IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO
  Visto  l'art.  13, comma 2, punto 6, della legge 27 aprile 1982, n.
186,  in  base  al  quale  il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa  delibera  sulla  pianta  organica  del  personale  di
segreteria  del  Consiglio  di  Stato  e dei Tribunali amministrativi
regionali;
  Visto  l'art. 53-bis, secondo comma, della legge 27 aprile 1982, n.
186, come introdotto dall'art. 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205,
in   base  al  quale  il  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
amministrativa  disciplina  l'organizzazione,  il  funzionamento e la
gestione   delle  spese  del  Consiglio  di  Stato  e  dei  tribunali
amministrativi regionali;
  Vista  la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed in particolare l'art. 3,
lettera b);
  Visto  il  Contratto  collettivo nazionale del lavoro del personale
comparto ministeri in data 16 febbraio 1999;
  Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare
l'art. 6 e l'art. 15, comma 5;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio di Stato in data
7 marzo 2003 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 2, della
legge  21 luglio  2000, n. 205, la dotazione organica complessiva del
personale  della  giustizia  amministrativa,  e'  stata incrementata,
nell'area  C,  di  trentotto  posti ripartiti secondo quanto previsto
dall'art. 1 del decreto medesimo;
  Rilevato  che  detta dotazione organica, comprendente 969 unita' di
personale,   di  cui  quarantaquattro  appartenenti  alle  qualifiche
dirigenziali  e novecentoventicinque alle aree funzionali e posizioni
economiche,  comporta  una  spesa complessiva, attualizzata ai valori
stipendiali  vigenti  al 31 dicembre 2004, pari ad Euro 30.777.057,89
comprensiva degli oneri riflessi;
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  93,  della legge
30 dicembre    2004,   n.   311,   le   dotazioni   organiche   delle
amministrazioni  dello  stato debbono essere rideterminate apportando
una riduzione non inferiore al 5% della spesa complessiva relativa al
numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione;
  Considerato   che  tale  riduzione  per  l'organico  del  personale
amministrativo  della  giustizia amministrativa deve attestarsi a non
meno di Euro 1.538.852,89;
  Attesa  la necessita' che, in coerenza con la riduzione di spesa di
cui si tratta, la dotazione organica del personale amministrativo del
Consiglio di Stato e dei TT.AA.RR. sia determinata nel numero massimo
di    novecentoventi    unita'   con   una   spesa   complessiva   di
Euro 29.237.611,03  inferiore  di  Euro 1.539.446,86 a quella di Euro
30.777.057,89;
  Vista  la  delibera  n.  11  in data 20 maggio 2005 con la quale il
Consiglio  di  presidenza della giustizia amministrativa, in coerenza
con  la riduzione della spesa, ha stabilito che la dotazione organica
del   personale  amministrativo  sia  determinata,  a  far  data  dal
30 aprile 2005, nel numero di novecentoventi unita';
  Ritenuto di doversi conformare alla predetta delibera;
  Preso  atto  che  sono  state  sentite  le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  dotazioni  organiche  delle qualifiche dirigenziali, delle aree
funzionali,  delle  posizioni  economiche e dei profili professionali
del  personale  amministrativo del Consiglio di Stato e dei Tribunali
amministrativi   regionali,   sono  rideterminate,  a  far  data  dal
30 aprile  2005,  in  applicazione dell'art. 1, comma 93, della legge
30 dicembre  2004,  n.  311,  in  numero pari a novecentoventi unita'
secondo  l'allegata  tabella  A  che costituisce parte integrante del
presente decreto.