IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento
                              Dispone:

      1. Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

  1.1.  La  trasmissione  telematica  dei dati relativi all'ammontare
complessivo  dei  corrispettivi  giornalieri delle cessioni di beni e
delle  prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quale prevista
dall'art.  1,  comma  429  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, puo'
essere    effettuata   esclusivamente   dalle   imprese   di   grande
distribuzione    commerciale   i   cui   punti   vendita   hanno   le
caratteristiche  indicate  nell'art. 1, comma 430, della legge n. 311
del   2004,   fermo   restando   l'obbligo   di   certificazione  dei
corrispettivi per quei punti vendita che hanno superfici inferiori ai
limiti previsti dal medesimo comma 430.
  1.2.  La  trasmissione  avviene,  distintamente  per  ciascun punto
vendita  e  per  ciascuna  giornata,  in  conformita' alle specifiche
tecniche allegate al presente provvedimento e con le modalita' di cui
al  successivo  punto  2. Essa va effettuata anche per le giornate in
cui vi sia assenza di corrispettivi.
  1.3.  L'esercizio  della  facolta'  di  cui  al punto 1.1, comporta
l'obbligo  di  adottare  le  modalita'  di  trasmissione previste dal
presente  atto  per  un intero periodo d'imposta. Qualora la facolta'
sia  esercitata  nel  corso  del  periodo d'imposta, entro il termine
stabilito  per  la  prima  trasmissione  sono comunicati anche i dati
relativi  alla frazione compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e
la data in cui la scelta e' stata operata.
               2. Modalita' di trasmissione dei dati.

  2.1.  Le  imprese  che  esercitano la facolta' di cui al punto 1.1,
utilizzano il servizio telematico Entratel o Internet in relazione ai
requisiti  da  esse  possedute  per la presentazione telematica delle
dichiarazioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
  2.2.  Le imprese possono avvalersi, per la trasmissione dei dati di
cui  al punto 1, dei soggetti di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
  2.3.  La  trasmissione  telematica  dei  dati  e' effettuata previa
verifica,  da  eseguirsi  mediante  i  prodotti software di controllo
distribuiti   gratuitamente   dall'Agenzia   delle   entrate,   della
congruenza  dei  predetti  dati  con quanto previsto dalle specifiche
tecniche allegate al presente atto.
  2.4.  I  file  contenenti  i  dati di cui al punto 1 da trasmettere
tramite  il  servizio telematico Internet devono avere dimensione non
superiore a 3 Megabyte.
                            3. Ricevute.

  3.1.  La  trasmissione  dei  dati  di  cui al punto 1, si considera
effettuata  nel  momento  in cui e' completata, da parte dell'Agenzia
delle  entrate,  la  ricezione  del  file contenente i dati medesimi,
salvo i casi previsti al punto 3.4.
  3.2.  L'Agenzia  delle  entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei
dati mediante una ricevuta, contenuta in un file munito del codice di
autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per
il   servizio  Internet  generati  secondo  le  modalita'  descritte,
rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo
3  dell'allegato  tecnico  ter al decreto 31 luglio 1998 e successive
modificazioni.
  3.3.   Salvo  cause  di  forza  maggiore,  le  ricevute  sono  rese
disponibili  per  via  telematica  entro  i  cinque giorni lavorativi
successivi  a  quello  del  corretto invio del file all'Agenzia delle
entrate.
  3.4.  La  ricevuta  di  cui  al  punto  3.2  non  e'  rilasciata e,
conseguentemente,  i  dati  si  considerano non trasmessi, qualora il
file che li contiene sia scartato per uno dei seguenti motivi:
    a) mancato  riconoscimento  del  codice  di  autenticazione o del
codice  di  riscontro  di  cui ai citati allegati tecnici del decreto
31 luglio 1998 e successive modificazioni;
    b) codice  di  autenticazione  o codice di riscontro duplicato, a
fronte dell'invio dello stesso file avvenuto erroneamente piu' volte;
    c) file  non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il
software di controllo di cui al punto 2.3;
    d) mancato  riconoscimento  del soggetto tenuto alla trasmissione
dei  dati,  nel  caso  di  trasmissione  telematica  effettuata da un
soggetto di cui al punto 2.2.
  3.5.  Le  circostanze elencate al punto 3.4 sono comunicate, sempre
per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del
file,  il quale e' tenuto a riproporne la corretta trasmissione entro
i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.
               4. Tempistica di trasmissione dei dati.

  4.1.  La  trasmissione  di  cui  al  punto  2 riguarda tutti i dati
relativi  ad  una settimana (intesa dal lunedi' alla domenica, con la
sola  eccezione per il periodo infrasettimanale al termine di ciascun
anno  solare)  ed  e'  effettuata  entro  il quinto giorno lavorativo
successivo alla scadenza della settimana di riferimento.
  I   dati   relativi   alle   eventuali   fatture   sono   trasmessi
contestualmente  agli  altri  dati  relativi alla settimana in cui le
stesse risultano emesse.
  4.2. E' consentita la trasmissione di un file in sostituzione di un
altro  precedentemente  inviato purche' esso si riferisca al medesimo
periodo di riferimento e la sostituzione avvenga, previo annullamento
del  file  precedentemente  inviato, non oltre un mese dal termine di
trasmissione dei dati da sostituire.
  Il  presente  atto  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
                            Motivazioni.

