IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
  Nella  riunione  odierna, in presenza del Prof. Francesco Pizzetti,
presidente,  del  dott.  Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del
dott.  Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Visto  l'art.  25,  paragrafi  1  e 2, della direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui i
dati personali possono essere trasferiti in un Paese non appartenente
all'Unione  europea  qualora  il Paese terzo garantisca un livello di
protezione  adeguato,  secondo  quanto  previsto  nel paragrafo 2 del
medesimo articolo;
  Visto  l'art. 26 della predetta direttiva il quale individua alcune
deroghe  al  menzionato  principio,  prevedendo  anche  che uno Stato
membro   possa  autorizzare  un  trasferimento  o  una  categoria  di
trasferimenti  di  dati  personali  verso  un  Paese  terzo  che  non
garantisce un livello di protezione adeguato, qualora il titolare del
trattamento  presenti  garanzie  sufficienti per la tutela della vita
privata  e  dei  diritti e delle liberta' fondamentali delle persone,
nonche'  per  l'esercizio  dei  diritti connessi, risultanti anche da
clausole contrattuali appropriate;
  Visto  il  paragrafo 4 del medesimo art. 26 relativo alle decisioni
della Commissione europea in materia di clausole contrattuali tipo;
  Rilevato che la Commissione europea, con la decisione del 15 giugno
2001,  n.  2001/497/CE,  ha  individuato un primo insieme di clausole
contrattuali    tipo,   allegate   alla   medesima   decisione,   che
costituiscono garanzie sufficienti per la tutela della vita privata e
dei  diritti e delle liberta' fondamentali delle persone, nonche' per
l'esercizio  dei  diritti  connessi  in caso di trasferimento di dati
personali verso paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE;
  Vista  la decisione della Commissione europea del 27 dicembre 2004,
n.  2004/915/CE  (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee  L  385/74  del  29 dicembre  2004)  che  modifica  la citata
decisione  della  Commissione  n. 2001/497/CE introducendo un insieme
alternativo  di  clausole  contrattuali  tipo, allegate alla medesima
decisione,   che   secondo  la  Commissione  costituiscono  anch'esse
garanzie  sufficienti  ai  fini  della tutela della riservatezza, dei
diritti  e  delle  liberta'  fondamentali  delle persone, nonche' per
l'esercizio  dei  diritti  connessi  in caso di trasferimento di dati
personali verso Paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE;
  Considerato  che gli Stati membri europei devono adottare le misure
necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi
del paragrafo 4, del citato art. 26 della direttiva;
  Visti  gli articoli 43, 44 e 45 del codice in materia di protezione
dei  dati  personali  (decreto-legge n. 196/2003), secondo i quali il
trasferimento dei dati personali diretto verso Paesi non appartenenti
all'Unione  europea  puo'  avvenire  qualora  ricorra  uno  dei  casi
previsti  dall'art.  43 oppure, ai sensi degli articoli 44, comma 1 e
45,  quando  sia  autorizzato  dal  Garante  sulla  base  di adeguate
garanzie   per  i  diritti  dell'interessato:  a)  individuale  dalla
medesima  Autorita'  anche  in  relazione  a garanzie prestate con un
contratto; b) individuale con le decisioni della Commissione previste
dagli  articoli 25,  paragrafo  6, e 26, paragrafo 4, della direttiva
95/46/CE; c) altrimenti, fuori dai casi di cui agli articoli 43 e 44,
qualora  l'ordinamento  dello Stato di destinazione o di transito dei
dati assicuri un livello di tutela delle persone adeguato nei termini
di cui all'art. 45;
  Vista  la  deliberazione  n.  35  del 10 ottobre 2001, con la quale
questa  Autorita'  ha  autorizzato il trasferimento di dati personali
dal  territorio  dello  Stato verso Paesi non appartenenti all'Unione
europea  in  conformita'  alle  clausole  contrattuali  tipo  di  cui
all'allegato  alla  decisione  della  Commissione n. 2001/497/CE, ora
denominato  «Insieme  I»  ai  sensi  dell'art.  1, paragrafo 4, della
decisione della Commissione n. 2004/915/CE;
  Ritenuto che le clausole contrattuali tipo, contenute nell'«Insieme
II»  dell'allegato  alla  decisione  n.  2004/915/CE,  su  cui  si e'
espressa  la  Commissione,  prevedono  alcune  garanzie per i diritti
dell'interessato  da  ritenere  adeguate ai sensi del citato art. 44,
comma 1, lettera b);
  Rilevato  che  la  decisione  della Commissione riguarda unicamente
l'adeguatezza della tutela dei dati garantita dall'uso delle clausole
contrattuali  tipo  in  caso  di  trasferimenti  di dati effettuati a
partire  dal  territorio  dello  Stato da un titolare del trattamento
avente  sede  nella  Comunita'  (soggetto  esportatore) ad un diverso
titolare del trattamento (soggetto importatore) residente in un Paese
terzo che non assicura un livello di protezione adeguato;
  Rilevato  che  i  soggetti  che  intendono  utilizzare  le clausole
contrattuali  tipo possono optare per uno degli insiemi di clausole -
I  o II - contenuti nell'allegato alla decisione della Commissione n.
