IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per l'universita', l'alta formazione artistica musicale e coreutica e
              per la ricerca scientifica e tecnologica

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionali
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali  attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto  «Modificazioni  ed  integrazioni alle ordinanze ministeriali
30 dicembre   1999  e  16 luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche'  alle  strutture ed attrezzature e le successive integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
  Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Visto  il  decreto  in  data 9 maggio 1994, con il quale l'istituto
«Gestalt  -  H.C.C.»  e'  stato  abilitato ad istituire e ad attivare
nelle  sedi  di  Ragusa,  Zelarino  (Venezia)  e  Siracusa  corsi  di
formazione ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;
  Visto   il   decreto   in   data   25 maggio   2001   di   conferma
dell'adeguamento   degli   istituti   di   psicoterapia  riconosciuti
dall'ordinamento   previsto  dal  regolamento  adottato  con  decreto
ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509;
  Vista   l'istanza   con   la  quale  il  predetto  istituto  chiede
l'autorizzazione al trasferimento della sede di Zelarino (Venezia) da
via  Castellana n. 16 a Mestre-Venezia via Lazzari n. 10 e della sede
di Siracusa, da via Alamo da Lentini n. 2 a via San Sebastiano n. 38;
  Visto    il    parere   favorevole   espresso   dalla   commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 29 aprile 2005;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto   Comitato   nazionale   per   la  valutazione  del  sistema
universitario  nella  riunione  del 1° giugno 2005 trasmessa con nota
prot. n. 461 del 6 giugno 2005;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. L'Istituto  «Gestalt  -  H.C.C.» abilitato con decreti in data 9
maggio  1994  e  in  data  25 maggio 2001, ad istituire e ad attivare
nelle   sedi   di   Zelarino   (Venezia)   e  di  Siracusa  corsi  di
specializzazione  in  psicoterapia  ai sensi del regolamento adottato
con  decreto  ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzato a
trasferire  la  sede  di Zelarino (Venezia) da via Castellana n. 16 a
Mestre-Venezia  via  Lazzari n. 10 e la sede di Siracusa da via Alamo
da Lentini n. 2 a via San Sebastiano n. 38.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 luglio 2005
                             Il capo del Dipartimento: Rossi Bernardi