L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 28 giugno 2005
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/99);
    la  legge  28 ottobre  2002,  n. 238, di conversione in legge del
decreto legge 4 settembre 2002, n. 193;
    la   legge   17 aprile   2003,   di  conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
    la  legge  27 ottobre  2003, n. 290, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;
    il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
    il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
    la   legge   24 dicembre   2003,   n.  368,  di  conversione  del
decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314;
    la legge 23 agosto 2004, n. 239;
    la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito: legge n. 311/04);
    la  legge  14 maggio 2005 n. 80, di conversione con modifiche del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (di seguito: legge n. 80/05);
    il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 maggio 1963, n.
730;
    il  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, come successivamente modificato e integrato;
    il   provvedimento  del  Comitato  interministeriale  dei  prezzi
29 aprile 1992, n. 6;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 19 dicembre 1995;
    il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio
1999;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  26 gennaio 2000, come
modificato  con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,   di   concerto   con  il  Ministro  dell'ambiente,
11 novembre  1999,  come  modificato  e  integrato con il decreto del
Ministro  delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2002;
    il  decreto  del Presidente del Consiglio dci Ministri 31 ottobre
2002;
    il  decreto  del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 settembre 2003;
    il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre
2003  recante  assunzione della titolarita' delle funzioni di garante
della   fomitura  dei  clienti  vincolati  da  parte  della  societa'
Acquirente unico e direttive alla medesima societa';
    il decreto del Ministro delle attivita' produttive 6 agosto 2004;
    il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 17 dicembre
2004,  recante  modalita'  e condizioni delle importazioni di energia
elettrica per l'anno 2005;
    il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 24 dicembre
2004,  recante determinazione delle modalita' di vendita dell'energia
elettrica  di  cui  all'art.  3,  comma  12,  del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, per l'anno 2005;
    il  decreto  del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze 22 giugno 2005 (di
seguito: decreto 22 giugno 2005);
  Viste:
    la  deliberazione  dell'Autorita'  26 giugno  1997,  n.  70/97  e
successive   modifiche   e   integrazioni,   e   in   particolare  le
deliberazioni  dell'Autorita' 25 febbraio 1999, n. 24/99, 28 dicembre
2000,  n.  244/00,  27 febbraio 2002, n. 24/02, 24 settembre 2003, n.
109/03,   27 marzo   2004,  n.  46/04,  25 giugno  2004,  n.  103/04,
29 settembre  2004,  n.  171/04,  30 dicembre  2004,  n.  252/04  (di
seguito:
  deliberazione  n.  252/04),  30 marzo  2005,  n. 54/05 (di seguito:
deliberazione n. 54/05);
    la  deliberazione  30 dicembre  2003, n. 168/03, e in particolare
l'Allegato   A,  come  successivamente  modificato  e  integrato  (di
seguito: deliberazione n. 168/03);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  30 gennaio 2004, n. 5/04, come
successivamente  modificata e integrata (di seguito: deliberazione n.
5/04);
    il   testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di
trasmissione,  distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica
-  Periodo  di  regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n.
5/04,  come successivamente modificato e integrato (di seguito: testo
integrato);
    la  deliberazione  27 marzo  2004,  n.  48/04,  e  in particolare
l'allegato   A,  come  successivamente  modificato  e  integrato  (di
seguito: deliberazione n. 48/04);
    la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 135/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2004, n. 224/04;
    la  deliberazione  dell'Autorita' 22 dicembre 2004, n. 231/04 (di
seguito: deliberazione n. 231/04);
    la deliberazione dell'Autorita' 24 dicembre 2004, n. 237/04;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  6 giugno  2005,  n. 101/05 (di
seguito: deliberazione n. 101/05);
    la  Nota metodologica in materia di aggiornamento trimestrale dei
corrispettivi  per  la  vendita  di  energia  elettrica  destinata ai
clienti  del mercato vincolato, pubblicata nel sito dell'Autorita' in
data 20 ottobre 2004;
  Viste:
    la  comunicazione  del  comitato  di  esperti  di  ricerca per il
settore  elettrico  del  17 marzo  2005, prot. Autorita' del 21 marzo
2005, n. 005841;
    la  comunicazione  dell'Autorita'  al  CERSE  del 21 aprile 2005,
prot. AO/R05/1638;
    la comunicazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale
Spa  (di  seguito:  il  Gestore della rete) del 18 aprile 2005, prot.
Autorita' n. 008990 del 19 aprile 2005;
    la comunicazione del Gestore della rete del 22 aprile 2005, prot.
