IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Kolomiets Alexander, nato a Reny (Ucraina) il 21 giugno 1961, cittadino israeliano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 - come sopra modificato - in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingegnere delle vie di comunicazione elettromeccaniche» rilasciato nel 1986 dall'Universita' «Obrastzov» di Leningrado, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»; Considerato che il richiedente e' in possesso di ampia esperienza professionale nel settore; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 22 febbraio 2005; Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 115/1992 citato, modificato come sopra; Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, cosi' come modificato; Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, come sopra modificato, e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, come sopra modificato, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rinnovato dalla questura di Pisa in data 21 ottobre 2004 valido fino al 20 ottobre 2006; Decreta: Art. 1. Al sig. Kolomiets Alexander, nato a Reny (Ucraina) il 21 giugno 1961, cittadino israeliano, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» - Sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.