IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni
urgenti di protezione civile;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27 maggio  2005, concernente la dichiarazione dello stato d'emergenza
nel  territorio del comune di Loiano in provincia di Bologna, a causa
di  una  frana  da  crollo  nelle  Gole  di Scascoli, lungo la strada
provinciale n. 21 e il fiume Savena, verificatesi il 12 marzo 2005;
  Vista  la  nota  del  23 giugno 2005 dell'assessore alla protezione
civile  della  regione Emilia-Romagna, nonche' la successiva nota del
7 luglio 2005 del Presidente della medesima regione;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
28 giugno  2005  concernente  la  proroga,  fino al 31 dicembre 2005,
degli  stati  d'emergenza  in  ordine  agli  eventi  alluvionali e ai
dissesti  idrogeologici  verificatisi  nel  territorio  della regione
Campania;
  Visto  l'art.  2  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3397 del 28 gennaio 2005, recante «Disposizioni urgenti
di protezione civile»;
  Vista  la  nota del 5 luglio 2005 del Vice-Commissario delegato per
l'emergenza idrogeologica nella regione Campania;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 dicembre 2004, con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre
2005  lo  stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti
nella  regione  Campania,  nonche'  in materia di bonifica dei suoli,
delle  falde  e  dei  sedimenti  inquinati,  di  tutela  delle  acque
superficiali,   di   dissesto   idrogeologico   nel  sottosuolo,  con
riferimento al territorio di Napoli;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3341  del  27 febbraio  2004,  n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del
30 marzo  2004,  n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004
art.  1,  comma 2,  n. 3361 in data 8 luglio 2004 art. 5, n. 3369 del
13 agosto  2004,  n.  3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre
2004  art.  8,  n.  3382  del  18 novembre  2004  art. 8, n. 3390 del
29 dicembre  2004 art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005 art. 1, n. 3399
del  18 febbraio  2005 art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del
29 aprile  2005  art.  6  e n. 3443 del 15 giugno 2005 art. 9 recanti
disposizioni  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  rifiuti  nella
regione Campania;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
28 dicembre  2004,  con  il  quale  e' prorogato, fino al 31 dicembre
2005,  lo  stato  di  emergenza in ordine agli eventi alluvionali che
hanno  colpito  il  territorio  delle  province di Avellino, Caserta,
Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5, 14 e 15 settembre 2001;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3147 del 21 settembre 2001, n. 3158 del 12 novembre 2001, n. 3293 del
6 giugno 2003, n. 3342 del 5 marzo 2004 e n. 3347 del 2 aprile 2004;
  Vista la nota del sindaco del comune di Napoli del 3 giugno 2005;
  Viste  le  note  del 19 maggio e del 12 luglio 2005 dell'Ufficio di
Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 marzo  2003  recante  «Dichiarazione  dello stato di' emergenza in
relazione   alla   tutela  della  pubblica  incolumita'  nell'attuale
situazione internazionale»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 gennaio 2005, concernente la proroga dello stato d'emergenza, fino
al  31 dicembre  2006, nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto
in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 novembre   2004,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al
31 dicembre  2006,  lo  stato di emergenza ambientale nella laguna di
Orbetello;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 dicembre  2004,  con il quale lo stato di emergenza in ordine alla
situazione   socio-economico-ambientale   determinatasi   nel  bacino
idrografico  del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al
31 dicembre 2005;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3270  del  12  marzo  2003,  n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del
2 ottobre  2003,  n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004,
n. 3378 dell'8 ottobre 2004 e n. 3390 del 29 dicembre 2004;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il
