IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003, recante modalita' e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento; Vista la domanda presentata dal Comitato promotore per il riconoscimento della d.o.c. «Matera» e fatta propria dalla regione Basilicata, in data 13 maggio 2004, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Matera»; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Matera il 22 marzo 2005, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Matera» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 98 del 29 aprile 2005; Viste le istanze e controdeduzioni avverso al sopracitato parere ed alla relativa proposta del disciplinare di produzione, inviate dal Consorzio di tutela primitivo di Manduria, dal Coordinamento Regionale Citta' del Vino - Puglia, dal comune di Sava e dal comune di Erchie, rispettivamente con note del 22 aprile 2005, 25 maggio 2005, 8 giugno 2005 e 15 giugno 2005, con le quali viene contestato l'utilizzo del nome del vitigno «primitivo» in riconoscimenti di nuove denominazioni di origine controllata atteso che lo stesso trova radici storiche, colturali e culturali legate a territori della provincia di Taranto; Considerato che il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella seduta del 23 giugno 2005, nell'esaminare le sopradette istanze e controdeduzioni ha rilevato, che il vitigno «primitivo n.» gia' da tempo rientra fra le varieta' raccomandate e autorizzate, oggi idonee alla coltivazione, oltre che nelle province della regione Puglia, anche nelle province di Potenza, Matera, Caserta, Benevento, Salerno, Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Latina; che la regione Basilicata con delibera della giunta regionale in data 30 dicembre 2004 ha provveduto a confermare nella classificazione delle varieta' di vite, per la produzione di uva da vino, fra gli altri, il vitigno «primitivo n.» come idoneo alla coltivazione nella regione stessa; che l'accordo del 3 febbraio 2005 tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, concernente tutela e valorizzazione delle produzioni ottenute da vitigni autoctoni o di antica coltivazione, consente alle regioni interessate, in futuro, di limitare l'uso del nome del vitigno stesso a determinati vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica nell'ambito degli specifici disciplinari di produzione nonche', a determinati territori di produzione, ha ritenuto, per le motivazioni sopraesposte, di non doversi accogliere le suddette istanze e controdeduzioni al parere citato nelle premesse; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata per il vino «Matera» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Matera» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 2. La denominazione di origine controllata «Matera» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.