1. Materiale riciclato.
  Definizione di materiale riciclato.
  Materiale    realizzato   utilizzando   rifiuti   post-consumo   da
costruzione e demolizione.
  Materiali  riciclati ammissibili alla iscrizione nel Repertorio del
riciclaggio.
  Sono  ascrivibili,  a titolo di esempio e in maniera non esaustiva,
nel Repertorio del riciclaggio:
    A.  aggregato  riciclato  risultante  dal  trattamento di rifiuti
inorganici   post-consumo   derivanti   dalla   demolizione  e  dalla
manutenzione, anche parziale, di opere edili e infrastrutturali;
    B.  conglomerato  bituminoso  riciclato  confezionaio con rifiuti
post-consumo derivanti dalla scarifica della sovrastruttura stradale.
  Limite in peso imposto dalla tecnologia.
  La  tecnologia impiegata per la produzione dell'aggregato riciclato
non impone particolari limiti. Il limite massimo di rifiuti inerti e'
pertanto  pari  al  100%.  Il  limite  minimo di rifiuti inerti negli
aggregati riciciati e' del 60%.
  La   tecnologia   impiegata  per  la  produzione  del  conglomerato
bituminoso  riciclato  impone  il  limite  minino  del 20% di rifiuto
inerte da scarifica.
  L'entita' effettiva di rifiuti dovra' essere dichiarata nell'ambito
della domanda compilata in base allo schema di cui all'allegato A per
i   conglomerati  bituminosi  e  all'allegato  B  per  gli  aggregati
riciclati,  e  della  perizia  giurata  di  cui  all'art. 6, comma 2,
lettera b) del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203.
  Eventuali  ed  ulteriori  parametri,  potranno  essere  aggiunti in
funzione  dell'evoluzione  delle  tecnologie  e  delle  conoscenze di
settore disponibili.
  Aggregato riciclato e categorie di prodotti.
  Categorie  di  prodotti  ammissibili alla iscrizione nel Repertorio
del riciclaggio.
  Sono  indicati,  a  titolo di esempio e in maniera non esaustiva, i
seguenti  prodotti  realizzati  utilizzando  rifiuti da costruzione e
demolizione  derivanti  dal  post-consumo, iscrivibili nel Repertorio
del riciclaggio:
    A.1  aggregato  riciclato  per  la  realizzazione  del  corpo dei
rilevati   di  opere  in  terra  dell'ingegneria  civile,  avente  le
caratteristiche riportate in allegato C1;
    A.2  aggregato  riciclato  per  la  realizzazione  di  sottofondi
stradali,   ferroviari,   aeroportuali   e   di   piazzali  civili  e
industriali, avente le caratteristiche riportate in allegato C2;
    A.3  aggregato  riciclato  per  la  realizzazione  di  strati  di
fondazione  delle  infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e
industriali, avente le caratteristiche riportate in allegato C3;
    A.4   aggregato   riciclato  per  la  realizzazione  di  recuperi
ambientali,   riempimenti   e   colmate,  avente  le  caratteristiche
riportate in allegato C4;
    A5  aggregato  ricilato  per la realizzazione di strati accessori
(aventi  funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.), avente le
caratteristiche riportate in allegato C5;
    A.6  aggregato  riciclato  conforme alla norma armonizzata UNI EN
12620:2004  per  il  confezionamento  di  calcestruzzi  con classe di
resistenza  Rck  \leq  15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI
8520-2.
2. Metodologia di calcolo.
  Nel  settore  edile, stradale e ambientale, il termine quantitativo
per  la  definizione  dell'obbligo  di  cui  all'art.  3, comma 1 del
decreto   ministeriale   8 maggio   2003,   n.  203,  fa  riferimento
all'importo  annuo  destinato  all'acquisto  di  aggregati  riciclati
rispondenti alle definizioni di cui ai punti A1-A6.
3. Obbligo.
  L'obbligo  di copertura del trenta per cento del fabbisogno annuale
di  aggregati  riciclati,  di cui all'art. 3 del decreto ministeriale
8 maggio  2003,  n.  203,  si  genera  nel  momento in cui i prodotti
iscritti  al  repertorio  del riciclaggio presentino contestualmente:
medesimo   uso,   ancorche'  con  aspetto,  caratteristiche  o  ciclo
produttivo  diversi,  e  prestazioni  conformi  all'utilizzo cui sono
destinati  rispetto  a  quelli  realizzati  a  partire  da  materiali
vergini.
4. Congruita' del prezzo.
  La  congruita'  del prezzo degli aggregati riciclati iscrivibili al
Repertorio  del  riciclaggio si ritiene rispettata se tale valore non
risulta  superiore  a quello relativo ai corrispondenti materiali che
si vanno a sostituire.