quale  e'  stato  dichiarato,  fino  al 31 dicembre 2005, lo stato di
emergenza  socio-economico-ambientale  determinatosi  nella laguna di
Venezia  in  ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali
portuali di grande navigazione;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383
del  3 dicembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare
l'emergenza  socio economico ambientale determinatasi nella laguna di
Venezia  in  ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali
portuali  di  grande  navigazione»,  cosi' come integrata dall'art. 1
dell'ordinanza di protezione civile n. 3399 del 18 febbraio 2005;
  Vista  la  nota  del  29 giugno  2005  del Presidente della regione
Veneto con la quale si esprime parere favorevole all'integrazione del
Comitato  tecnico  scientifico  istituito  ai sensi dell'ordinanza di
protezione  civile  n.  3383  del  2003,  con un rappresentante della
provincia di Venezia;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3340
del  20 febbraio  2004,  recante:  «Interventi  urgenti di protezione
civile  diretti  a  fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali
eventi  atmosferici  che hanno colpito, dal 15 al 18 ottobre 2003, il
territorio delle province di Enna, Caltanissetta e Catania»;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3360
del 21 maggio 2005, recante: «Interventi urgenti di protezione civile
diretti  a  fronteggiare  i danni conseguenti agli eccezionali eventi
atmosferici  che  hanno colpito il territorio della regione siciliana
nel periodo ricompreso tra settembre e dicembre 2003;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3440
del  10 giugno  2005,  recante: «Ulteriori disposizioni di protezione
civile diretti a fronteggiare gli eventi calamitosi' verificatisi nel
periodo ricompreso tra settembre e dicembre 2003 nel territorio della
regione Siciliana»;
  Considerato  che  in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno
colpito   il   territorio   della   regione   siciliana  nel  periodo
tra settembre   e dicembre  2003  sono  stati  dichiarati  gli  stati
d'emergenza  con  decreti  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
rispettivamente del 7 novembre 2003 e 20 febbraio 2004;
  Considerato  che,  con  le  successive ordinanze del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n.  3340 del 2004 e n. 3360 del 2005, sopra
richiamate,  in vigenza dello stato d'emergenza, e tenuto conto della
carenza  di  fondi,  la  regione  siciliana  e'  stata autorizzata ad
utilizzare  le  risorse finanziarie del Fondo regionale di protezione
civile  di  cui all'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, annualita' 2003;
  Tenuto  conto che la regione siciliana ha chiesto di utilizzare per
gli eventi calamitosi in questione le risorse finanziarie, annualita'
2004,  del  Fondo  regionale di protezione civile, il che puo' essere
consentito   sulla   base   dell'ordinamento   giuridico  vigente  in
considerazione  che  la  situazione di criticita' ancora in atto puo'
essere ricompresa nella previsione di cui alla lettera b) dell'art. 2
della legge n. 225 del 1992;
  Considerato  che  per  gli  eventi calamitosi in questione e' stata
emanata  l'ordinanza  di protezione civile n. 3440 del 2005, ai sensi
dell'art.  5,  comma  3,  della  legge  n.  225  del  1992,  con  cui
disciplinare   gli   interventi   necessari   al  definitivo  rientro
nell'ordinario,  per  cui, venendo meno la ricorrenza dei presupposti
di  cui all'art. 5, comma 1, della medesima legge n. 225 del 1992, la
regione  siciliana  puo'  utilizzare  la  quota  parte  delle risorse
finanziarie  del  Fondo  regionale  di  protezione  civile  ai  sensi
dell'art.  138,  comma  16,  della  legge  23 dicembre  2000, n. 388,
annualita'  2004,  da  destinare  al  completamento  degli interventi
predisposti in regime straordinario;
  Visto  l'art.  1, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
  Considerato  che  il  giorno  7 luglio  2005 la citta' di Londra e'
stata  duramente  colpita  da  una  gravissima  serie di attentati di
natura  terroristica,  che  hanno  provocato  la  morte  di decine di
persone ed il ferimento di altrettante;
  Considerato  che persiste una diffusa situazione di pericolo per la
pubblica    e   privata   incolumita'   derivante   dalla   possibile
