L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 27 giugno 2005;
  Visti:
    l'art.  2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n.
481;
    l'art.  23,  comma  2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164;
    il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  29 settembre 2004, n. 170/04 (di seguito:
deliberazione n. 170/04);
    la  deliberazione dell'Autorita' 30 settembre 2004, n. 173/04 (di
seguito: deliberazione n. 173/04);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  16 febbraio 2005, n. 22/05 (di
seguito: deliberazione n. 22/05);
    la   sentenza  del  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 16 febbraio 2005, n. 531/05 (di
seguito: sentenza n. 531/05);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  31 marzo  2005,  n.  62/05 (di
seguito: deliberazione n. 62/05);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  27 aprile  2005,  n. 74/05 (di
seguito: deliberazione n. 74/05);
  Considerato che:
    con  la  sentenza  n.  531/05,  il  Tar  Lombardia  ha  annullato
parzialmente  la  deliberazione  n.  170/04, in particolare l'art. 7,
commi  7.1  e 7.2, e l'art. 8, nella parte in cui definiscono criteri
che:
      a) non prevedono che il vincolo sui ricavi di distribuzione per
il  secondo  periodo di regolazione sia calcolato tenendo conto degli
investimenti  che sono stati, e che saranno, effettuati dalle imprese
successivamente  a  quelli considerati per l'approvazione del vincolo
relativo all'anno termico 2003-2004;
      b)  prevedono,  ai  fini  dell'aggiornamento  del  vincolo  sui
ricavi,  una  percentuale  di  recupero di produttivita' costante per
l'intera durata del periodo regolatorio;
    la   deliberazione  n.  62/05  ha  avviato  un  procedimento  per
l'adozione di un provvedimento che, a modifica dell'art. 7, commi 7.1
e 7.2, e dell'art. 8 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas  (di seguito: l'Autorita) 29 settembre 2004, n.
170/04  (di seguito: deliberazione n. 170/04), e a modifica dell'art.
8,   commi   8.1,   8.2  e  8.5  della  deliberazione  dell'Autorita'
30 settembre  2004,  n. 173/04, definisca le modalita' di calcolo del
vincolo   sui   ricavi  di  distribuzione  che  tengano  conto  degli
investimenti  effettuati  successivamente  a  quelli  considerati per
l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;
    la  deliberazione  n.  62/05  ha previsto che, sino all'esito del
procedimento   avviato   ai   sensi   del   punto 1   della  medesima
deliberazione  n.  62/05,  e salvo successivo conguaglio, continui ad
applicarsi  la  disciplina  di cui all'art. 7, commi 7.1 e 7.2, della
deliberazione n. 170/04;
    le  proposte  tariffarie  per  l'anno termico 2004-2005, relative
alle  attivita'  di  distribuzione del gas naturale e di fornitura di
gas   diversi  dal  gas  naturale,  presentate  da  25  (venticinque)
esercenti  risultano,  in seguito all'esame dei dati dichiarati dagli
esercenti medesimi, conformi ai criteri stabiliti dalle deliberazioni
n. 170/04 e n. 173/04;
  Ritenuto  che  sia  necessario  approvare  le  sopra dette proposte
tariffarie;
                              Delibera:
  1. Di   approvare   le   proposte  tariffarie  per  l'anno  termico
2004-2005,  relative alle attivita' di distribuzione del gas naturale
e  di  fornitura  di  gas  diversi dal gas naturale, presentate dagli
esercenti indicati nell'allegata Tabella 1;
  2. Di  prevedere  che  le  proposte tariffarie di cui al precedente
punto siano applicate per il periodo 1° ottobre 2004 e sino all'esito
del  procedimento avviato ai sensi del punto 1 della deliberazione n.
62/05;
  3. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  nel  sito internet dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il gas, affinche' entri in vigore dal giorno
della sua pubblicazione.
  Avverso  il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25,
della  legge  14 novembre  1995,  n.  481/1995,  puo' essere proposto
ricorso   avanti   al   Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Lombardia,  entro  il  termine  di 60 (sessanta) giorni dalla data di
pubblicazione dello stesso.
    Milano, 27 giugno 2005
                                                 Il presidente: Ortis