5. Iscrizione nel repertorio del riciclaggio.
  Documentazione   da  produrre  per  l'iscrizione  dei  conglomerati
bituminosi:
    allegato  A,  debitamente compilato in base allo schema riservato
ai materiali riciclati e accluso alla presente circolare.
    relazione  tecnica  -  La  domanda  deve  essere corredata da una
relazione  tecnica  tesa a fornire informazioni relative al materiale
di  cui  e'  richiesta l'iscrizione, con particolare riferimento alla
composizione,  alle  possibili applicazioni, alla conformita' al test
di  cessione di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio
1998 ed altri dati tecnici;
    perizia   giurata  -  La  perizia  giurata  deve  documentare  la
percentuale  di  rifiuti  derivanti  dal  post-consumo  presente  nel
materiale  riciclato,  sulla  base  di  analisi  di  processo tramite
dichiarazione   di   un   soggetto   certiticatore  professionalmente
abilitato  e/o  da  ente  terzo  notificato.  Puo'  essere presentata
un'unica  perizia  comprendente  anche  piu'  materiali  riciclati da
iscriversi  al  Repertorio del riciclaggio, a condizione che contenga
le specifiche di ciascuno;
    altre  informazioni utili - I soggetti interessati possono a loro
discrezione  corredare  la  richiesta  di  iscrizione  con  ulteriori
informazioni utili a qualificare il materiale riciclato che intendono
inserire  nel  Repertorio  del  riciclaggio  (es: marchi di qualita',
possibili  applicazioni, alternative di utilizzo in luogo di analoghi
materiali vergini, etc.).
  Invio della domanda.
  La  domanda in originale e copia fotostatica conforme, corredata di
tutta  la  documentazione  prevista  ai punti precedenti, deve essere
trasmessa   con   raccomandata  a.r.  all'Ufficio  di  gabinetto  del
Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio - Commissione
tecnica,   decreto  ministeriale  9 ottobre  2003  -  via  Cristoforo
Colombo, n. 44 - 00147 Roma.
  Documentazione   da   produrre  per  l'iscrizione  degli  aggregati
riciclati.
  Allegato  B, debitamente compilato in base allo schema accluso alla
presente circolare;
  relazione tecnica di progetto, contenente:
    una   descrizione   dell'aggregato  riciclato  e  della  relativa
destinazione d'uso;
    la  composizione  dell'aggregato  con  dichiarazione  del peso di
rifiuti  post-consumo  da  costruzione e demolizione impiegati per la
realizzazione dell'aggregato;
    le  caratteristiche prestazionali e rispondenza agli standards di
cui all'allegato C;
    dichiarazione  del  rispetto  del  parametro  di  congruita'  del
prezzo, di cui al punto 4 della presente circolare;
    le  norme  nazionali  e  comunitarie, anche in tema di sicurezza,
salute,  qualita', cui e' soggetto il prodotto e certificazione delle
medesime;
  perizia giurata. La perizia giurata deve documentare la percentuale
di   rifiuti   derivanti  dal  post-consumo  presente  nell'aggregato
riciclato,  stilla base di analisi di processo, tramite dichiarazione
di  un soggetto certificatore professionalmente abilitato e/o da ente
terzo notificato.
  Puo'  essere  presentata  un'unica  perizia comprendente anche piu'
materiali  riciclati  da  iscriversi  al Repertorio del riciclaggio a
condizione che contenga le specifiche di ciascuno.
  Su  richiesta  della  commissione,  di cui al decreto del Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  9 ottobre  2003, la
relazione  tecnica andra' integrata con una valutazione economica con
indicazione  dei costi del singolo prodotto, soprattutto in relazione
alle  differenze  prestazionali  tra  l'aggregato riciclato e analogo
prodotto realizzato con materiali vergini.
  Altre informazioni utili.
  I  soggetti  interessati  possono  a  loro discrezione corredare la
richiesta   di   iscrizione   con   ulteriori  informazioni  utili  a
qualificare   l'aggregato   riciclato   che  intendono  inserire  nel
Repertorio   del  riciclaggio  (es:  marchi  di  qualita',  possibili
applicazioni,  alternative di utilizzo in luogo di analoghi materiali
vergini, etc.).
  Invio della domanda.
  La  domanda in originale e copia fotostatica conforme, corredata di
tutta  la  documentazione  prevista  ai punti precedenti, deve essere
trasmessa   con   raccomandata  a.r.  all'Ufficio  di  Gabinetto  del
Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio - Commissione
tecnica, decreto ministeriale 9 ottobre 2003 - via Cristoforo Colombo
n. 44 - 00147 Roma.
    Roma, 15 luglio 2005
                                                Il Ministro: Matteoli