IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
    Nella riunione odierna, in presenza del Prof. Francesco Pizzetti,
presidente,  del  dott.  Giuseppe  Chiaravalloti, vicepresidente, del
doti.  Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
    Visto  l'art.  25,  paragrafi 1 e 2, della direttiva 95/46/CE del
Parlamento  europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui i
dati personali possono essere trasferiti in un Paese non appartenente
all'Unione  europea  qualora  il Paese terzo garantisca un livello di
protezione  adeguato,  secondo  quanto  previsto  nel paragrafo 2 del
medesimo articolo;
    Visto  il  paragrafo  6  del medesimo art. 25 secondo il quale la
Commissione  europea puo' constatare che un Paese terzo garantisce un
livello  di  protezione  adeguato ai sensi del citato paragrafo 2, ai
fini  della  tutela della vita privata o dei diritti e delle liberta'
fondamentali della persona;
    Vista  la  decisione della Commissione europea del 14 maggio 2004
n.  2004/535/CE  (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee  L  235/11 del 6 luglio 2004) con la quale si e' ritenuto che
l'Ufficio   statunitense   delle  dogane  e  della  protezione  delle
frontiere  (United  States  Bureau  of Customs and Border Protection,
«Cbp»)  del Ministero della sicurezza interna (Department of Homeland
Security)  e'  in  grado di offrire un livello di protezione adeguato
dei  dati  personali contenuti nelle schede nominative dei passeggeri
aerei  (Passenger  Name  Record, «Pnr») trasmessi dalla Comunita' per
quanto riguarda i voli con destinazione o partenza dagli Stati Uniti,
in  conformita'  alla  «Dichiarazione  d'impegno del Ministero per la
sicurezza  interna (Department for Homeland Security) - Ufficio delle
dogane  e della protezione delle frontiere (Cbp) dell'11 maggio 2004»
(«Dichiarazione  d'impegno»)  che  figura  in  allegato alla medesima
decisione;
    Vista  la  decisione  del  Consiglio  delle Comunita' europee del
17 maggio  2004  n.  2004/496/CE (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle  Comunita'  europee  L 183/83 del 20 maggio 2004) relativa alla
conclusione  di un accordo tra la Comunita' europea e gli Stati Uniti
d'America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione
delle  pratiche  (Passenger  Name Record, «Pnr») da parte dei vettori
aerei  all'ufficio doganale e di protezione dei confini del Ministero
per la sicurezza interna degli Stati Uniti;
    Visto  il  conseguente  accordo firmato a Washington il 28 maggio
2004,  che  prevede  che: a) il Cbp puo' accedere elettronicamente ai
dati  Pnr provenienti dai sistemi di prenotazione/controllo («sistemi
di  prenotazione»)  dei  vettori  aerei  situati nel territorio degli
Stati  membri della Comunita' europea, in conformita' alla decisione,
per  il  periodo in cui la decisione e' applicabile e finche' non sia
in  vigore  un  sistema soddisfacente che permetta la trasmissione di
tali  dati  da  parte dei vettori aerei; b) ciascun vettore aereo che
assicura  il  trasporto  di passeggeri da o per gli Stati Uniti nello
spazio  aereo  estero  tratta  i  dati Pnr contenuti nei suoi sistemi
automatizzati  di  prenotazione come richiesto dal Cbp ai sensi della
normativa statunitense, in conformita' alla decisione, per il periodo
in cui la decisione e' applicabile;
    Considerato  che  gli  Stati  membri  devono  adottare  le misure
necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi
del citato art. 25, paragrafo 6, della direttiva;
    Visti  gli  articoli 43,  44  e  45  del  codice  in  materia  di
protezione  dei  dati personali, secondo i quali il trasferimento dei
dati  personali  diretto  verso  Paesi  non  appartenenti  all'Unione
europea puo' avvenire qualora ricorra uno dei casi previsti dall'art.
