IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
                              Dispone:
1. Istanza  per il rilascio del certificato attestante che le entita'
di  cui  all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2005,
n.  84,  hanno  scelto  di  essere  trattate  come  un  organismo  di
investimento  collettivo  in  valori mobiliari (OICVM) autorizzato ai
sensi della direttiva 85/611/CEE.
  1.1. Soggetti abilitati alla presentazione dell'istanza.
  L'istanza   puo'   essere  presentata  dai  soggetti,  non  inclusi
nell'art.  1, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84,
ai  quali  sono  pagati  o  e' attribuito un pagamento di interessi a
vantaggio  del  beneficiario  effettivo,  se residenti nel territorio
dello Stato e diversi da:
    a) una persona giuridica;
    b) un  soggetto  i  cui redditi sono tassati secondo i criteri di
determinazione del reddito di impresa;
    c) un  organismo  di  investimento collettivo in valori mobiliari
(OICVM) autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE.
  Sono soggetti legittimati a presentare l'istanza ai sensi dell'art.
1, comma 4, del decreto legislativo n. 84 del 2005:
    gli  enti non commerciali privi di personalita' giuridica, quali,
in particolare, i comitati, le associazioni, le fondazioni;
    le  societa'  semplici  e i soggetti equiparati di cui all'art. 5
del  testo  unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni   e   integrazioni.  Sono  ricomprese  tra  i  soggetti
equiparati  alle societa' semplici le societa' di fatto che non hanno
per  oggetto  l'esercizio  di attivita' commerciali e le associazioni
senza  personalita'  giuridica  costituite  fra  persone  fisiche per
l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
    gli  organismi  di  investimento italiani in valori mobiliari non
autorizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
    i  trust,  costituiti  a  norma  degli  articoli 10  e  11  della
Convenzione   dell'Aja  del  1° luglio  1985,  ratificata  con  legge
16 ottobre  1989, n. 364, non esercenti attivita' commerciale, con la
sede  di  amministrazione  o  l'oggetto  principale dell'attivita' in
Italia.
  1.2. Modalita' di presentazione dell'istanza.
  L'istanza,   redatta  in  carta  libera,  deve  essere  presentata,
mediante  lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, mezzi postali
similari  o  consegna  diretta, alla Direzione regionale dell'Agenzia
delle  entrate  competente  in  relazione  al  domicilio  fiscale del
soggetto.
  1.3. Requisiti dell'istanza.
  L'istanza   deve   contenere   i   seguenti   elementi  a  pena  di
inammissibilita':
    A.  nome  e  cognome  o  denominazione, domicilio fiscale, codice
fiscale del soggetto;
    B. nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica,
domicilio e codice fiscale del rappresentante legale o del trustee;
    C.  domicilio del soggetto o dell'eventuale domiciliatario presso
il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Agenzia delle
entrate;
    D.  comunicazione  che il soggetto sceglie di essere trattato, ai
fini   del  decreto  legislativo  n.  84  del  2005,  come  un  OICVM
autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
    E. dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante:
      che  il soggetto e' fiscalmente residente in Italia, ovvero che
la   sede   di  amministrazione  del  trust  o  l'oggetto  principale
dell'attivita' e' situato in Italia;
      che il soggetto e' una entita' diversa da:
        a) una persona giuridica;
        b) un  soggetto  i cui redditi sono tassati secondo i criteri
di determinazione del reddito di impresa;
        c) un OICVM autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
      la natura giuridica del soggetto;
      gli   estremi  identificativi  dell'atto  costitutivo  e  dello
statuto o del regolamento;
    F.  sottoscrizione  del  rappresentante  legale o negoziale o del
trustee.
  La  mancata sottoscrizione e' sanata se l'interessato provvede alla
regolarizzazione  dell'istanza  entro  trenta  giorni dal ricevimento
dell'invito da parte della direzione regionale.
