IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle attivita' produttive e IL DIRETTORE GENERALE per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Vista la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuali; Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE; Vista la direttiva del 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE; Vista l'istanza del 15 settembre 2003, protocollo MAP n. 828143 con la quale l'Italcert, con sede in Milano, viale Sarca n. 336, ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato al rilascio di attestati di conformita' per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 e del controllo di produzione ai sensi dell'art. 11 parte A e parte B della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale; Rilevato che la documentazione allegata all'istanza e' conforme alla direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003; Visto l'esito favorevole dell'esame documentale effettuato dall'apposito gruppo di lavoro interministeriale in data 10 giugno 2005; Considerato che l'Italcert soddisfa i requisiti minimi previsti dall'allegato V della direttiva 89/686/CEE; Decretano: Art. 1. 1. L'Italcert con sede in Milano, viale Sarca n. 336, e' autorizzato al rilascio di attestati di conformita' per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 e del controllo di produzione ai sensi dell'art. 11 parte A e parte B della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale per le famiglie di prodotto di seguito elencate: 1) dispositivi di protezione per le vie respiratorie, inclusi i dispositivi per la subacquea; 2) dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto per l'industria e l'alpinismo; 3) indumenti per la protezione contro i prodotti chimici liquidi e contro il calore e le fiamme; 4) dispositivi per prevenire l'annegamento o per uso come aiuto al galleggiamento; 5) dispositivi di protezione del capo; 6) dispositivi di protezione degli occhi; 7) indumenti di protezione contro l'impatto meccanico per motociclisti.