IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto   il   decreto  legislativo  25 maggio  1991,  n.  178,  come
modificato  dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 25,
comma 7, lettera b);
  Visto  il  decreto  ministeriale  11 febbraio  1997  «Modalita'  di
importazione   di   specialita'  medicinali  registrate  all'estero»,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  27  marzo  1997, n. 72, ed in
particolare  l'art.  2, comma 1, lettera e), che prevede, nell'ambito
della  documentazione  da  inviare  al  Ministero  della  salute  per
ottenere   l'autorizzazione   all'importazione   di  una  specialita'
medicinale  registrata  all'estero,  la richiesta da parte del medico
curante   di   un   quantitativo  corrispondente  ad  un  trattamento
terapeutico non superiore a trenta giorni;
  Ritenuto  necessario  assicurare  la  continuita'  del  trattamento
terapeutico  nei pazienti affetti da patologie croniche, evitando che
possa  venire compromessa dai tempi di approvvigionamento dei farmaci
richiesti;
  Visto  l'art. 27, comma 1, lettera f) della legge 21 dicembre 1999,
n. 526;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al   decreto   ministeriale   11 febbraio  1997,  richiamato  nelle
premesse, e' apportata la seguente modifica:
    All'art.  2, comma 1, lettera e) la parola «trenta» e' sostituita
da «novanta».