IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto l'art. 1, comma 79, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che
prevede  che, al fine di sperimentare gli effetti del superamento del
sistema di tesoreria unica il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del decreto
legislativo  28 agosto  1977,  n.  281, il Ministro dell'interno e il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, individua
con proprio decreto una regione, tre province, tre comunita' montane,
sei  comuni  e  tre  universita'  per  i  quali durante l'anno 2005 i
trasferimenti  statali  e le entrate proprie affluiscono direttamente
ai tesorieri degli enti;
  Visti  i  decreti  del  Ministro  dell'economia e delle finanze del
18 febbraio  2005,  recanti  la codificazione, le modalita' e i tempi
per  l'attuazione  del  Siope  per  le  regioni, gli enti locali e le
Universita',  in  attuazione  dell'art.  28,  comma  5,  della  legge
27 dicembre  2002,  n.  289  e  dell'art.  1,  comma  79, della legge
30 dicembre 2004, n. 311;
  Viste  le  note degli enti che hanno chiesto di essere ammessi alla
sperimentazione per il superamento della tesoreria unica;
  Visto l'art. 1, comma 57, della legge n. 311 del 2004, che dispone,
in  particolare,  che  alle  universita'  si  applica,  nel  triennio
2005-2007, la normativa sul fabbisogno finanziario di cui all'art. 3,
comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  Vista  la  nota  n.  1833  del  2 novembre  2004,  con  la quale il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca chiede di
modificare l'attuale sistema di erogazione del fondo di finanziamento
ordinario   anche   a   favore   delle   universita'   ammesse   alla
sperimentazione  con  i  decreti  di  questo  Ministero  n. 31855 del
4 settembre  1998  e  n.  59453  del 19 giugno 2003, per superare gli
inconvenienti connessi con gli sfasamenti temporali della riscossione
delle entrate proprie;
    Visto  l'art.  1, comma 79, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
che consente di estendere la sperimentazione nel corso del 2005;
  Vista   la   Convenzione   del   31 marzo  2003  tra  il  Ministero
dell'economia  e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, e la
Banca  d'Italia  che ha affidato la gestione dell'archivio Siope alla
Banca d'Italia;
  Considerato   che   per  avviare  la  sperimentazione  si  e'  reso
necessario preliminarmente adottare i decreti sulla codificazione per
i  3 citati settori e che si rende altresi' necessario procedere alla
preventiva  verifica  tecnica  in ordine al collegamento da parte dei
tesorieri/cassieri al Siope;
  Ritenuto  che  i  tempi  necessari  all'avvio della sperimentazione
precluderebbero    la    prevista   possibilita'   di   ampliare   la
sperimentazione  stessa  ad altri enti diversi da quelli indicati dal
richiamato articolo 1, comma 79, della legge 311 del 2004;
  Considerata  l'opportunita'  di ampliare la sperimentazione a tutti
gli  enti  che  ne  abbiano  fatto  domanda e che abbiano superato la
verifica  tecnica  di  collegamento  al Siope, al fine di disporre di
un'ampia   gamma   di   risultati   che   consenta   di   intervenire
tempestivamente,  ove  necessario,  sulle  procedure delineate per il
Siope per poterne assicurare l'avvio a regime dall'anno 2006;
  Ritenuto   di   dare  corso  al  decreto  ministeriale  secondo  le
indicazioni  dei  3 gruppi di lavoro costituiti con la determinazione
del  Ragioniere  Generale dello Stato n. 0042786 del 30 marzo 2004 ed
integrati con rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana;
  Sentiti  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del decreto
legislativo  28 agosto  1997,  n. 281, il Ministero dell'interno e il
Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca
scientifica;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                  Enti ammessi alla sperimentazione

  1.  A decorrere dal l° settembre 2005 e' avviata la sperimentazione
di cui all'art. 1, comma 79, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  2.  Sono ammessi alla sperimentazione tutti gli enti che, alla data
del  presente  decreto,  hanno presentato domanda di partecipazione e
per i quali risulti positiva la verifica di cui al comma 4.
  3.  Gli  enti che hanno chiesto di partecipare alla sperimentazione
sono  indicati  nell'allegato  1,  distinti  per  area  geografica  e
ordinati  secondo  l'ordine temporale di ricevimento della domanda da
parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
  4.  La  verifica, da effettuare con il tesoriere/cassiere dell'ente
di  cui  al  comma  2,  della  possibilita'  di collegarsi al Sistema
informativo  delle operazioni degli enti pubblici (Siope) e' eseguita
dalla  Banca  d'Italia,  seguendo  l'ordine  temporale di ricevimento
delle  domande di partecipazione alla sperimentazione, nell'ambito di
ogni  area geografica. Nel caso in cui il servizio di tesoreria/cassa
sia  espletato  da  piu' soggetti la verifica avviene con il soggetto
gia' individuato dall'ente quale capofila.
  5.  Entro  il  20 luglio  2005, ciascun ente di cui all'allegato 1,
indica  al  Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Dipartimento
della  Ragioneria Generale dello Stato, IGEPA - e alla Banca d'Italia
- Servizio Rapporti con il Tesoro - il proprio referente Siope, ed il
suo  sostituto, per l'attivita' di cui ai citati decreti del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  del  18 febbraio 2005 e il relativo
indirizzo di posta elettronica.
  6.  L'esito positivo della verifica viene comunicato, anche tramite
posta  elettronica,  entro il 31 luglio 2005, dalla Banca d'Italia al
Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato, al referente
dell'ente  pubblico  di cui al comma 5, nonche' al tesoriere/cassiere
dell'ente.   La   comunicazione   e'  altresi'  estesa  al  Ministero
dell'interno,  per  gli  enti locali, e al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, per le universita'.
  7.  Entro  la  stessa  data  indicata  al comma 6 la Banca d'Italia
informa   le  tesorerie  provinciali  dello  Stato  interessate  alla
sperimentazione  del  Siope  ai  fini  degli accreditamenti di cui ai
successivi articoli.