2001/497/CE,  cosi'  come  modificato  dall'art. 1 della decisione n.
2004/915/CE;
  Considerato  che  i  soggetti che utilizzano le citate clausole non
possono  modificarle, ne' combinare singole clausole, ne' gli insiemi
citati;
  Ritenuta  la  necessita'  di  assicurare ulteriore pubblicita' alle
clausole  contrattuali  tipo  di  cui all'«Insieme II», disponendo la
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
in allegato alla presente autorizzazione;
  Ritenuta  la  necessita'  di formulare alcune prescrizioni inerenti
alle  informazioni  da  fornire  a  questa  Autorita' in relazione ai
compiti  ad  essa  affidati e richiamati dalla citata decisione della
Commissione,  nei  limiti necessari per la prima fase di applicazione
del   presente  provvedimento  e  nei  termini  di  cui  al  seguente
dispositivo;
  Ritenuto  di  dover  riservare  la scelta del Garante di svolgere o
meno,  caso  per caso, il ruolo di mediazione previsto dalla clausola
V, lettera b), della decisione n. 2004/915/CE;
  Riservata  la  specificazione  di  ulteriori criteri e modalita' in
base all'esperienza maturata nell'utilizzazione delle clausole, anche
in sede comunitaria;
  Vista la documentazione d'ufficio;
  Viste   le  osservazioni  dell'Ufficio,  formulate  dal  segretario
generale  ai  sensi  dell'art.  15  del  regolamento  del Garante, n.
1/2000;
  Relatore il dott. Giuseppe Chiaravallotti;
                   Tutto cio' premesso il Garante:
    1) Fatta   salva   l'applicazione  delle  ulteriori  disposizioni
previste  dal  codice  in  materia  di protezione dei dati personali,
autorizza,  con  effetto  dal 1° aprile 2005, i trasferimenti di dati
personali  dal  territorio  dello  Stato verso Paesi non appartenenti
all'Unione   europea,   effettuati   in   conformita'  alle  clausole
contrattuali   tipo   di   cui   all'allegato  alla  decisione  della
Commissione  europea  del 27 dicembre 2004, n. 2004/915/CE sulla base
dei presupposti indicati nella medesima decisione;
    2) Dispone che:
      a) la  copia del contratto relativo al trasferimento e le altre
informazioni  necessarie devono essere fornite al Garante solo su sua
richiesta (clausola I, lettera e), e art. 157 del codice);
      b) deve  essere  comunicata  al  Garante la scelta che e' stata
effettuata  in  caso  di controversia non risolta in via amichevole e
sottoposta   all'esame   di   un   soggetto  diverso  dal  Garante  o
dall'autorita' giudiziaria (clausola V, e art. 157 del codice);
    3)  Si riserva di svolgere i necessari controlli sulla liceita' e
correttezza  dei  trasferimenti  di  dati  e  di  adottare  eventuali
provvedimenti  di blocco o di divieto di trasferimento in conformita'
al  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali ed alla
normativa  comunitaria  (art.  4 della decisione della Commissione n.
2001/497/CE,   come   modificato  dall'art.  1,  paragrafo  2,  della
decisione n. 2004/915/CE);
    4)   Dispone   la   trasmissione  del  presente  provvedimento  e
dell'allegata  decisione  della Commissione all'Ufficio pubblicazione
leggi   e   decreti   del   Ministero  della  giustizia  per  la  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 9 giugno 2005
                            Il Presidente
                              Pizzetti
                             Il relatore
                            Chiaravalloti
                       Il segretario generale
                             Buttarelli