IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                      per le politiche fiscali

  Visto  il  regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni   relative   alle   imposte  sui  redditi,  all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto,  approvato  con  il decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322;
  Visto,  in  particolare,  il  comma  3-ter  dell'art. 3, del citato
decreto  n. 322 del 1998, inserito dall'art. 2, comma 61, della legge
24 dicembre  2003,  n.  350,  in base al quale ai soggetti incaricati
della  trasmissione  in  via telematica delle dichiarazioni spetta un
compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 0,5 per ciascuna
dichiarazione  elaborata  e trasmessa mediante il servizio telematico
Entratel  che non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta
sul valore aggiunto;
  Visto  il  medesimo  comma  3-ter del citato art. 3 del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 322 del 1998 il quale prevede che le
modalita'  di  corresponsione dei compensi sono stabiliti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze;
  Visto  il parere dell'Agenzia delle entrate espresso con nota prot.
113403/2005 del 6 luglio 2005;

                              Decreta:

                               Art. 1.

Modalita'  di  corresponsione  dei  compensi di cui all'art. 3, comma
3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
                                 322

  1.  I  compensi  di  cui  all'art.  3, comma 3-ter, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 luglio  1998,  n. 322, e successive
modificazioni,   sono   corrisposti  ai  soggetti,  incaricati  della
trasmissione  telematica delle dichiarazioni, di cui al comma 3 dello
stesso  art.  3,  per  ciascuna  dichiarazione  annuale  elaborata  e
trasmessa  all'Agenzia delle entrate dal 1° gennaio al 31 dicembre di
ciascun  anno solare, per le quali il servizio Entratel ha fornito la
comunicazione di cui al comma 10 del medesimo art. 3.
  2.   L'Agenzia   delle  entrate,  entro  il  28 febbraio  dell'anno
successivo  a  quello  di  trasmissione delle dichiarazioni, comunica
tramite  il servizio Entratel ai soggetti interessati il numero delle
dichiarazioni  per le quali spetta il compenso di cui al comma 1 e il
relativo ammontare complessivo.
  3.   I   soggetti  interessati,  entro  l'ultimo  giorno  del  mese
successivo  a  quello  di  ricevimento  della comunicazione di cui al
comma  2,  emettono  la  fattura  nei  confronti  dell'Agenzia  delle
entrate,  trasmettendola  tramite il servizio Entratel, per l'importo
comunicato  dalla  stessa,  specificando  i  dati  necessari  per  il
pagamento, comprensivi, ove previsto, dei contributi e delle ritenute
da operare.
  4. La corresponsione del compenso e' effettuata solo se l'ammontare
complessivo  indicato  nella  comunicazione  di cui al comma 2 e' non
inferiore a 20 euro. Se detto ammontare complessivo risulta inferiore
al  limite  di  20  euro,  l'Agenzia  delle  entrate  lo  cumula agli
ammontari  complessivi  delle  successive comunicazioni ed i soggetti
interessati  emettono  la  fattura  entro  l'ultimo  giorno  del mese
successivo  a  quello  di  ricevimento  della  comunicazione  che  ha
comportato il superamento del medesimo limite di 20 euro.
  5.  L'Agenzia  delle  entrate,  entro il secondo mese successivo al
termine  di  cui  ai commi 3 e 4, effettua il pagamento della fattura
emessa   dai  soggetti  interessati,  utilizzando  i  fondi  messi  a
disposizione sul capitolo 3890.