Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dall'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
nel  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
           Partecipazioni in societa' operanti nei settori
              dell'energia elettrica e del gas naturale
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  25 maggio  2001,  n.  192,
convertito  dalla  legge  20 luglio 2001, n. 301, dopo il comma 3, e'
inserito il seguente:
((    "3-bis.  Fermo  restando  il  rispetto delle disposizioni e dei
limiti  di  cui  al  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n. 79, e
successive  modificazioni,  e  alla  legge  23 agosto 2004, n. 239, e
successive  modificazioni,  le  disposizioni )) di cui ai commi 1 e 2
non si applicano nei riguardi dei soggetti controllati direttamente o
indirettamente  da  uno  Stato membro dell'Unione europea o dalle sue
amministrazioni  pubbliche, titolari nel proprio mercato nazionale di
una  posizione dominante, qualora le competenti Autorita' degli Stati
interessati  abbiano approvato norme, definito indirizzi e avviato le
procedure   per   la  privatizzazione  di  tali  soggetti,  quali  la
quotazione  nei  mercati  finanziari  regolamentati o altre procedure
equivalenti  e  siano  state  definite con il Governo italiano intese
finalizzate   a   tutelare   la  sicurezza  degli  approvvigionamenti
energetici   e   l'apertura   del  mercato,  promuovendo  l'effettivo
esercizio   delle   liberta'   fondamentali  garantite  dal  Trattato
istitutivo   della   Comunita'   europea   nell'accesso   ai  mercati
dell'energia elettrica e del gas naturale.".
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1 del decreto-legge
          25 maggio 2001, n. 192, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del   25 maggio   2001,  n.  120,  convertito  dalla  legge
          20 luglio 2001, n. 301, (Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2001,
          n. 170), (Disposizioni urgenti per salvaguardare i processi
          di  liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori
          dei  servizi  pubblici),  come  modificato  dalla  presente
          legge.
              «Art.  1.  -  1. Fino  alla  realizzazione  all'interno
          dell'Unione europea di un mercato pienamente concorrenziale
          nei settori dell'elettricita' e del gas, a salvaguardia dei
          relativi  processi di liberalizzazione e di privatizzazione
          in atto, nei riguardi dei soggetti controllati direttamente
          o  indirettamente  da  uno Stato o da altre amministrazioni
          pubbliche,  titolari  nel  proprio mercato nazionale di una
          posizione  dominante  e  non  quotati in mercati finanziari
          regolamentati,   i   quali   acquisiscono,  direttamente  o
          indirettamente  o  per  interposta  persona, anche mediante
          un'offerta   pubblica   a   termine  o  in  via  differita,
          partecipazioni  superiori  al  2  per  cento  nel  capitale
          sociale  di  societa' operanti nei settori predetti, in via
          diretta o tramite controllate o collegate, il rilascio o il
          trasferimento  dei provvedimenti autorizzatori o concessori
          previsti  dal  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in
          materia   di   energia  elettrica,  e  decreto  legislativo
          23 maggio  2000,  n.  64, in materia di mercato interno del
          gas naturale, e' effettuato alle condizioni di cui al comma
          2.  Il  limite  complessivo  del 2 per cento e' riferito al
          singolo  soggetto e al relativo gruppo di appartenenza, per
          tale  intendendosi  il  soggetto,  anche  non  avente forma
          societaria,   che   esercita   il  controllo,  le  societa'
          controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonche'
          le  societa'  collegate.  Il  limite  riguarda  altresi'  i
          soggetti  che  direttamente o indirettamente, anche tramite
          controllate,   collegate,   societa'   fiduciarie   o   per
          interposta  persona,  aderiscono anche con terzi ad accordi
          relativi  all'esercizio  del  diritto di voto o comunque ad
          accordi o patti parasociali.
              2. In caso di superamento del limite di cui al comma 1,
          a  partire  dal  momento  del  rilascio o del trasferimento
          delle autorizzazioni o concessioni di cui al medesimo comma
          1,  il  diritto  di  voto inerente alle azioni eccedenti il
          limite  stesso, e' automaticamente sospeso e di esse non si
          tiene  conto  ai  fini dei quorum assembleari deliberativi.
          Non   possono  essere  altresi'  esercitati  i  diritti  di
          acquisto o sottoscrizione a termine o differiti.
              3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a
          tutte  le  acquisizioni  effettuate in data successiva alle
          conclusioni  della  Presidenza  del  Consiglio  europeo  di
          Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001.
              3-bis.  Fermo restando il rispetto delle disposizioni e
          dei  limiti di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
          79,  e  successive  modificazioni,  e  alla legge 23 agosto
          2004,  n.  239, e successive modificazioni, le disposizioni
          di  cui  ai  commi  1 e 2 non si applicano nei riguardi dei
          soggetti  controllati  direttamente o indirettamente da uno
          Stato    membro    dell'Unione    europea   o   dalle   sue
          amministrazioni  pubbliche,  titolari  nel  proprio mercato
          nazionale di una posizione dominante, qualora le competenti
          Autorita'  degli Stati interessati abbiano approvato norme,
          definito   indirizzi   e   avviato   le  procedure  per  la
          privatizzazione  di  tali soggetti, quali la quotazione nei
          mercati   finanziari   regolamentati   o   altre  procedure
          equivalenti  e siano state definite con il Governo italiano
          intese   finalizzate   a   tutelare   la   sicurezza  degli
          approvvigionamenti  energetici  e  l'apertura  del mercato,
          promuovendo    l'effettivo    esercizio    delle   liberta'
          fondamentali   garantite   dal  Trattato  istitutivo  della
          Comunita'  europea  nell'accesso  ai  mercati  dell'energia
          elettrica e del gas naturale.
              4. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa,
          sentita,  per  i profili di competenza, l'Autorita' garante
          della  concorrenza  e  del mercato, accerta, con i poteri e
          gli  strumenti  ad essa attribuiti dalla normativa vigente,
          il   rispetto   delle   disposizioni  di  cui  al  presente
          articolo».