Autorita' n. 009767;
    la comunicazione del Gestore della rete del 18 maggio 2005, prot.
Autorita' n. 011913 del 23 maggio 2005;
    la  comunicazione congiunta della Cassa conguaglio per il settore
elettrico  (di  seguito:  la  Cassa) e del Gestore della rete in data
10 giugno 2005, prot. Autorita' n. 013474 del 16 giugno 2005;
    la   comunicazione  dell'Acquirente  unico  S.p.a.  (di  seguito:
Acquirente  unico) del 15 giugno 2005, prot. Autorita' n. 013536, del
16 giugno 2005;
    la  comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico
(di seguito: la Cassa) 16 giugno 2005 (prot. 001061), prot. Autorita'
n. 013550, del 17 giugno 2005;
    la  comunicazione  della Cassa del 16 giugno 2005 (prot. 001072),
prot. Autorita' n. 013662, del 20 giugno 2005;
    la comunicazione del Gestore della rete del 16 giugno 2005 (prot.
GRTN/P200501/1918), prot. Autorita' n. 013665 del 20 giugno 2005;
    la comunicazione del Gestore della rete del 16 giugno 2005 (prot.
GRTN/P20050/11917), prot. Autorita' n. 013815 del 21 giugno 2005;
    la comunicazione del Gestore della rete del 16 giugno 2005, prot.
Autorita' n. 013816 del 21 giugno 2005;
    la  comunicazione dell'Acquirente unico del 20 giugno 2005, prot.
Autorita' n. 014331 del 28 giugno 2005.
  Considerato che:
    gli  elementi  PC e OD della componente CCA a copertura dci costi
di  acquisto  e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al
mercato  vincolato,  sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale
da  coprire  i  costi  stimati  per l'approvvigionamento dell'energia
elettrica da parte dell'Acquirente unico;
    l'art.  33,  comma  33.3,  lettera a) del testo integrato prevede
che,  ai  fini  delle  determinazioni  di  cui  al precedente alinea,
l'Acquirente unico invii all'Autorita' entro 20 giorni dall'inizio di
ciascun   trimestre   la   stima   dei   propri   costi   unitari  di
approvvigionamento   relativi   a   ciascuno  dei  quattro  trimestri
successivi, articolata per fascia oraria;
    ai   sensi  dell'art.  33,  comma  33.3,  lettera  b)  del  testo
integrato,   entro   30  giorni  dalla  fine  di  ciascun  trimestre,
l'Acquirente  unico e' tenuto ad inviare all'Autorita', la differenza
tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre
precedente  e  i  costi  effettivi  di  approvvigionamento  sostenuti
dall'Acquirente unico nel medesimo periodo;
    sulla   base   della   comunicazione  dell'Acquirente  unico  del
15 giugno  2005,  risultano  sopravvenienze,  pari a 10,88 milioni di
euro  per l'anno 2004, dovute al pagamento da parte delle controparti
aggiudicatrici di «Contratti differenziali secondo semestre 2004» del
prodotto  tra  il  corrispettivo  di capacita', di cui ai all'art. 36
della  deliberazione  n.  48/04  e  la  quota  del  corrispettivo  di
capacita'  (di  seguito:  sopravvenienza  da  contratti differenziali
2004),  quest'ultima pari al minor valore tra 1 ed il rapporto tra la
quantita'  aggiudicata  e  l'energia  complessivamente prodotta dalle
unita'  di cui all'art. 36, comma 36.1, della deliberazione n. 48/04,
nella disponibilita' dell'operatore aggiudicatario nel periodo che va
dal 9 luglio al 31 dicembre 2004;
    con  la  partecipazione  della  domanda  nella borsa elettrica, a
partire  dal  1° gennaio 2005 si e' reso necessario considerare tra i
costi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico anche gli
oneri  di  sbilanciamento  attribuiti al medesimo Acquirente unico in
qualita'  di  utente  del  dispacciamento  per  le  unita' di consumo
comprese nel mercato vincolato;
    il  Gestore  della  rete, ai sensi della deliberazione n. 168/03,
determina  i  corrispettivi  di  dispacciamento, inclusi gli oneri di
sbilanciamento,  entro  il  giorno  quindici  (15)  del  secondo mese
successivo a quello di competenza;
    in ragione di quanto precisato nel precedente alinea gli oneri di
sbilanciamento  attribuiti all'Acquirente unico in qualita' di utente
del  dispacciamento  per  le  unita'  di consumo comprese nel mercato
vincolato  sono  ad  oggi disponibili per i mesi da gennaio ad aprile
2005;
    le   modalita'   di   valorizzazione  degli  sbilanciamenti,  con
riferimento  ai  punti  di  dispacciamento  per unita' di consumo non