verificazione di ulteriori attentati;
  Ravvisata,   quindi,  la  necessita'  di  entrare  urgentemente  in
contatto con i cittadini italiani presenti a diverso titolo nel Regno
Unito, al fine di fornire ai medesimi utili informazioni nonche' ogni
possibile forma di assistenza;
  Ritenuto  che  l'unico  strumento  per  conseguire le summenzionate
finalita'  e costituto dall'invio a tutti gli abbonati ed ai titolari
di  carte  ricaricabili di un messaggio SMS - short message service -
da parte dei gestori dei sevizi di telefonia mobile;
  Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali in
data  12 marzo  2003,  il  quale prevede che gli operatori telefonici
possono prescindere dal consenso dell'interessato in caso di disastri
e  calamita'  naturali  nei quali l'invio dei messaggi in deroga alla
disciplina  dei  dati  sia  specificamente  disposta  da  un soggetto
pubblico  centrale  che  adotti  ai  sensi  di legge un provvedimento
d'urgenza  per  ragioni,  tra  l'altro,  connesse  alla  tutela della
sicurezza pubblica;
  Vista  la  richiesta del Ministero degli affari esteri del 7 luglio
2005;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389
del  26 dicembre  2004,  recante:  «Disposizioni di protezione civile
finalizzate  a  fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del
sud-est  asiatico»,  nonche'  le  successive  ordinanze di protezione
civile  n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005,
n.  3394  del  18 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005, n. 3402
del  10 marzo  2005, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile
2005 e n. 3443 del 15 giugno 2005;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
3 settembre  2004  recante  la  dichiarazione di grande evento per lo
svolgimento  della  pre-regata della trentaduesima Coppa America, che
si terra' nello specchio di mare antistante alla citta' di Trapani;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:

                               Art. 1.
  1.   Il   presidente   della  regione  Emilia-Romagna  e'  nominato
Commissario  delegato  per  fronteggiare  lo  stato  di emergenza nel
territorio  del comune di Loiano, in provincia di Bologna, causata da
una  frana  da  crollo  nelle  Gole  di  Scascoli,  lungo  la  strada
provinciale n. 21 e il fiume Savena, verificatasi il 12 marzo 2005.
  2.  La regione Emilia-Romagna, per l'avvio dei primi interventi, e'
autorizzata,   su   disposizione   del   presidente   della   regione
Emilia-Romagna  -  Commissario delegato, a trasferire, in deroga alle
vigenti disposizioni in materia di ordinamento contabile, a titolo di
anticipazione   sulla  contabilita'  speciale  di  cui  al  comma  6,
l'importo   di  euro  2.100.000,00  derivante  da  talune  specifiche
economie realizzatesi nell'ambito del Piano degli interventi relativo
agli eventi calamitosi del 2000.
  3.  Per  l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza   il   presidente   della   regione  Emilia-Romagna  -
Commissario    delegato    provvede,   anche   per   piani   stralci,
all'affidamento,  anche  utilizzando per le attivita' esecutive quali
soggetti  attuatori  i  sindaci  degli  enti  locali territorialmente
interessati,  delle opere e degli interventi nei limiti delle risorse
finanziarie  disponibili, avvalendosi delle deroghe indicate all'art.
4  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 18
febbraio 2005 n. 3401.
  4.   Il  presidente  della  regione  Emilia-Romagna  -  Commissario
delegato  puo'  approvare  il  piano  ed  autorizzare  l'avvio  delle
procedure  per  la  realizzazione  degli  interventi anche nelle more
dell'effettiva   disponibilita'   delle   risorse  finanziarie  sulla
contabilita' speciale di cui al comma 6.
  5.  Le  amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  sono autorizzati a
trasferire  al  presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario
delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del
contesto emergenziale.
  6.  Le  risorse  finanziarie  di  cui  al  presente  articolo  sono
trasferite  su  apposita  contabilita'  speciale, all'uopo istituita,
intestata  al  presidente  della regione Emilia-Romagna - Commissario
delegato  con  le  modalita'  previste  dall'art.  10 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.