IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per l'universita', l'alta formazione artistica musicale e coreutica e
              per la ricerca scientifica e tecnologica

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto  «Modificazioni  ed  integrazioni alle ordinanze ministeriali
30 dicembre   1999  e  16 luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
  Visto  il decreto in data 16 novembre 2000, con il quale l'istituto
«Scuola  di  formazione  centro  Eric Berne di psicoterapia e analisi
transazionale»  e'  stato  abilitato ad istituire e ad attivare nella
sede  di  Milano,  corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi
del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;
  Vista  l'istanza  del  25 maggio  2005  con  la  quale  il predetto
istituto  chiede  l'autorizzazione  a poter cambiare la denominazione
suindicata  in «Scuola di specializzazione in psicoterapia "Centro E.
Berne"»;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'Istituto  «Scuola di formazione centro Eric Berne di psicoterapia
e  analisi  transazionale»  abilitato con decreto in data 16 novembre
2000  ad  istituire  e  ad  attivare  nella  sede di Milano, corsi di
specializzazione  in  psicoterapia  ai sensi del regolamento adottato
con  decreto  ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzato a
cambiare   la   denominazione   in  «Scuola  di  specializzazione  in
psicoterapia "Centro E. Berne"».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 luglio 2005
                             Il Capo del dipartimento: Rossi Bernardi