rilevanti  prevedono che alla quota dello sbilanciamento inferiore al
10%   del   programma   finale  cumulato  relativo  ad  un  punto  di
dispacciamento  si  applichi il prezzo di valorizzazione dell'energia
elettrica   di   cui  all'art.  19,  comma  19.3,  lettera  b)  della
deliberazione n. 168/03;
    le   modalita'   di   valorizzazione  degli  sbilanciamenti,  con
riferimento  ai  punti  di  dispacciamento  per unita' di consumo non
rilevanti, previste dalla deliberazione n. 168/03, prevedono che alla
quota  dello  sbilanciamento  superiore  al  10% del programma finale
cumulato relativo ad un punto di dispacciamento si applichi il prezzo
di  valorizzazione  dell'energia  elettrica di cui all'art. 19, comma
19.3,  lettera  b) di cui alla medesima deliberazione piu' un fattore
di  correzione  di  cui  all'art.  48,  commi  48.13.3 e 48.13, della
deliberazione n. 168/03;
    l'art.  33, comma 33.5, della deliberazione n. 168/03 prevede che
per  lo  sbilanciamento  relativo  a  un  punto di dispacciamento per
unita'  di consumo, l'utente del dispacciamento paga al Gestore della
rete,  se  negativo, o riceve dal Gestore della rete, se positivo, un
corrispettivo   di   non   arbitraggio   pari   al  prodotto  tra  lo
sbilanciamento  e  la  differenza  tra  il  prezzo  di valorizzazione
dell'energia  elettrica  di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera c) e
il  prezzo  di  valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art.
19, comma 19.3, lettera b);
    relativamente  al  periodo gennaio-aprile  2005, sulla base delle
informazioni  rese  disponibili dall'Acquirente unico, si evidenziano
scostamenti   tra  i  costi  effettivamente  sostenuti  dal  medesimo
Acquirente  unico  per  l'acquisto  di  energia elettrica, incluso il
costo  di sbilanciamento del periodo gennaio-aprile 2005 al netto del
fattore  di  correzione  di  cui  all'art. 48, commi 48.13.3 e 48.13,
della  deliberazione  n.  168/03,  ed i costi stimati dall'Autorita'.
nella  determinazione  dell'elemento  PC  della componente CCA per il
primo e secondo trimestre 2005, pari a circa 66 milioni di euro;
    relativamente  al  periodo gennaio-aprile  2005, sulla base delle
informazioni  rese  disponibili  dall'Acquirente  unico e dal Gestore
della  rete,  si  evidenziano  scostamenti tra i costi effettivamente
sostenuti  dal  medesimo  Acquirente  unico in qualita' di utente del
dispacciamento,  incluso  fattore  di  correzione di cui all'art. 48,
commi  48.13.3  e  48.13,  della  deliberazione n. 168/03, ed i costi
stimati  dall'Autorita'  nella  determinazione dell'elemento OD della
componente CCA per il primo e secondo trimestre 2005, pari a circa 19
milioni di euro;
    il  completo  recupero  dello  scostamento  di  cui al precedente
alinea  nel corso terzo trimestre del corrente anno comporterebbe una
variazione  della  componente  OD  superiore  al 10% del valore medio
della medesima componente in vigore nel secondo trimestre;
    il  gettito attualmente garantito dall'applicazione dell'elemento
CD  e  dalla  destinazione  all'anno  2005  del  residuo  disponibile
relativo  alla  remunerazione  della  capacita'  produttiva nell'anno
2004, pari a oltre 33 milioni di euro, appare superiore alle esigenze
di  remunerazione  della  capacita'  produttiva  per il medesimo anno
2005;
    la  deliberazione  n.  10  1/05  quantifica e riconosce gli oneri
sostenuti  dai  produttori  di  energia elettrica che hanno adempiuto
all'obbligo  di  cui  all'art.  11  del  decreto legislativo a 79/99,
limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili
e destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2002;
  gli oneri di cui al precedente alinea sono a carico del Conto oneri
per certificati verdi, alimentato dall'elemento VE;
      sulla  base delle informazioni rese disponibili dalla Cassa, il
gettito  derivante dall'applicazione dell'elemento VE fino a tutto il
secondo  trimestre  2005 e' sufficiente a compensare gli oneri di cui
alla citata deliberazione n. 101/05;
    il  gettito  derivante  dal  livello  attuale dell'aliquota della
componente  A2,  in prospettiva, risulta superiore all'onere posto in