  L'istanza  puo'  altresi' indicare ulteriori recapiti, di telefax o
telematico, per le eventuali comunicazioni istruttorie da parte della
direzione regionale.
2. Adempimenti dell'Agenzia delle entrate.
  2.1. Termini e modalita' di comunicazione.
  La  direzione  regionale competente accoglie o respinge l'istanza e
notifica    il    relativo   provvedimento,   scritto   e   motivato,
all'interessato  entro  centoventi  giorni  decorrenti  dalla data di
presentazione  dell'istanza  alla stessa direzione, ovvero dalla data
in cui l'istanza e' stata sottoscritta ai sensi del punto 1.3.
  La  notifica e' effettuata secondo le modalita' stabilite dall'art.
60  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600.
  2.2. Accoglimento dell'istanza.
  In  caso  di  accoglimento  dell'istanza,  la  direzione  regionale
competente  dell'Agenzia  delle  entrate rilascia all'interessato, in
unico  originale,  un certificato produttivo di effetti dalla data di
rilascio, attestante che il soggetto ha esercitato l'opzione prevista
dall'art.  4,  paragrafo 3, della direttiva 2003/48/CE del Consiglio,
del  3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio
sotto  forma  di pagamenti di interessi, ai fini del trattamento come
OICVM autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE.
3. Validita' dell'opzione.
  3.1. Effetti e validita' del certificato.
  Il  certificato  rilasciato  dall'Agenzia  produce  effetti  per un
periodo di cinque anni a decorrere dalla data del rilascio.
  Il   rilascio  del  certificato  consente  al  soggetto  di  essere
trattato,   ai   fini  della  direttiva  2003/48/CE,  come  un  OICVM
autorizzato   ai  sensi  della  direttiva  85/611/CEE,  a  condizione
tuttavia che le circostanze e i presupposti in base ai quali e' stato
rilasciato  il  certificato  da  parte  dell'Agenzia non si siano nel
frattempo modificati.
  In  tale  evenienza,  il  soggetto  dovra' integrare l'istanza gia'
prodotta,  comunicando  alla direzione regionale, con le modalita' di
cui  al  punto 1.2, tutti i mutamenti nelle circostanze di fatto e di
diritto verificatisi successivamente alla presentazione dell'istanza.
  3.2.  Revoca del provvedimento di rilascio del certificato disposta
dall'Agenzia.
  Il  provvedimento  e'  revocato  dall'Agenzia delle entrate ove, in
sede di controllo, risulti:
    l'insussistenza  di  fatti  e circostanze dichiarati dal soggetto
nell'istanza;
    la  sopravvenienza  di  fatti e circostanze influenti ai fini del
rilascio del certificato.
  3.3.  Revoca  del  provvedimento  di  rilascio  del  certificato  a
richiesta dell'entita'.
  La  revoca  puo'  essere  disposta  dall'Agenzia  a  richiesta  del
soggetto, il quale comunica:
    il venir meno dei presupposti per il rilascio del certificato;
    che non intende piu' essere trattato come un OICVM autorizzato ai
sensi della direttiva 85/611/CEE.
  3.4. Effetti della revoca.
  Il   provvedimento,  d'ufficio  o  a  richiesta,  di  revoca  della
validita'  del  certificato  e'  notificato  al  soggetto  secondo le
modalita'  stabilite  dall'art.  60  del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  La  validita'  del  certificato  cessa  a  decorrere  dalla data di
notifica del provvedimento di revoca all'interessato.
  Il   certificato  originale  rilasciato  dall'Agenzia  deve  essere
restituito  all'ufficio  emittente  entro  quindici giorni dalla data
della notifica del provvedimento di revoca.
  Il   soggetto   ha   altresi'   l'obbligo  di  dare  immediatamente
comunicazione  della revoca ad ogni operatore economico da cui riceve
pagamenti di interessi.
4. Approvazione  degli  schemi  di  istanza  e  di certificato di cui
all'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 84 del 2005.
