IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 79, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede che, al fine di sperimentare gli effetti del superamento del sistema di tesoreria unica il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1977, n. 281, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, individua con proprio decreto una regione, tre province, tre comunita' montane, sei comuni e tre universita' per i quali durante l'anno 2005 i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente ai tesorieri degli enti; Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005, recanti la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione del Siope per le regioni, gli enti locali e le Universita', in attuazione dell'art. 28, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'art. 1, comma 79, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Viste le note degli enti che hanno chiesto di essere ammessi alla sperimentazione per il superamento della tesoreria unica; Visto l'art. 1, comma 57, della legge n. 311 del 2004, che dispone, in particolare, che alle universita' si applica, nel triennio 2005-2007, la normativa sul fabbisogno finanziario di cui all'art. 3, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Vista la nota n. 1833 del 2 novembre 2004, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca chiede di modificare l'attuale sistema di erogazione del fondo di finanziamento ordinario anche a favore delle universita' ammesse alla sperimentazione con i decreti di questo Ministero n. 31855 del 4 settembre 1998 e n. 59453 del 19 giugno 2003, per superare gli inconvenienti connessi con gli sfasamenti temporali della riscossione delle entrate proprie; Visto l'art. 1, comma 79, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che consente di estendere la sperimentazione nel corso del 2005; Vista la Convenzione del 31 marzo 2003 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, e la Banca d'Italia che ha affidato la gestione dell'archivio Siope alla Banca d'Italia; Considerato che per avviare la sperimentazione si e' reso necessario preliminarmente adottare i decreti sulla codificazione per i 3 citati settori e che si rende altresi' necessario procedere alla preventiva verifica tecnica in ordine al collegamento da parte dei tesorieri/cassieri al Siope; Ritenuto che i tempi necessari all'avvio della sperimentazione precluderebbero la prevista possibilita' di ampliare la sperimentazione stessa ad altri enti diversi da quelli indicati dal richiamato articolo 1, comma 79, della legge 311 del 2004; Considerata l'opportunita' di ampliare la sperimentazione a tutti gli enti che ne abbiano fatto domanda e che abbiano superato la verifica tecnica di collegamento al Siope, al fine di disporre di un'ampia gamma di risultati che consenta di intervenire tempestivamente, ove necessario, sulle procedure delineate per il Siope per poterne assicurare l'avvio a regime dall'anno 2006; Ritenuto di dare corso al decreto ministeriale secondo le indicazioni dei 3 gruppi di lavoro costituiti con la determinazione del Ragioniere Generale dello Stato n. 0042786 del 30 marzo 2004 ed integrati con rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana; Sentiti la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica; Decreta: Art. 1. Enti ammessi alla sperimentazione 1. A decorrere dal l° settembre 2005 e' avviata la sperimentazione di cui all'art. 1, comma 79, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 2. Sono ammessi alla sperimentazione tutti gli enti che, alla data del presente decreto, hanno presentato domanda di partecipazione e per i quali risulti positiva la verifica di cui al comma 4. 3. Gli enti che hanno chiesto di partecipare alla sperimentazione sono indicati nell'allegato 1, distinti per area geografica e ordinati secondo l'ordine temporale di ricevimento della domanda da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 4. La verifica, da effettuare con il tesoriere/cassiere dell'ente di cui al comma 2, della possibilita' di collegarsi al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (Siope) e' eseguita dalla Banca d'Italia, seguendo l'ordine temporale di ricevimento delle domande di partecipazione alla sperimentazione, nell'ambito di ogni area geografica. Nel caso in cui il servizio di tesoreria/cassa sia espletato da piu' soggetti la verifica avviene con il soggetto gia' individuato dall'ente quale capofila. 5. Entro il 20 luglio 2005, ciascun ente di cui all'allegato 1, indica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGEPA - e alla Banca d'Italia - Servizio Rapporti con il Tesoro - il proprio referente Siope, ed il suo sostituto, per l'attivita' di cui ai citati decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005 e il relativo indirizzo di posta elettronica. 6. L'esito positivo della verifica viene comunicato, anche tramite posta elettronica, entro il 31 luglio 2005, dalla Banca d'Italia al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, al referente dell'ente pubblico di cui al comma 5, nonche' al tesoriere/cassiere dell'ente. La comunicazione e' altresi' estesa al Ministero dell'interno, per gli enti locali, e al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per le universita'. 7. Entro la stessa data indicata al comma 6 la Banca d'Italia informa le tesorerie provinciali dello Stato interessate alla sperimentazione del Siope ai fini degli accreditamenti di cui ai successivi articoli.