capo  al  Conto per il finanziamento delle attivita' nucleari residue
dall'art. 1, comma 298, della legge n. 311/04;
    l'art.  11 della legge n. 80/05 prevede, previa sottoscrizione di
specifici  protocolli d'intesa, l'estensione a nuovi soggetti ubicati
nella regione Sardegna dell'applicazione di tariffe agevolate, il cui
onere ricade sul Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi
dei  regimi  tariffari  speciali,  finanziato dalla componente A4 (di
seguito: Conto A4);
    il  Conto  A4,  secondo  quanto  segnalato  dalla Cassa, presenta
disallineamenti  strutturali  tra  i  tempi  di  incasso  e quelli di
liquidazione delle partite economiche di competenza;
    permangono  ritardi nella definizione dei piani per la ricerca di
sistema   e  per  la  conseguente  destinazione  delle  risorse  gia'
dispombili  sul Conto per il finanziamento dell'attivita' di ricerca,
finanziato dalla componente A5;
    il  decreto  22 giugno 2005, dispone uno slittamento parziale dei
tempi previsti per il rimborso dei costi non recuperabili; e che tale
slittamento,  per  un  periodo  di dodici mesi, rende disponibili sul
Conto  di gestione di cui all'art. 71 del testo integrato, finanziato
dalla   componente   A6   (di   seguito:   Conto   A6),   consistenti
disponibilita' finanziarie.
  Considerato  che  rispetto  al  valore  preso  a  riferimento nella
deliberazione   n.   252/04,   il  costo  unitario  riconosciuto  dei
combustibili  (Vt)  ha registrato una variazione in aumento superiore
al 3%;
   Ritenuto opportuno:
    trattare  gli  oneri  di sbilanciamento attribuiti all'Acquirente
unico per le unita' di consumo comprese nel mercato vincolato quali:
    a) costi  di acquisto di energia elettrica sostenuti dal medesimo
Acquirente  unico, nella misura equivalente al prodotto tra il prezzo
di  valorizzazione  dell'energia  elettrica di cui all'art. 19, comma
19.3, lettera c) della deliberazione n. 168/03 e lo sbilanciamento;
    b) costi  di  dispacciamento  sostenuti  dal  medesimo Acquirente
unico  nella  misura equivalente al prodotto al fattore di correzione
di  cui  all'art.  48,  commi 48.13.3 e 48.13, della deliberazione n.
168/03 per la quota dello sbilanciamento superiore al 10%;
    prevedere  che  l'Acquirente  unico utilizzi la sopravvenienza da
contratti   differenziali   2004   per  la  riduzione  dei  costi  di
approvvigionamento  che  fatturera' alle imprese distributrici per il
periodo luglio-settembre 2005;
    modificare   in  aumento  la  stima  del  costo  medio  annuo  di
approvvigionamento   dell'Acquirente   unico   rispetto   al  secondo
trimestre   dell'anno  2005,  adeguando  conseguentemente  il  valore
dell'elemento PC;
    modificare  in  aumento  la stima del costo medio annuo sostenuto
dall'Acquirente  unico  in  qualita'  di  utente  del dispacciamento,
coerentemente  con  le  previsioni rese disponibili dal Gestore della
rete  e  dall'Acquirente unico, adeguando conseguentemente l'elemento
OD;
    limitare il recupero dello scostamento tra i costi effettivamente
sostenuti   dall'Acquirente   unico   in   qualita'   di  utente  del
dispacciamento ed i costi stimati dall'Autorita' nella determinazione
dell'elemento  OD,  al 10% del valore medio della medesima componente
in vigore nel secondo trimestre;
    aggiornare   il  valore  dell'elemento  CD  e  del  corrispettivo
unitario di cui al comma 37.3.2 della deliberazione n. 168/03;
    fissare  pari  a  zero  il  valore dell'elemento VE a partire dal
1° luglio 2005;
    aggiornare  le  aliquote  delle  componenti  tariffarie A2 e A4 e
prevedere   la   transitoria   sospensione   dell'applicazione  delle
componenti A5 e A6;
    dimensionare  l'aliquota  della  componente tariffaria A3 tenendo
conto  della  transitoria  disponibilita'  di  risorse finanziare sul
Conto A6;
    aggiornare il parametro Ct;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1.   Ai   fini   del  presente  provvedimento,  si  applicano  le
definizioni riportate all'art. 1 del testo integrato, allegato A alla
deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
30 gennaio   2004,   n.   5/04   e  sue  successive  modificazioni  e
integrazioni (di seguito richiamato come il testo integrato).