  4.1.  Approvazione  dello  schema  di  istanza  per il rilascio del
certificato.
  E'  approvato lo schema di istanza, conforme al contenuto di cui al
punto 1.3, riportato come allegato 1 al presente provvedimento.
  4.2. Approvazione dello schema di certificato.
  E' approvato lo schema di certificato in lingua italiana e inglese,
previsto  al  punto  2.2  e  riportato  come  allegato  2 al presente
provvedimento,  attestante  che  l'entita'  ha  esercitato  l'opzione
prevista  dall'art.  4,  paragrafo  3, della direttiva 2003/48/CE del
Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da
risparmio  sotto  forma  di  pagamenti  di  interessi,  ai  fini  del
trattamento   come   OICVM   autorizzato  ai  sensi  della  direttiva
85/611/CEE.
Motivazioni
  La  direttiva  2003/48/CE,  in materia di tassazione dei redditi da
risparmio  sotto forma di pagamenti di interessi, recepita nel nostro
ordinamento  con  il  decreto  legislativo  n.  84  del 2005, prevede
l'attivazione della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.
A  tal  fine,  stabilisce  in  capo all'agente pagatore un obbligo di
comunicazione   all'autorita'  competente  del  proprio  Stato  degli
elementi  informativi  rilevati  in  occasione  delle  operazioni  di
pagamento di interessi.
  L'art.  1  del  decreto  legislativo  n.  84  del 2005 individua le
categorie di soggetti che assumono la veste di agente pagatore.
  Tra i soggetti rientra una categoria residuale di entita', definite
al comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 84 del 2005, cui e'
conferita la facolta' di esercitare l'opzione per essere trattate, ai
sensi del comma 4, come un OICVM autorizzato ai sensi della direttiva
85/611/CEE.
  L'esercizio  dell'opzione  costituisce oggetto di apposita istanza,
da  presentare  all'Agenzia  delle  entrate,  la  quale,  in  caso di
accoglimento,  rilascia un certificato. L'opzione inoltre puo' essere
revocata   dall'Agenzia   delle  entrate,  d'ufficio  o  a  richiesta
dell'entita'.
  Il  presente  provvedimento da' attuazione al dispositivo contenuto
nel  citato  art.  1,  comma 4, che demanda al direttore dell'Agenzia
delle  entrate  la  definizione  delle  modalita'  da  seguire per il
rilascio e la revoca del certificato.
Riferimenti normativi:
  a) disciplina normativa di riferimento:
    decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n.
600;
    convenzione  dell'Aja  del  1° luglio  1985, ratificata con legge
16 ottobre 1989, n. 364, recante disposizioni sulla legge applicabile
ai trust e sul loro riconoscimento;
    decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
testo   unico  recante  disposizioni  in  materia  di  documentazione
amministrativa;
    direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia
di  tassazione  dei  redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di
interessi,  cosi'  come  modificata  dalla  direttiva  2004/66/CE del
Consiglio, del 26 aprile 2004;
    decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di
protezione dei dati personali;
    legge   31 ottobre   2003,  n.  306,  recante  «disposizioni  per
l'adempimento  degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003»;
    decisione del Consiglio del 19 luglio 2004, relativa alla data di
applicazione della direttiva 2003/48/CE;
    decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84;
    art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 84 del 2005;
  b) attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
    decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300 - art. 57; art. 62;
art.  66;  art.  67,  comma  1;  art.  68, comma 1; art. 71, comma 3,
lettera a);
    statuto  dell'Agenzia  delle  entrate  - art. 5, comma 1; art. 6,
comma 1;
  c) organizzazione  interna  delle strutture di vertice dell'Agenzia
delle entrate:
    regolamento  di amministrazione dell'Agenzia delle entrate - art.
2, commi 1 e 4.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 8 luglio 2005
                                   Il direttore dell'Agenzia: Ferrara