. 8 e' abrogato;
      o) all'art. 9, il comma 9.2 e' abrogato;
      p) all'art.  11,  comma  11.2,  le  parole: «Per l'anno termico
2004-2005»  sono  sostituite dalle parole: «Per il secondo periodo di
regolazione»;
      q) all'art.  12,  comma  12.1,  le  parole: «per l'anno termico
2004-2005»  sono  sostituite dalle parole: «per il secondo periodo di
regolazione»;
      r) all'art.   12,   comma   12.2,  le  parole:  «non  oltre  il
31 dicembre   2005»  sono  sostituite  dalle  parole  «non  oltre  il
31 dicembre 2008»;
      s) all'art.  12,  comma  12.3,  le parole: «VRD «2004\;i»» sono
sostituite  dalle  parole:  «VRD «t,i»»,  le  parole: «30 giugno 2002
(NUA i)» sono sostituite dalle parole: «30 giugno dell'anno termico t
-  2, quando t rappresenta gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006, ed
alla  data  del  30 settembre  dell'anno  termico  t  -  2,  quando t
rappresenta  gli  anni termici successivi (NUA «t-2,i»)» e le parole:
«anno  termico  2001-2002,  (E)»  sono sostituite dalle parole: «anno
termico t - 2, (E «t-2,i»)»;
      t) all'art. 12, il comma 12.4, e' sostituito dal seguente:
    «12.4. Per gli ambiti tariffari a costo elevato, la quota QFNC e'
negativa  e  per l'anno termico t e' pari al maggior valore tra i due
seguenti:

               ---->  Vedere formule di pag. 56  <----

      u) all'art. 12, il comma 12.5, e' sostituito dal seguente:
    «12.5.  La  quota  QFNC a carico degli ambiti diversi da quelli a
costo elevato per l'anno termico 2004-2005 e 2005-2006 e' pari all'1%
della  somma  dei  vincoli  sui  ricavi  delle  localita' costituenti
l'i-esimo  ambito,  VRD «t,i»,  mentre  sara' definita con successivo
provvedimento per gli anni termici seguenti;
      v) all'art.  12,  comma  12.6,  le  parole: «VRD «2004,i»» sono
sostituite  dalle  parole:  «VRD «t,i»»,  le parole: «30 giugno 2002»
sono  sostituite  dalle  parole:  «30 giugno dell'anno termico t - 2,
quando t rappresenta gli anni termici 2004-2005 e 2005- 2006, ed alla
data  del  30 settembre dell'anno termico t - 2, quando t rappresenta
gli  anni  termici  successivi» e le parole: «anno termico 2001-2002»
sono sostituiti dalle parole: «anno termico t - 2»;
      w) all'art.  12,  comma  12.8,  le  parole: «Entro il 31 luglio
2005»  sono  sostituite  dalle  parole:  «Entro  il 31 luglio di ogni
anno»;
      x) all'art.  12,  comma 12.9, le parole: «entro il 30 settembre
2005»  sono  sostituite  dalle parole: «entro il 30 settembre di ogni
anno»;
      y) all'art.  12,  dopo  il comma 12.9, sono inseriti i seguenti
commi:
    «12.9.1.  Le localita' in avviamento sono escluse dall'accesso al
fondo,  anche  nel  caso in cui siano inserite in ambiti tariffari ad
alto  costo  per  i quali il titolare decida di accedere al fondo: ai
fini  del  calcolo  della  QFNC di ambito vanno esclusi sia i clienti
finali   delle   localita'  in  avviamento  inserite  nell'ambito  in
questione, sia il relativo valore del gas immesso in rete.
    12.9.2.  Le  quote  QFNC  positive  e  negative relative all'anno
termico  2004-2005  vengono  versate  e  riscosse  dalle  imprese  di
distribuzione  rispettivamente  entro il 31 dicembre 2005 ed entro il
31 gennaio 2006.»;
      z) all'art. 12, i commi 12.10 e 12.11, sono abrogati;
      aa)  all'art.  13,  la  rubrica:  «Procedimento di approvazione
delle proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005» e' sostituita
dalla   seguente:   «Procedimento   di  approvazione  delle  proposte
tariffarie per l'anno termico 2004-2005 e 2005-2006»;
      bb)  all'art.  13,  il  comma  13.1, e' sostituito dal seguente
comma:
    «13.1.  In  deroga a quanto previsto all'art. 5, commi 5.1 e 5.3,
le  imprese  di  distribuzione  trasmettono  i  dati  necessari  alla
determinazione  delle  proposte  tariffarie relative all'anno termico
2004-2005  entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione della relativa
modulistica        sul       sito       internet       dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  e  i  dati  necessari  alla determinazione
delle  proppste  tariffarie relative all'anno termico 2005-2006 entro
sessanta  giorni  dalla  pubblicazione della relativa modulistica sul
sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).»;
      cc)  all'art.  13,  dopo il comma 13.2, e' inserito il seguente
comma:
    «13.3.  Ai  fini  dei procedimenti di approvazione delle proposte
tariffarie  per l'anno termico 2005-2006, le imprese di distribuzione
che hanno presentato l'istanza di cui all'art. 9, comma 3, applicano,
con  decorrenza  dal 1° ottobre 2005, la tariffa risultante dal nuovo
vincolo.  Sino  all'esito  del  procedimento  di  cui  all'art. 9, si
applica quanto previsto dal comma 13.1.»;
      dd)  gli  articoli successivi  all'art.  7  sono  rinumerati in
conseguenza delle modifiche di cui alle precedenti lettere n) ed o);
    2.   Di  pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   nel   sito   internet
dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it),  affinche' entri in vigore
dalla data della sua pubblicazione;
    3.    Di    pubblicare    nel    sito   internet   dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  il  testo  della  deliberazione n. 170/04,
come risultante dalle modifiche apportate ai sensi del punto 1.
      Milano, 21 giugno 2005
                                                 Il presidente: Ortis