IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Baumgartner  Gerhard, nato a Innsbruck
(Austria)   il  14  aprile  1952,  cittadino  austriaco,  diretta  ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo,  modificato  dal  decreto  legislativo  n.  277/2003, il
riconoscimento  del  titolo  austriaco «Baumeistergewerbe» conseguito
nel  marzo  1984, per l'iscrizione all'albo dei «periti industriali e
periti   industriali   laureati»,   e  l'esercizio  in  Italia  della
professione;
  Preso   atto   che   e'   in   possesso   del   titolo   di  studio
«Reifeprufungszeugnis  der  Hoheren Abteilung fur Hochbau» conseguito
presso  l'Istituto  tecnico  superiore  federale  di  insegnamento  e
ricerca di Innsbruck nel 1977;
  Preso  atto  inoltre  che  ha documentato il possesso di esperienza
professionale nel settore;
  Viste  le  determinazioni della conferenza di servizi del 28 aprile
2005, che ha espresso parere favorevole per l'iscrizione all'albo dei
«periti industriali e periti industriali laureati» con l'applicazione
di misure compensative;
  Preso  atto  del  parere  scritto  del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria;
  Ritenuto  pertanto  che  ricorrano le condizioni di cui all'art. 6,
comma  1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 115/1992 citato,
modificato come sopra;
  Ritenuto  che  la  prova  attitudinale integrativa conseguente alla
valutazione  di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e
da  un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale
in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato
oggetto  di  studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza
maturata;
  Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in
mesi sei;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig.  Baumgartner  Gerhard,  nato  a  Innsbruck (Austria) il 14
aprile 1952, cittadino austriaco, e' riconosciuto il titolo di cui in
premessa  quale  titolo  valido per l'iscrizione all'albo dei «periti
industriali  e  periti industriali laureati», e l'esercizio in Italia
della professione.