IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

  Nella  riunione  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente,  del  dott.  Giuseppe Chiaravalloti, vice-presidente, del
dott.  Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Visto  l'art.  25,  paragrafi  1  e 2, della direttiva 95/46/CE del
Parlamento  europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui i
dati personali possono essere trasferiti in un Paese non appartenente
all'Unione  europea  qualora  il Paese terzo garantisca un livello di
protezione adeguato;
  Visto  il  paragrafo  6  del  medesimo  art. 25 secondo il quale la
Commissione  europea puo' constatare che un Paese terzo garantisce un
livello  di  protezione  adeguato ai sensi del citato paragrafo 2, ai
fini  della  tutela della vita privata o dei diritti e delle liberta'
fondamentali della persona;
  Vista la decisione della Commissione europea del 30 giugno 2003, n.
2003/490/CE  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita'
europee  L 168/19 del 5 luglio 2003), con il quale si e' ritenuto che
l'Argentina  garantisce  un  livello  adeguato di protezione dei dati
personali trasferiti dall'Unione europea;
  Considerato  che gli Stati membri europei devono adottare le misure
necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi
del citato art. 25, paragrafo 6 della direttiva;
  Visti  gli articoli 43, 44 e 45 del codice in materia di protezione
dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003), secondo i quali
il   trasferimento   dei  dati  personali  diretto  verso  Paesi  non
appartenenti all'Unione europea puo' avvenire qualora ricorra uno dei
casi  previsti dall'art. 43 oppure, ai sensi degli articoli 44, comma
1  e  45,  quando  sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate
garanzie per i diritti dell'interessato:
    a)  individuate  dalla  medesima  Autorita'  anche in relazione a
garanzie prestate con un contratto;
    b)  individuate con le decisioni della Commissione previste dagli
articoli 25,   paragrafo  6,  e  26,  paragrafo  4,  della  direttiva
95/46/CE;
    c)  altrimenti,  fuori  dai  casi  di  cui agli articoli 43 e 44,
qualora  l'ordinamento  dello Stato di destinazione o di transito dei
dati assicuri un livello di tutela delle persone adeguato nei termini
di cui all'art. 45;
  Considerata  l'esigenza di adottare un provvedimento necessario per
l'applicazione  della  decisione  della Commissione in conformita' al
citato art. 44, comma 1, lettera b);
  Ritenuto  che  le  disposizioni  di rango costituzionale e le altre
norme   vigenti  in  Argentina  relative  alla  protezione  dei  dati
personali, in base alla valutazione svolta dalla Commissione europea,
prevedono garanzie per i diritti dell'interessato che, in conformita'
al  diritto  comunitario,  vanno  ritenute adeguate in base al citato
art. 44, comma 1, lettera b);
  Visti  gli  articoli  2  e 3 della decisione in tema di controlli e
provvedimenti  delle  autorita'  di garanzia degli Stati membri sulla
liceita'  e  correttezza  dei trasferimenti e dei trattamenti di dati
anteriori  ai  trasferimenti  medesimi,  anche  in relazione a quanto
previsto  dall'art.  4 della direttiva 95/46/CE sul diritto nazionale
applicabile;
  Ritenuta  la  necessita'  di  assicurare ulteriore pubblicita' alla
predetta  decisione  disponendo  la  sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale   della  Repubblica  italiana  in  allegato  alla  presente
autorizzazione;
  Vista la documentazione d'ufficio;
  Viste   le  osservazioni  dell'ufficio,  formulate  dal  segretario
generale  ai  sensi  dell'art.  15  del  regolamento  del Garante, n.
1/2000;
  Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
                   Tutto cio' premesso il Garante:

  1. Fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni previste
dal  codice  in materia di protezione dei dati personali, autorizza i
trasferimenti  di  dati  personali  dal  territorio dello Stato verso
l'Argentina,  con  effetto  dal  termine  previsto  dall'art. 5 della
decisione della Commissione europea del 30 giugno 2003 n. 2003/490/CE
e in conformita' alla decisione medesima.
  2. Si riserva, in conformita' alla normativa comunitaria, al codice
in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  e all'art. 3 della
decisione  della Commissione, di svolgere i necessari controlli sulla
liceita'  e  correttezza dei trasferimenti di dati e delle operazioni
di  trattamento  anteriori  ai  trasferimenti medesimi, e di adottare
eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento.
  3. Dispone   la   trasmissione   del   presente   provvedimento   e
dell'allegata  decisione  della Commissione all'Ufficio pubblicazione
leggi   e   decreti   del   Ministero  della  giustizia  per  la  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 9 giugno 2005
                       Il Presidente Pizzetti

                      Il relatore Chiaravalloti

                  Il segretario generale Buttarelli