IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il  decreto ministeriale 31 luglio 2003, recante modalita' e
requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento;
  Vista  la domanda presentata dalla regione Piemonte in data 3 marzo
2004,  intesa  ad  ottenere  il riconoscimento della denominazione di
origine controllata del vino «Strevi»;
  Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la
predetta  istanza, tenutasi in Strevi (Alessandria) il 31 marzo 2005,
con  la  partecipazione  di rappresentanti di enti, organizzazioni di
produttori ed aziende vitivinicole;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo  disciplinare  di  produzione  del  vino  a denominazione di
origine  controllata  «Strevi»  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 98 del 29 aprile 2005;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  contro deduzioni da parte degli interessati in
relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento
della  denominazione  di  origine  controllata per il vino «Strevi» e
all'approvazione   del   relativo   disciplinare   di  produzione  in
conformita' al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta  la  denominazione di origine controllata del vino
«Strevi»  ed  e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il
relativo disciplinare di produzione.
  La  denominazione  di  origine controllata «Strevi» e' riservata al
vino  che  risponde  alle  condizioni  ed  ai requisiti stabiliti nel
disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le
cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.