  L'art.   1,  comma  429,  della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311
(finanziaria  per  l'anno  2005),  ha  previsto,  per  le imprese che
operano  del  settore  della grande distribuzione, la possibilita' di
trasmettere  in via telematica all'Agenzia delle entrate, l'ammontare
complessivo  dei  corrispettivi  giornalieri delle cessioni di beni e
delle  prestazioni  di servizi di cui agli art. 2 e 3 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, distinti per
ciascun punto vendita.
  Il  successivo  comma 431 demanda ad un provvedimento del direttore
dell'Agenzia  delle  entrate  la  definizione  delle  modalita' e dei
termini per la trasmissione telematica.
  Il   medesimo   comma  stabilisce,  inoltre,  che  la  trasmissione
telematica   sostituisce  l'obbligo  di  certificazione  fiscale  dei
corrispettivi  di  cui  all'art.  12 della legge 30 dicembre 1991, n.
413,  e  al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996,
n.  696,  fermo  restando  l'obbligo  di  emissione  della fattura su
richiesta del cliente.
  Con  il  presente provvedimento si e', dunque, data attuazione alla
delega contenuta nel richiamato com-ma 431, specificando le modalita'
ed i termini per la trasmissione telematica.
  In  particolare,  possono effettuare la trasmissione telematica dei
corrispettivi esclusivamente i soggetti che operano nel settore della
grande   distribuzione  commerciale,  aventi  punti  vendita  con  le
caratteristiche  individuate  dall'art.  1, comma 430, della legge n.
311 del 2004.
  La  trasmissione  dell'ammontare complessivo dei corrispettivi deve
essere   effettuata,  con  cadenza  settimanale,  per  ciascun  punto
vendita,  anche  per  i  punti  vendita  che  non hanno le dimensioni
previste  dalla  norma e che, pertanto, continuano ad avere l'obbligo
di  certificare  i  corrispettivi,  e deve evidenziare partitamente i
dati  richiesti  per  ciascuna giornata, anche nel caso in cui non vi
siano corrispettivi.
  Qualora   il   soggetto  decida  di  avvalersi  della  trasmissione
telematica,  comunica  la propria scelta effettuando l'invio dei soli
dati relativi all'adesione.
  La  scelta  e'  vincolante  per  un intero periodo d'imposta. Se la
scelta  interviene  nel  corso del periodo d'imposta, dovranno essere
necessariamente  trasmessi  anche  i  dati afferenti ai corrispettivi
relativi alla frazione del periodo d'imposta precedente alla scelta.
  La  trasmissione  deve  avvenire  tramite  il  servizio  telematico
Entratel  ovvero  Internet;  il contribuente ha facolta' di avvalersi
degli  intermediari  abilitati  alla  trasmissione  telematica  delle
dichiarazioni.
  I  dati  si  considerano  trasmessi  soltanto  al momento in cui e'
completata  la  procedura  di  ricezione;  a tal fine l'Agenzia delle
entrate  attesta  l'avvenuta  trasmissione dei dati mediante apposite
ricevute,  rese disponibili entro cinque giorni lavorativi successivi
a quello di invio, salvo cause di forza maggiore.
  Il  provvedimento  specifica  i  motivi  che possono dar luogo allo
scarto  del  file contenente i dati. Nel caso in cui si verifichi una
delle  circostanze  che  danno  luogo  allo  scarto  la  stessa sara'
comunicata,  sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato
la trasmissione del file, il quale e' tenuto a riproporre la corretta
trasmissione   entro   cinque   giorni  lavorativi  successivi  dalla
comunicazione di scarto.
  Quanto  alla  tempistica, il provvedimento stabilisce che i dati da
inviare  siano aggregati per settimana (dal lunedi' alla domenica) ed
inviati entro il quinto giorno lavorativo della settimana successiva,
con   la   sola   eccezione   per   i  dati  concernenti  il  periodo
infrasettimanale al termine di ciascun anno solare, che devono essere
trasmessi separatamente.
  Qualora  il  soggetto  trasmittente  intenda  sostituire un file in
precedenza inviato, la sostituzione sara' possibile entro un mese dal
termine  di  trasmissione dei dati da sostituire, previo annullamento
del file in precedenza inviato.
  Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
                       Riferimenti normativi.

  a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate
  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1);
  Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate (art. 4, comma 1, lettera b);
art. 6);
  b) Disposizioni  relative a particolari modalita' di certificazione
dei   corrispettivi,   alla  configurazione  dell'impresa  di  grande
distribuzione commerciale e all'intermediazione.
  art.  22  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633;
  art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696;
  art.  4, comma 1, lettera e) ed f) del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114;
  art. 1, commi 429-432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
  decreto 31 luglio 1998;
    Roma, 8 luglio 2005
                                   Il direttore dell'Agenzia: Ferrara