IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003, recante modalita' e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento; Vista la domanda presentata dalla regione Piemonte in data 3 marzo 2004, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Strevi»; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Strevi (Alessandria) il 31 marzo 2005, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Strevi» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 98 del 29 aprile 2005; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata per il vino «Strevi» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Strevi» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata «Strevi» e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.