43  oppure,  ai  sensi  degli  articoli 44,  comma 1 e 45, quando sia
autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti
dell'interessato:  a)  individuate  dalla medesima Autorita' anche in
relazione a garanzie prestate con un contratto; b) individuate con le
decisioni  della Commissione previste dagli articoli 25, paragrafo 6,
e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE; c) altrimenti, fuori dai
casi  di cui agli articoli 43 e 44, qualora l'ordinamento dello Stato
di  destinazione o di transito dei dati assicuri un livello di tutela
delle persone adeguato nei termini di cui all'art. 45;
    Considerato  che, secondo la valutazione svolta dalla Commissione
europea,  i  criteri  utilizzati  dal Cbp per trattare i dati Pnr dei
passeggeri,   in   base   alla   legislazione   statunitense  e  alla
Dichiarazione  d'impegno  del  Cbp, includono i principi fondamentali
necessari  per  assicurare  un  livello  di protezione adeguato delle
persone fisiche;
    Considerata  l'esigenza  di  adottare un provvedimento necessario
per  l'applicazione  della decisione della Commissione in conformita'
al citato art. 44, comma 1, lettera b);
    Visti  gli  articoli 2 e 3 della decisione in tema di controlli e
provvedimenti  delle  autorita'  di garanzia degli Stati membri sulla
liceita'  e  correttezza  dei trasferimenti e dei trattamenti di dati
anteriori  ai  trasferimenti  medesimi,  anche  in relazione a quanto
previsto  dall'art.  4 della direttiva 95/46/CE sul diritto nazionale
applicabile;
    Ritenuta  la  necessita' di assicurare ulteriore pubblicita' alla
predetta  decisione  disponendo  la  sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale   della  Repubblica  italiana  in  allegato  alla  presente
autorizzazione;
    Vista la documentazione d'ufficio;
    Viste  le  osservazioni  dell'Ufficio,  formulate  dal segretario
generale  ai  sensi  dell'art.  15  del  regolamento  del Garante, n.
1/2000;
    Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
                   Tutto cio' premesso il Garante:
    1) Fatta   salva   l'applicazione  delle  ulteriori  disposizioni
previste  dal  codice  in  materia  di protezione dei dati personali,
autorizza   il   trasferimento   fuori  dal  territorio  dello  Stato
all'Ufficio  statunitense  delle  dogane  e  della  protezione  delle
frontiere  (United  States  Bureau  of Customs and Border Protection,
«Cbp»)  del Ministero della sicurezza interna (Department of Homeland
Security),  da parte dei vettori aerei che assicurano il trasporto di
passeggeri con destinazione o in partenza dagli Stati Uniti, dei dati
personali  contenuti  nelle  schede nominative dei passeggeri («Pnr»)
nella  misura in cui tali dati siano stati raccolti e memorizzati nei
relativi   sistemi   informatici  di  prenotazione,  sulla  base  dei
presupposti  e in conformita' a quanto previsto dalla decisione della
Commissione  europea  del  14 maggio  2004,  n.  2004/535/CE  ed alla
Dichiarazione  di  impegno  ivi  allegata  e  con effetto dal termine
previsto dall'art. 6 della decisione medesima;
    2)  Si  riserva,  in  conformita'  alla normativa comunitaria, al
codice in materia di protezione dei dati personali e all'art. 3 della
decisione  della Commissione, di svolgere i necessari controlli sulla
liceita'  e  correttezza dei trasferimenti di dati e delle operazioni
di  trattamento  anteriori  ai  trasferimenti medesimi, e di adottare
eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento;
    3)   Dispone   la   trasmissione  del  presente  provvedimento  e
dell'allegata  decisione  della Commissione all'Ufficio pubblicazione
leggi   e   decreti   del   Ministero  della  giustizia  per  la  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 14 luglio 2005
                            Il Presidente
                              Pizzetti
                             Il relatore
                            Chiaravalloti
                       Il segretario generale
                             Buttarelli