IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con
decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze  loro  attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto  l'art.  168 del nuovo codice della strada che ai commi 2 e 6
stabilisce  la  competenza  del  Ministro  delle infrastrutture e dei
trasporti,  a decretare, di concerto con il Ministro dell'interno, in
materia  di  sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose
ispirandosi al diritto comunitario;
  Visti   gli  articoli  11  e  12  del  nuovo  codice  della  strada
concernenti   rispettivamente   i   servizi  di  polizia  stradale  e
l'espletamento dei servizi di polizia stradale;
  Vista  la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo
relativo  al  trasporto internazionale di merci pericolose su strada,
denominato ADR;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
4 settembre  1996,  pubblicato  nel supplemento ordinario n. 211 alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  282 del 2 dicembre 1996, di attuazione della
direttiva  94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
legislazioni  degli  Stati  membri  relative  al  trasporto  di merci
pericolose su strada, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
3 marzo  1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile
1997,  di  attuazione  della  direttiva  95/50/CE  del  Consiglio del
6 ottobre  1995  concernente  l'adozione  di  procedure  uniformi  in
materia di controlli su strada di merci pericolose;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del  21 dicembre  2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del
9 gennaio   2002,  di  recepimento  della  direttiva  2001/26/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/50/CE
del Consiglio concernente l'adozione di procedure uniformi in materia
di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose;
  Vista  la  direttiva  2004/112/CE della Commissione del 13 dicembre
2004  che  adegua  al  progresso  tecnico  la  direttiva 95/50/CE del
Consiglio sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo
dei  trasporti  su  strada  di  merci  pericolose,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 367 del 14 dicembre 2004;

                             A d o t t a

                        il seguente decreto:

  Recepimento  della  direttiva  2004/112/CE della Commissione del 13
dicembre  2004, che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/50/CE
del  Consiglio,  sull'adozione  di  procedure  uniformi in materia di
controllo  dei  trasporti  su  strada  di  merci  pericolose.  (Testo
rilevante ai fini dello Spazio economico europeo).
                               Art. 1.
  1. Gli allegati I, II e III al decreto del Ministro dei trasporti e
della  navigazione  3 marzo  1997,  come  modificato  dal decreto del
Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2001, sono
sostituiti  dagli  allegati  I,  II  e III contenuti nell'allegato al
presente decreto che ne costituisce parte integrante.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 maggio 2005


                                           Il Ministro
                                delle infrastrutture e dei trasporti
                                             Lunardi


Il Ministro dell'interno
         Pisanu

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2005
Ufficio  di  controllo  sugli  atti Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 119