IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti  i  decreti 13 dicembre 2004 e 11 aprile 2005, con i quali la
validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di
controllo  denominato  «CSQA  Certificazioni Srl», con sede in Thiene
(Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto dell'11 gennaio 2002, e'
stata prorogata fino all'8 agosto 2005;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione  di origine protetta «Grana Padano» allo schema tipo di
controllo,  trasmessogli  con  nota  ministeriale  del 9 maggio 2005,
protocollo n. 62180;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta «Grana Padano»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 11 gennaio 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo di controllo denominato
«CSQA  Certificazioni  Srl»,  con  sede  in  Thiene (Vicenza), via S.
Gaetano n. 74, con decreto 11 gennaio 2002, ad effettuare i controlli
della denominazione di origine protetta «Grana Padano» registrata con
il  regolamento  della  Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996,
gia'  prorogata  con  decreti  13  dicembre 2004 e 11 aprile 2005, e'
ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 agosto
2005.