IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione  dello  straniero, cosi' come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998,  a  norma  dell'art.  1, comma 6, cosi' come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza del sig. Kolomiets Alexander, nato a Reny (Ucraina)
il  21 giugno  1961,  cittadino  israeliano,  diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999  -  come sopra modificato - in combinato disposto con l'art.
12  del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo
professionale    di    «Ingegnere    delle   vie   di   comunicazione
elettromeccaniche»  rilasciato  nel 1986 dall'Universita' «Obrastzov»
di  Leningrado, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia
della professione di «ingegnere»;
  Considerato  che  il richiedente e' in possesso di ampia esperienza
professionale nel settore;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta
del 22 febbraio 2005;
  Preso  atto  del  parere  espresso dal rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  pertanto  che  ricorrano le condizioni di cui all'art. 6,
comma  1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 115/1992 citato,
modificato come sopra;
  Ritenuto  che  la  prova  attitudinale integrativa conseguente alla
valutazione  di  cui  sopra  debba rivestire carattere specificamente
professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non
hanno  formato  oggetto  di  studio  e/o di approfondimenti nel corso
della  esperienza  maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso
in casi similari;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, cosi' come modificato;
  Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visti  gli  articoli 6  del  decreto  legislativo n. 286/1998, come
sopra  modificato,  e  14  e  39, comma 7, del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle
quote  relative  ai  flussi di ingresso nel territorio dello Stato di
cui  all'art.  3  del  decreto  legislativo  n.  286/1998, come sopra
modificato,  non  e'  richiesta  per  i  cittadini  stranieri gia' in
possesso  di  permesso  di  soggiorno  per lavoro subordinato, lavoro
autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
per  motivi  familiari,  rinnovato  dalla  questura  di  Pisa in data
21 ottobre 2004 valido fino al 20 ottobre 2006;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig.  Kolomiets  Alexander,  nato a Reny (Ucraina) il 21 giugno
1961,  cittadino  israeliano,  e'  riconosciuto  il titolo accademico
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  «ingegneri»  -  Sezione  A  settore  industriale,  e
l'esercizio  della  professione  in Italia, fatta salva la perdurante
validita'  del  permesso  di  soggiorno e il rispetto delle quote dei
flussi migratori.