IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti di protezione civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 maggio 2005, concernente la dichiarazione dello stato d'emergenza nel territorio del comune di Loiano in provincia di Bologna, a causa di una frana da crollo nelle Gole di Scascoli, lungo la strada provinciale n. 21 e il fiume Savena, verificatesi il 12 marzo 2005; Vista la nota del 23 giugno 2005 dell'assessore alla protezione civile della regione Emilia-Romagna, nonche' la successiva nota del 7 luglio 2005 del Presidente della medesima regione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2005 concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2005, degli stati d'emergenza in ordine agli eventi alluvionali e ai dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio della regione Campania; Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»; Vista la nota del 5 luglio 2005 del Vice-Commissario delegato per l'emergenza idrogeologica nella regione Campania; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2005 lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche' in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico nel sottosuolo, con riferimento al territorio di Napoli; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004 art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004 art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004 art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004 art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004 art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005 art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005 art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005 art. 6 e n. 3443 del 15 giugno 2005 art. 9 recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2004, con il quale e' prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in ordine agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5, 14 e 15 settembre 2001; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3147 del 21 settembre 2001, n. 3158 del 12 novembre 2001, n. 3293 del 6 giugno 2003, n. 3342 del 5 marzo 2004 e n. 3347 del 2 aprile 2004; Vista la nota del sindaco del comune di Napoli del 3 giugno 2005; Viste le note del 19 maggio e del 12 luglio 2005 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 recante «Dichiarazione dello stato di' emergenza in relazione alla tutela della pubblica incolumita' nell'attuale situazione internazionale»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, concernente la proroga dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2006, nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 2004, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza ambientale nella laguna di Orbetello; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2005; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004 e n. 3390 del 29 dicembre 2004; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale determinatosi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione», cosi' come integrata dall'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3399 del 18 febbraio 2005; Vista la nota del 29 giugno 2005 del Presidente della regione Veneto con la quale si esprime parere favorevole all'integrazione del Comitato tecnico scientifico istituito ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3383 del 2003, con un rappresentante della provincia di Venezia; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3340 del 20 febbraio 2004, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito, dal 15 al 18 ottobre 2003, il territorio delle province di Enna, Caltanissetta e Catania»; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3360 del 21 maggio 2005, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della regione siciliana nel periodo ricompreso tra settembre e dicembre 2003; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3440 del 10 giugno 2005, recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile diretti a fronteggiare gli eventi calamitosi' verificatisi nel periodo ricompreso tra settembre e dicembre 2003 nel territorio della regione Siciliana»; Considerato che in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione siciliana nel periodo tra settembre e dicembre 2003 sono stati dichiarati gli stati d'emergenza con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente del 7 novembre 2003 e 20 febbraio 2004; Considerato che, con le successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3340 del 2004 e n. 3360 del 2005, sopra richiamate, in vigenza dello stato d'emergenza, e tenuto conto della carenza di fondi, la regione siciliana e' stata autorizzata ad utilizzare le risorse finanziarie del Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, annualita' 2003; Tenuto conto che la regione siciliana ha chiesto di utilizzare per gli eventi calamitosi in questione le risorse finanziarie, annualita' 2004, del Fondo regionale di protezione civile, il che puo' essere consentito sulla base dell'ordinamento giuridico vigente in considerazione che la situazione di criticita' ancora in atto puo' essere ricompresa nella previsione di cui alla lettera b) dell'art. 2 della legge n. 225 del 1992; Considerato che per gli eventi calamitosi in questione e' stata emanata l'ordinanza di protezione civile n. 3440 del 2005, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro nell'ordinario, per cui, venendo meno la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della medesima legge n. 225 del 1992, la regione siciliana puo' utilizzare la quota parte delle risorse finanziarie del Fondo regionale di protezione civile ai sensi dell'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, annualita' 2004, da destinare al completamento degli interventi predisposti in regime straordinario; Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; Considerato che il giorno 7 luglio 2005 la citta' di Londra e' stata duramente colpita da una gravissima serie di attentati di natura terroristica, che hanno provocato la morte di decine di persone ed il ferimento di altrettante; Considerato che persiste una diffusa situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumita' derivante dalla possibile verificazione di ulteriori attentati; Ravvisata, quindi, la necessita' di entrare urgentemente in contatto con i cittadini italiani presenti a diverso titolo nel Regno Unito, al fine di fornire ai medesimi utili informazioni nonche' ogni possibile forma di assistenza; Ritenuto che l'unico strumento per conseguire le summenzionate finalita' e costituto dall'invio a tutti gli abbonati ed ai titolari di carte ricaricabili di un messaggio SMS - short message service - da parte dei gestori dei sevizi di telefonia mobile; Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 12 marzo 2003, il quale prevede che gli operatori telefonici possono prescindere dal consenso dell'interessato in caso di disastri e calamita' naturali nei quali l'invio dei messaggi in deroga alla disciplina dei dati sia specificamente disposta da un soggetto pubblico centrale che adotti ai sensi di legge un provvedimento d'urgenza per ragioni, tra l'altro, connesse alla tutela della sicurezza pubblica; Vista la richiesta del Ministero degli affari esteri del 7 luglio 2005; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004, recante: «Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico», nonche' le successive ordinanze di protezione civile n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005, n. 3394 del 18 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005, n. 3402 del 10 marzo 2005, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005 e n. 3443 del 15 giugno 2005; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 2004 recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America, che si terra' nello specchio di mare antistante alla citta' di Trapani; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il presidente della regione Emilia-Romagna e' nominato Commissario delegato per fronteggiare lo stato di emergenza nel territorio del comune di Loiano, in provincia di Bologna, causata da una frana da crollo nelle Gole di Scascoli, lungo la strada provinciale n. 21 e il fiume Savena, verificatasi il 12 marzo 2005. 2. La regione Emilia-Romagna, per l'avvio dei primi interventi, e' autorizzata, su disposizione del presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato, a trasferire, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di ordinamento contabile, a titolo di anticipazione sulla contabilita' speciale di cui al comma 6, l'importo di euro 2.100.000,00 derivante da talune specifiche economie realizzatesi nell'ambito del Piano degli interventi relativo agli eventi calamitosi del 2000. 3. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza il presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato provvede, anche per piani stralci, all'affidamento, anche utilizzando per le attivita' esecutive quali soggetti attuatori i sindaci degli enti locali territorialmente interessati, delle opere e degli interventi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, avvalendosi delle deroghe indicate all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005 n. 3401. 4. Il presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato puo' approvare il piano ed autorizzare l'avvio delle procedure per la realizzazione degli interventi anche nelle more dell'effettiva disponibilita' delle risorse finanziarie sulla contabilita' speciale di cui al comma 6. 5. Le amministrazioni e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale. 6. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita, intestata al presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.